La casa di Mamma

mia madre da allora risulta usufruttuaria vita natural durante. Attualmente mia madre, causa ictus celebrale con conseguente paralisi, è ricoverata presso una casa di riposo. Vorrei sapere, se per eventuali future esigenze di denaro, sarebbe possibile la vendita del suddeto appartamento.

Consideri che a causa della paralisi quasi totale, mia madre è impossibilitata alla firma. Cordiali saluti. A.P.

Egregio Signore, per quanto attiene il parere da Lei richiestoci in merito alla facoltà da parte del nudo proprietario di vendere l’immobile gravato da usufrutto, è opportuno svolgere prodromicamente delle brevi considerazioni sugli istituti giuridici di riferimento. L’usufrutto che ha Sua madre sull’immobile, è un diritto reale di godimento che Le permette di utilizzare il bene, rispettando la destinazione economica dello stesso, fino allo scadere del diritto; di conseguenza il diritto di proprietà dell’immobile subisce una compressione tale per cui il bene è inutilizzabile da parte di quello che quindi viene definito nudo proprietario. L’usufrutto si estingue: a) per la scadenza del termine o per la morte dell’usufruttuario; b) per rinuncia dell’usufruttuario; c) per consolidazione, cioè quando l’usufrutto e la nuda proprietà si uniscono nella stessa persona; d) per prescrizione, per effetto del non uso durato vent’anni; e) per perimento della cosa su cui grava l’usufrutto; f) per decadenza dovuta ad abusi dell’usufruttuario. Appare evidente, quindi, l’impossibilità da parte Sua di vendere l’immobile su cui è stato costituito diritto a vita di usufrutto. Rilevante è invece la condizione psicofisica di Sua madre che ha subito un ictus celebrale, malattia invalidante al 100%. Le persone che hanno subito questo tipo di menomazione sono totalmente e definitivamente non solo incapaci di curare i propri interessi, ma nemmeno in grado di provvedere alle proprie primarie esigenze fondamentali di vita; pertanto, si tratta di persone che necessitano di essere curate ed assistite, come Lei ci ha detto che avviene, in apposite strutture di ricovero. E’ proprio a questo stato di particolare “debolezza” giuridica che pone rimedio e tutela l’istituto giuridico della interdizione. L’interdizione determina una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici identica a quella in cui si trova il minore. Gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto saranno pertanto annullabili ad opera del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (art. 427 c.c.). La domanda per dichiarare l’interdizione può essere chiesta solo dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore e dal Pubblico Ministero. Con la sentenza che dichiara l’interdizione viene disposta la nomina di un tutore, scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di rappresentare legalmente l’interdetto e di amministrare il suo patrimonio. A tal proposito è opportuno sapere che dovranno essere chiamati avanti al Giudice tutti i parenti e che quindi anche altri soggetti potranno proporsi come tutore. Il tutore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita quotidiana dell’interdetto, mentre gli atti di straordinaria amministrazione (ad es. vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore, costituzione di pegni o ipoteche, accettazione di eredità) possono essere compiuti solo previa autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, a seconda dei casi. Quindi, una volta dichiarata l’interdizione, il tutore può essere autorizzato dal tribunale a rinunciare all’usufrutto sull’immobile annullando di conseguenza ogni limitazione della proprietà trasformandola da nuda proprietà a piena proprietà con possibilità quindi di vendere l’immobile e destinare i ricavi alla cura ed al mantenimento della mamma.

Alessandro Maltarolo Avvocato

Studio Legale e Tributario Maltarolo & Associati
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3 commenti

Poli .G. Paolo :
io vorrei comprare una casa ma è gravata da usufrutto. Il mediatore dice che non ci sono problemi è vero? Con l' acquisto si estingue l' usufrutto? grazie | mercoledì 05 novembre 2014 12:00 Rispondi
Redazione 7giorni :
Buongiorno, per inviare una domanda all'avvocato Lucente deve scrivere a [email protected] cercando di essere più dettagliato possibile riguardo il suo problema. Provvederemo noi ad inoltrare il suo quesito all'Avvocato. | giovedì 06 novembre 2014 12:00 Rispondi
Giuseppe :
Salve,mai madre e usufrutuaria della casa in campagna e io di nuda proprietà ho 5 fratelli.quando mia mamma andrà via miei fratelli possono chiedere una parte della casa? | mercoledì 18 maggio 2016 12:00 Rispondi