Affaire Bellaria: “Gli oneri a scomputo per la realizzazione delle aree standard sono tutti da rinegoziare”

Il T.A.R. della Lombardia annulla la delibera del Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo n. 68 del 28/11/2013

I legali del comune hanno presentato le delibere che ricosideravano la questione

La vicenda delle case di Bellaria si arricchisce di un altro capitolo. Idea Fimit SGR s.p.a., uno degli operatori che ha realizzatto l'insediamento di Bellaria a Peschiera Borromeo, ha vinto il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo della Lombardia), contro la delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2013, emanata durante l’Amministrazione Falletta. La delibera in questione faceva seguito alla sentenza del T.A.R. del 30/08/2013 che rigettava il ricorso degli operatori, contro  la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30 ottobre 2012, con la quale il Comune di Peschiera Borromeo disponeva l’annullamento parziale in autotutela del P.I.I. Bellaria, ritenuto affetto da una serie di illegittimità di fatto e di diritto, affermate in quella sentenza che dichiarò illegittimo il P.I.I. di Bellaria.  La delibera n. 68/2013, imponeva agli operatori  di “riassestare” gli obblighi posti a carico delle parti dalla convenzione urbanistica accessoria al P.I.I. Bellaria. In questa prospettiva, fu disposta: la retrocessione agli operatori delle aree a standard già cedute per la realizzazione della scuola e del parco previste; la monetizzazione del fabbisogno di aree a standard per opere di urbanizzazione secondaria necessarie in relazione alla parte residua del P.I.I.; l’addebito agli operatori del costo della scuola materna: per il complessivo importo di euro 3.643.019,60.  Per motivare il ricorso, Idea Fimit SGR s.p.a, ha anche denunciato il fatto che la delibera n.68 del 28/11/2013 impugnata, sarebbe affetta da illegittimità derivata dal mancato rispetto dei termini di approvazione e adozione.
In prossimità dell’udienza pubblica la difesa comunale ha depositato agli atti del giudizio copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2015, con la quale – in esito al procedimento avviato con deliberazione della Giunta comunale n. 166 in data 8 settembre 2014 – l’Organo ha ritenuto “di esprimere, in via di autotutela (...), la propria possibile valutazione positiva in merito all’annullamento della deliberazione di C.C. n. 68 del 28/11/2013”. La delibera del Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2015 citata fu oggetto di un furibondo scontro in Consiglio comunale, che creò la prima spaccatura nella maggioranza che sosteneva il sindaco Zambon. La Consigliera Anna Baratella allora in maggioranza, insieme all’opposizione, non votò quel provvedimento aprendo il fronte anti-Zambon che da li a pochi mesi avrebbe creato la crisi della maggioranza poi dismessa. I motivi del contendere erano legati al fatto che per l’opposizione, la delibera n. 8 del 26 febbraio 2015 se approvata avrebbe consentito agli operatori di non pagare gli oneri a scomputo per l’annullamento parziale del P.I.I.; secondo l’allora maggioranza targata PD sarebbe invece servita a trovare una soluzione di compromesso con gli operatori in continuità con quanto sostenuto pubblicamente dal ex sindaco Zambon e il suo stato maggiore. La sentenza 517 pubblicata il 17 Marzo 2016, dalla seconda sezione del Tribunale Amministrativo di Milano afferma che i termini della convenzione stipulata non possono essere modificati unilateralmente ma devono essere oggetto di una nuova rinegoziazione in seguito alle criticità rilevate. Quindi andranno rifatti i conteggi in base all’edificato, bisognerà individuare quali siano le aree standard da cedere al comune e ridefinire gli oneri a scomputo relativi alla scuola materna e al parco inizialmente previsti, cercando eventualmente aree diverse dove realizzarli. A Peschiera Borromeo, oltre a ridiscutere la convenzione urbanistica relativa a Piano Integrato di Intervento di San Bovio annullato dal decreto del Presidente della Repubblica, bisognerà mettere mano anche alla convenzione del P.I.I. di Bellaria con buona pace dei residenti che aspettano da anni una soluzione definitiva.
Giulio Carnevale

Di seguito tutti i documenti relativi alla vicenda:

Sentenza del TAR contro l'annullamento parziale dei permessi a costruire

tar-illegittimo-bellaria-del-13-agosto-2013.pdf

Delibera di consiglio comunale n. 69 del 28 novembre 2013

c.c.-68-del-28-novembre-2013.pdf

Delibera di Giunta Comunale Amministrazione Zambon n.166 del 8 settembre 2014

g.c.-166-del-8-settembre-2014.pdf

Delibera Consiglio Comunale maggioranza Zambon n. 8 del 26 febbraio 2015

c.c.-8-del-26-febbraio-2015.pdf