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Home   Rubriche   L'Avvocato risponde   Parabola sul balcone, posso?
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Rubriche - L’Avvocato risponde

Ho comprato recentemente casa, siccome esiste un impianto con una parabola satellitare, ho richiesto l’allacciamento a tale impianto sentendomi dare risposta negativa in quanto il mio appartamento non è adiacente al vano scale dove ci sono le diramazioni.

Mi sta anche bene, ma a questo punto ho il diritto di mettere un’antenna sul mio balcone anche se il regolamento condominiale lo vieta?

Mario Sorrenti (Paullo)

Negli ultimi anni si è avuta una importante evoluzione in tema di diritto all’installazione di antenne satellitari, soprattutto con riguardo a edifici in condominio dove non sono mancati dubbi e contestazioni come, appunto, nel caso del nostro lettore.
È bene precisare subito che la normativa vigente stabilisce che gli immobili composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgano, di norma, di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive.
Tutti i nuovi immobili e stabili soggetti a ristrutturazione devono, dunque, di norma, dotarsi di antenne centralizzate;  pur non essendo un obbligo inderogabile appare evidente l’indirizzo legislativo di privilegiare la soluzione collettiva a scapito di quella individuale, al fine di favorire la salvaguardia ambientale e paesaggistica ripulendo i tetti delle città dal proliferare di antenne paraboliche. Appare, dunque, evidente come il diniego opposto dal condominio al nostro lettore che chiedeva di allacciarsi all’impianto preesistente sia del tutto illegittimo.
In ogni caso, visto che il nostro lettore ha accettato la decisione del condominio, è bene tuttavia precisare che la normativa vigente non consente ai proprietari d’immobili o porzioni d’immobili, di  opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.
Ciò stabilisce, sostanzialmente, la possibilità per ciascun condomino, a meno di non arrecare pregiudizio alle parti comuni dell’edificio o di privare la possibilità di utilizzo delle stesse da parte degli altri condomini, di realizzare impianti per la ricezione televisiva.
Pertanto, il proprietario o il condomino non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza dei condomini.
La Corte di Cassazione ha precisato, invero, che il diritto di installare antenne radio e televisive sui beni di proprietà esclusiva altrui da parte dell'abitante dell'immobile costituisce una facoltà che attiene all'esercizio del diritto primario dell'informazione e della libera manifestazione del pensiero disciplinato dall’art. 21 della Carta costituzionale, e non incontra altro limite se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura, quale quello di proprietà.
La stessa Corte ha anche stabilito che la norma contenuta è immediatamente applicabile senza necessità di ulteriore normativa regolamentare. L'installazione dell'antenna invero non può essere considerata un’innovazione, in quanto non necessita di speciali concessioni se non compromette la stabilità della struttura dell'immobile, non impedisce in alcun modo il libero uso dello spazio comune della proprietà secondo la sua destinazione ovvero presenta alcun rischio di danno alla medesima o a terzi. Essa deve essere installata a regola d'arte da un tecnico autorizzato che deve rilasciare dichiarazione di conformità rispetto alla normativa vigente e quindi alle regole concernenti la sicurezza.
Non v'è, pertanto, alcun obbligo giuridico di chiedere l’autorizzazione all'assemblea condominiale ovvero di attenderne il consenso, anche se al fine di mantenere buoni i rapporti, consigliamo al nostro lettore quantomeno di dare una comunicazione, precisando che l’estetica e la stabilità del fabbricato non subirà modifiche.
Quindi, indipendentemente dalle maggioranze previste dalla legge, i condomini hanno sempre il diritto di installare antenne paraboliche sia sulle parti di loro proprietà che sulle parti comuni dell’edificio. L’assemblea non può quindi vietare al singolo condomino l’installazione di un’antenna autonoma a meno che, così facendo, non sia arrecato un qualche pregiudizio alle parti comuni dell’edificio oppure sia pregiudicata la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini. Giova, infine, precisare che il diritto alla installazione di un’antenna parabolica sul tetto condominiale non va riferito al parametro dei diritti reali su cosa altrui ma costituisce un diritto di natura personale, facoltà compresa nell'amplissimo diritto primario alla libera manifestazione di pensiero ed è pertanto soggetto, in caso di contestazioni, di assemblee che non diano il consenso ovvero attribuiscano l’autorizzazione con maggior aggravi, alla tutela d’urgenza innanzi all’autorità giudiziaria prevista dal nostro ordinamento.

Avv. Pasquale Cuomo

Studio Legale e Tributario Maltarolo & Associati
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