Appropriazioni di Immagini

costruirsi una fantasiosa storia di una donna e suo figlio (con le foto del mio). Cosa posso fare per denunciare e far togliere queste foto? L.O.

Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.). Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.) il quale ha il diritto di disporne per ciò che attiene l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore). La recente Legge 248/00, modificando la Legge 633/41, sempre attuale in materia di diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet. Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di un'opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo anno dalla morte dell'autore (dopo la morte dell'autore, sono gli eredi a beneficiare economicamente dei proventi ed è agli stessi che devono essere richieste autorizzazioni o licenze). Analizzando nel dettaglio la tutela delle opere a seconda della loro natura, con riguardo a fotografie, foto artistiche, ritratti bisogna distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia. Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 della L. 633/41, infatti, prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere: 1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente); 2. l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia e - se la foto riproduce un'opera d'arte -; 3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte. Nel caso prospettato dalla nostra lettrice non pare emergere la presenza di detti elementi di guisa che occorrerà provare preliminarmente la mala fede dell’utilizzatore onde invocare tutela, sia in sede civile che penale. Dal punto di vista civilistico, colui che si ritenga leso nell'esercizio del diritto di utilizzazione economica, può agire giudizialmente sia affinché sia rimosso o distrutto lo stato di fatto da cui risulta la realizzazione (pensiamo ad un sito cui può essere imposto di rimuovere certe immagini) nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno. Una particolarità è che tale diritto non è esercitatile dall'autore nell'ultimo anno della durata del diritto (tanto per intendersi il diciannovesimo anno a partire dalla realizzazione della foto). Un'altra azione giudiziale molto importante, è quella inibitoria, ovvero una azione con la quale si richiede la cessazione di un comportamento lesivo del proprio diritto, e rappresenta uno strumento di tutela preventiva. Da punto di vista penalistico, invece, il diritto d'autore è tutelato mediante sanzione che può comportare il pagamento di una somma fino a poco più di 2000 €. Le condotte punibili sono: riproduzione, diffusione, vendita, messa in vendita senza consenso dell'autore. È prevista la pena della reclusione sino ad un anno ed una multa sino a 500 € circa, se tali condotte sono compiute sopra un'opera non destinata alla pubblicità ovvero, come nel caso di specie, con usurpazione della paternità dell'opera, o anche qualora sia compiuta deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera se ne risulti offesa all'onere o alla reputazione dell'autore.

Alessandro Maltarolo Avvocato

Studio Legale e Tributario Maltarolo & Associati
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