Obbligo di custiodia e responsabilità o no?

Tendenzialmente, secondo la dottrina giuridica più recente, il contratto di parcheggio fa riferimento al contratto di deposito, definito dall’articolo 1766 del Codice civile, ovvero “il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”: ciò implicherebbe l’obbligo, da parte del parcheggiatore, non solo di mettere a disposizione un’area di sosta, ma anche di custodire e restituire il veicolo. Si tratta di un contratto reale, che non risulta concluso fino alla riconsegna della res; le moderne strutture di parcheggio, quindi, nonostante non sussista la consegna delle chiavi dell’automezzo, non dovrebbero esonerare il gestore dal suo obbligo di custodia e dalla sua responsabilità. Responsabilità, però, che sussiste solo verso ciò che è strettamente connesso al veicolo, come ad esempio l’autoradio. Anche per quanto riguarda il furto del veicolo all’interno del parcheggio, secondo la Cassazione Civile, “la eventuale clausola di esclusione della responsabilità (del gestore, ndr), nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto”. La tempistica relativa alla conclusione del contratto in esame, che non consente all’automobilista di porre la dovuta attenzione alle clausole, non esonera il gestore dalla responsabilità di furto, seppur le stesse siano richiamate nello scontrino consegnato all’utente. L’Avvocato ha concluso: «Un’approfondita indagine sulla regolarità dei parcheggi a pagamento che circondano l’Idroscalo necessiterebbe di alcuni approfondimenti che la sola lettura del talloncino rilasciato ad avvenuto pagamento non consente esaurire. Sarebbe necessario approfondire la natura e la disciplina del contratto sottoscritto dalla società che gestisce i parcheggi».
Silvia Arrigoni