Omicidio Stradale: via libera della Camera con 276 voti a favore

20 i contrari, 101 gli astenuti. Il DDL ora passa al Senato per l’approvazione definitiva

La nuova legge dovrebbe vedere la luce entro fine anno

Dalla Camera dei Deputati arriva il tanto atteso “Sì” al reato di Omicidio Stradale, che passa con 276 voti favorevoli, 20 contrari (Sel) e 101 astenuti (Forza Italia e Movimento 5 Stelle). Essendo stato modificato a Montecitorio, il testo del DDL tornerà ora nuovamente all’esame del Senato, cui toccherà licenziare il provvedimento in maniera definitiva, secondo un cronoprogramma che però si annuncia breve. «Entro l'anno – ha infatti confermato Riccardo Nencini, Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti - la legge sarà operativa. Un impegno preso, un impegno mantenuto». Questi i principali provvedimenti che conterrà la nuova legge alla luce delle modifiche apportate dalla Camera:

-OMICIDIO STRADALE:  L'omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi, da 2 a 7 anni, quando la morte sia stata causata violando il codice della strada. la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sanzione che nei casi più gravi può arrivare fino a 18 anni in caso di omicidio stradale di più persone. La reclusione sarà invece dai 5 a 10 anni per l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
-LESIONI STRADALI: inasprite anche le pene per le lesioni stradali  se chi guida è ubriaco o drogato. In tal caso si andrà da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se l'incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
-FUGA: Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione
-REVOCA DELLA PATENTE: In caso di condanna o patteggiamento, viene automaticamente revocata la patente per 15 anni in caso di omicidio e 5 in caso di lesioni. Nel caso in cui il conducente sia fuggito dopo l’omicidio, la revoca salirà a 30 anni.
-CONDUCENTI MEZZI PESANTI:  L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l

Per il nuovo reato di omicidio stradale sono altresì previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso di elevato tasso alcolemico o di assunzione di droga.

Alessandro Garlaschi