Sicurezza sul luogo di Lavoro

a chi e in che modo ci dobbiamo rivolgere per obbligare il nostro Datore di Lavoro a mettersi in regola? G.P. (San Giuliano Milanese)

La sicurezza sui luoghi di lavoro è un diritto irrinunciabile e diventa condizione necessaria per lo svolgimento di qualsiasi attività. L’aumento di incidenti sul lavoro impone di dare priorità assoluta a questo problema. Garantire il lavoratore, migliorare la sicurezza ed elevare la qualità della vita sui luoghi di lavoro determina anche il benessere dell’azienda in termini di rapporto costi/benefici, di raggiungimento degli obiettivi, di immagine, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. La normativa di riferimento nella fattispecie è rappresentata dalla storica Legge 626, recentemente modificata dal Decreto Legislativo n. 81/2008, che rappresenta la prima legge a carattere generale che raccoglie le direttive comunitarie in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro La familiarmente definita 626 si applica in tutti i settori di attività privati e pubblici, (industria, artigianato, commercio, servizi, pubblica amministrazione) dove operano lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, gli assunti a contratto di formazione, i soci di società di fatto e di cooperative, i collaboratori familiari di ditte individuali. Le nuove disposizioni riguardano in particolare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, l'uso dei videoterminali, l'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso dei mezzi di produzione individuale, la movimentazione manuale dei carichi, la protezione da agenti cancerogeni presenti nei luoghi di lavoro, la protezione da agenti biologici (microbi, batteri, virus) presenti nei luoghi di lavoro. Rispetto alle leggi già in vigore, la nuova normativa introduce, fra le altre, una fondamentale novità: in base alla 626, il datore di lavoro, non solo deve garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza e salubrità, ma è tenuto a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro.I risultati del processo di valutazione devono essere riportati in una relazione. In questa relazione vengono anche individuate le opportune priorità con le quali attuare le misure di protezione. Il documento resterà valido finché le caratteristiche del luogo di lavoro (ambienti, macchine ed attrezzature, processi di produzione) rimangono le medesime. La legge individua in modo preciso i protagonisti della sua attuazione. Essi sono: il datore di lavoro, i lavoratori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori. In particolare è fatto obbligo al datore di lavoro di evitare i rischi, valutare i rischi che non possono essere evitati, per quanto possibile, ridurre i rischi alla fonte, adeguare il lavoro all'uomo attraverso opportuni accorgimenti nell'ambiente di lavoro, nelle attrezzature e nei metodi di produzione, aggiornare le misure di sicurezza tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica, in linea generale, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno o per nulla pericoloso, dare equilibrio alle esigenze della produzione tenendo conto delle complessive condizioni di lavoro e del fattore umano, dare priorità alle misure di protezione collettiva e ricorrere alle protezioni individuali soltanto quando la situazione rende impossibile qualsiasi altra soluzione, informare i lavoratori sui rischi che derivano dalle attività svolte, formare i lavoratori all'uso corretto di macchinari, attrezzature e dispositivi in uso. Un importante aspetto introdotto dalla 626 è quello di non considerare il lavoratore in modo passivo, ma di investirlo direttamente di alcuni doveri e responsabilità nel quadro della sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare è un diritto del lavoratore verificare l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute, tramite il proprio rappresentante per la sicurezza, prendere iniziative per evitare un pericolo grave ed immediato, fino all'abbandono del posto di lavoro, ricevere adeguata formazione, ottenere adeguate informazioni sul significato e i risultati degli accertamenti sanitari. Tutte le attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria sono a totale carico del datore di lavoro e devono essere svolte durante l'orario di lavoro. È altresì dovere del lavoratore utilizzare correttamente, secondo le informazioni e la formazione ricevute, le macchine, le attrezzature e i materiali messi a disposizione, servirsi correttamente dei mezzi di protezione individuale, non manomettere i dispositivi di sicurezza montati sulle macchine e sugli impianti, segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai responsabili ogni situazione che presenti un pericolo grave per la sicurezza e la salute. Nel caso prospettato dal nostro lettore è del tutto evidente che tutte le prescrizioni previste dalla legge vigente sono andate disattese atteso che nessuno degli adempimenti cui era tenuto il datore di lavoro è stato curato, nemmeno parzialmente. Al nostro lettore, quindi, non resterà che rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro per un circostanziato esposto – denuncia. nei confronti del proprio datore di lavoro.

Alessandro Maltarolo Avvocato

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