Il Giudice obbliga il comune di Peschiera Borromeo a reintegrare una dirigente licenziata

Per la Magistratura il procedimento disciplinare è nullo perché formulato con tre mesi di ritardo

Il Comune di Peschiera Borromeo

Il Comune di Peschiera Borromeo

D.G. alle dipendenze del Comune di Peschiera Borromeo dal 1995, veniva licenziata con lettera del 15 Settembre 2016 in seguito alle misure cautelari scattate il 5 febbraio 2014 per ipotesi di reato che poi hanno portato la dipendente ad essere condannata per Abuso di Ufficio. Il 20 Febbraio 2014 l’allora Segretario Comunale di Peschiera Borromeo Diego Carlino sospese D.G. ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 7, del C.C.N.L. 22.1.2004, come si legge nell’oggetto del provvedimento in questione, per tutta la durata della misura cautelare. L’avvio del Procedimento Disciplinare sarebbe dovuto scattare entro 20 giorni dalla sospensione, invece fu emesso solo il 22 maggio 2014. Questo dopo che in data 13 Marzo 2014 lo stesso Comune si Costituì Parte Civile nella causa contro la dipendente con un atto del Segretario Comunale nel quale avvalorò tutta la documentazione inviata dalla Procura della Repubblica.
Per questi motivi, quindi per un vizio di forma, il Tribunale di Milano il 17 ottobre 2017 ha ordinato al Comune di Peschiera Borromeo di reintegrare immediatamente la dirigente D.G. nel posto di lavoro; condannando il Comune di Peschiera Borromeo a risarcire alla Dirigente il danno determinato nell’indennità mensile di € 2.457,61, da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione con interessi e rivalutazione; a versare i contributi di legge per il medesimo periodo e a pagare le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.