Gallera: il Governo impedisce lo sviluppo della sanità lombarda e continua a penalizzare gli specializzandi italiani

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera commenta la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare l’articolo 34 della legge regionale 33 del 2017

Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia

Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia

«Ancora una volta il Governo nazionale impedisce lo sviluppo della sanità lombarda e penalizza i nostri e tutti gli specializzandi italiani vietando che esercitino liberamente la professione, a differenza di quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei dove un laureato di medicina generale abilitato può farlo». Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera commentando la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare l’articolo 34 della legge regionale 33 del 2017, che introduceva la possibilità per gli specializzandi di partecipare alle attività assistenziali, in quanto “alcune norme sulla formazione specialistica dei medici sono ritenute dal Governo contrastanti con i principi fondamentali legislazione statale in materia di professioni e tutela della salute”.

LAVORO CORALE GIUNTA CONSIGLIO E UNIVERSITA’ - “L’introduzione dell’articolo 34 – ha spiegato l’assessore – era nata da un lavoro corale di Giunta e Consiglio regionale con tutte le Università lombarde che avevano sollecitato l’esigenza di consentire una graduale autonomia degli specializzandi per evitare il passaggio a chirurgo strutturato da un giorno all’altro. Si contemplava, quindi, per loro, una graduale assunzione di responsabilità non la comparazione immediata alle funzioni di uno strutturato, infatti, il medico in formazione specialistica sarebbe stato sempre e comunque vincolato all’osservanza delle direttive ricevute dal tutor che sarebbe stato sempre disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento”.

AUTONOMIA INDISPENSABILE – “Quest’impugnativa del Governo – ha aggiunto Gallera – rimarca con forza la necessità di una maggiore autonomia in materia di salute per la nostra Regione. Non a caso, infatti, abbiamo inserito nel testo dell’Intesa che Governo e Regione Lombardia dovranno firmare ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, la richiesta di una maggiore autonomia in merito alla determinazione del numero dei posti dei corsi di formazione per i Medici di Medicina Generale’ e di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale’”.


L’ARTICOLO IMPUGNATO -  Art.34 (Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali)

1. La formazione specialistica implica la partecipazione guidata dello specializzando alle attività mediche delle strutture sanitarie alle quali è stato assegnato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della scuola.

2. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:

 a) attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue       attività;

b) attività di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;

c) attività autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

3. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle unità operative nelle quali si svolge la formazione. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. Le Università e le aziende definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo.

4. Il medico in formazione specialistica può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.


1 commenti

:
Per cataratta non si può attendere un anno | domenica 11 febbraio 2018 12:00 Rispondi