Bonus pubblicità, emanato il decreto attuativo. Domande dal 23 settembre al 22 ottobre 2018
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il Regolamento di attuazione del credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali
Riguarda solo gli investimenti pubblicitari incrementali, anche online.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il Regolamento di attuazione del credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2018, n. 90), che disciplina le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni normative, di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificate dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio (DL 148/2017), che lo ha esteso agli investimenti sulle testate online e delle imprese del terzo settore.
È in corso di adozione il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dall’articolo 5, comma 1 del Regolamento, con il quale saranno definite le modalità per la presentazione della comunicazione telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Di tale atto verrà data notizia sul sito del Dipartimento Editoria, non appena emanato.
Il decreto attuativo fa chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea e online, così come su radio e tv, introdotta per legge lo scorso anno.
DUE PRINCIPALI CHIARIMENTI
1) E’ discriminante l’aver fatto pubblicità nell’anno precedente
Le imprese, i lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali
possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti
in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche
on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali purché
il loro valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti
effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti
effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di
cui al periodo precedente.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha respinto la tesi della Presidenza del Consiglio secondo la quale si sarebbe dovuto considerare integralmente agevolabile la spesa pubblicitaria dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.
E’ interessante riportare la parte del Parere n. 01255/2018 del Consiglio di Stato sul tema:
«Relativamente alla condizione concernente le modalità di calcolo
dell’agevolazione da concedere ai soggetti che hanno iniziato l’attività
nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che
nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non
abbiano effettuato investimenti pubblicitari, previste dall’art. 3,
comma 3 dello schema, ritenute in contrasto con la normativa primaria di
riferimento – l’Amministrazione ha evidenziato di non poter accogliere
tale rilievo.
Secondo l’Amministrazione infatti… l’eventuale soppressione della
possibilità di considerare come integralmente agevolabile la spesa
pubblicitaria dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso
dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno
precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano
effettuato investimenti pubblicitari potrebbe vanificare “l’effetto di
stimolo sul fatturato pubblicitario” connesso all’agevolazione di cui si
converte e potrebbe comportare l’esclusione dall’ambito di applicazione
del regolamento delle start-up innovative e dei piccoli e medi
operatori economici, con conseguente rischio d’incompatibilità del
regolamento stesso con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
stato.
La Sezione tuttavia… non può esimersi dal rilevare che queste ultime
non possono comunque ritenersi adeguate a superare il rilevato
contrasto sussistente tra il meccanismo dello schema e la normativa
primaria di riferimento che, come già evidenziato, prevede che possano
essere oggetto del contributo fiscale di cui si converte soltanto
gli investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno
dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi
di informazione “nell’anno precedente” e ciò perché nella
fattispecie disciplinata… non può ritenersi sussistente un aumento
percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l’1% delle
spese sostenute nel corso dell’anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità…
Occorre, infatti, rilevare che il meccanismo previsto dall’art. 3,
comma 3, del decreto – nella parte in cui dispone che, per le imprese
che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è
richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale
il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti
pubblicitari, “è considerato incrementale l’intero importo” delle spese
sostenute per attività pubblicitarie sui mezzi d’informazione oggetto
del decreto – vista l’entità del beneficio (“intero importo” speso per
l’acquisizione di spazi pubblicitari in luogo della percentuale, a
seconda dei casi 75% o 90%, del mero valore incrementale degli
investimenti effettuati), potrebbe risultare discriminatoria a
danno proprio dei soggetti che, viceversa, abbiano effettuato degli
investimenti pubblicitari nell’anno precedente, i quali
rischierebbero di subire gli effetti della cospicua diminuzione delle
risorse disponibili per l’agevolazione de qua a fronte del beneficio
concesso a soggetti immediatamente non ricompresi tra i beneficiari
individuati dalla disposizione primaria di riferimento».
2) Alle microimprese, piccole e medie imprese si applica la misura ordinaria del 75 per cento
Secondo il richiamato articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, il credito d’imposta è elevato al 90 per cento nel caso di
microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative,
La concessione di tale maggiorazione è, però, subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75 per cento.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per il 2018 la comunicazione telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria) deve essere presentata a partire dal sessantesimo giorno (23 settembre) ed entro il novantesimo giorno (22 ottobre 2018) successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto). Per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo separato.
Per gli anni successivi è prevista una finestra temporale nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.
La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo deve contiene:
a) gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all’articolo 3, comma 1(stampa quotidiana e periodica anche online e radio e TV locali);
c) la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento
pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno
precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi (stampa e radioTV);
d) l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei due fondi.
IL BONUS IN SINTESI
Ricordiamo gli aspetti salienti della disciplina:
beneficiari – imprese o lavoratori autonomi,
indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e
dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali;
investimenti agevolabili – investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali,
effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli
analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione
nell’anno precedente (investimenti incrementali); inoltre, sono altresì
agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa
quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31
dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare
degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di
informazione nel 2016;
investimenti esclusi
– l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti
editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi
di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per
l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali
relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di
denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
tipologia di agevolazione – credito d’imposta;
misura dell’agevolazione – 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% (ora ancora al 75%) nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative;
utilizzo del bonus – il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da
presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
limiti – il beneficio è alternativo e non cumulabile
con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale,
regionale o comunitaria;
entrata in vigore del decreto – 8 agosto 2018.
Per approfondimenti:
– Le novità sul credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (c.d. Bonus pubblicità).
– Notizie dal Dipartimento, bonus pubblicità e contributi diretti.
– Bonus pubblicità incrementale, il Dipartimento Editoria aggiorna le direttive.
– Le slide della Presidenza del Consiglio su: riforma dell’editoria, bonus pubblicità e provvedimenti attuativi.
– Chiarimenti e anticipazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Bonus Pubblicità.
– Bonus pubblicità, in attesa del decreto attuativo, le prime analisi.
– Bonus pubblicità incrementale, approvato emendamento per i giornali online.
– Maxiemendamento del governo al decreto fiscale 2017, ecco il testo.
– Bonus pubblicità, prosegue l’esame al Senato.
– Cosa si è detto al Seminario USPI sui contributi all’editoria.
– Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulla stampa cartacea e online, pubblicato il decreto con le risorse.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2018, n. 90
Regolamento recante le modalità ed i criteri per la
concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (18G00115)
(GU n.170 del 24-7-2018)
Vigente al: 8-8-2018
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
– Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ed in particolare l’articolo 17, comma 3;
– Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
– Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, ed in particolare, l’articolo 1;
– Visto l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172;
– Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché
quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed
in particolare l’articolo 17;
– Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
– Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
delle riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, ed in particolare l’articolo 1, comma 6;
– Vista la definizione di microimprese, di piccole e di medie
imprese contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e nel decreto del Ministro delle
attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché la definizione di start-up innovative
contenuta nell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
– Considerato che il comma 1 del citato articolo 57-bis del
decreto-legge n. 50 del 2017 dispone, al terzo periodo, che il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamato stabilisce
che agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al
registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
– Vista la procedura di notifica alla Commissione europea avviata,
ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 1, terzo periodo, del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, in ordine alla maggiorazione del credito
d’imposta prevista per le microimprese, per le piccole e medie imprese e
per le start-up innovative, in pendenza della quale l’applicazione
della predetta maggiorazione è temporaneamente sospesa;
– Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
– Ritenuta la necessità di stabilire le modalità e i criteri di
attuazione della misura di incentivazione fiscale di cui al citato
articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;
– Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell’8 marzo 2018 e del
10 maggio 2018;
– Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
– Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
inviata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,
Adotta
il seguente regolamento:
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti
di Stato, individua le disposizioni applicative per l’attribuzione del
contributo sotto forma di credito di imposta di cui all’articolo 57-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con riferimento, in
particolare:
a) ai soggetti beneficiari;
b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
c) ai limiti e alle condizioni dell’agevolazione concedibile;
d) alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
e) all’effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di
revoca del contributo nonché alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo del credito di imposta.
ARTICOLO 2
Soggetti beneficiari
1. Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura
giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile
adottato, nonché gli enti non commerciali, possono beneficiare del
credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali,
effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di
almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi
mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è
riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno
precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito
di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24
giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno
dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai
medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente
periodo dell’anno 2016.
3. Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale
degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo
complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente
stanziate, che costituisce tetto di spesa.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 3 è elevato al 90 per cento nel
caso di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e
al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel
caso di start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. La concessione della maggiorazione è subordinata
al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla
Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura
ordinaria del 75 per cento.
5. Ai destinatari del credito d’imposta si applicano, ai fini
dell’attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all’articolo 91 e
seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero
quelle di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012,
n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.
ARTICOLO 3
Investimenti ammissibili
1. Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono
quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni
commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e
periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato
digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4,
del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ovvero nell’ambito della
programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche
o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito
d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali
iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso
il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni
caso della figura del direttore responsabile. Sono escluse dal credito
d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della
programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o
promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché
quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi
di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici,
giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o
chat-line con servizi a sovraprezzo.
2. Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per
l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese
accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa
dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o
connessa.
ARTICOLO 4
Limiti e condizioni dell’agevolazione concedibile
1. L’agevolazione è concessa a ciascun soggetto di cui all’articolo 2,
comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente
stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di
insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse,
si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura
proporzionale al credito di
imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell’articolo 2, con
un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle
risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per
cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti
radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle distinte
imputazioni previste dall’articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172. Eventuali residui disponibili per effetto dell’applicazione del
periodo precedente sono ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che
non hanno superato i precitati limiti, in misura proporzionale alle
rispettive richieste ammesse.
2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto
dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione
rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e
3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a
rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni
fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei
conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d’imposta e’ alternativo e non cumulabile, in relazione a
medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da
normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni
di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità
delle agevolazioni stesse.
4. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo la realizzazione dell’investimento incrementale nella misura
indicata dal provvedimento di cui all’articolo 5, comma 3, del presente
regolamento.
5. Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo
modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta
utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.
ARTICOLO 5
Procedura di accesso all’agevolazione
1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel
periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano
un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con
provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore
autonomo e contiene:
a) gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o
del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all’articolo 3, comma 1;
c) la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento
dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il
raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei
due fondi richiamati all’articolo 4, comma 1;
d) l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all’articolo 4, comma 1.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con
l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso
di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da
ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in
ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento stesso.
4. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito
degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative
ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se
ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente
con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno
di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati
nell’anno solare.
ARTICOLO 6
Controlli e cause di revoca
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul
possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla
legge per beneficiare dell’agevolazione.
2. Il credito d’imposta e’ revocato nel caso che venga accertata
l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la
documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino
false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta e’
disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano
rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del
beneficio concesso.
3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei
criteri che consentono di massimizzare il rapporto costo-risultato, tra i
quali la misura del beneficio concesso, e con le modalità di
programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell’ambito delle
attività di controllo e di contrasto all’evasione fiscale.
4. Qualora l’Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino,
nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all’articolo
1, le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca di cui al
comma 2.
5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l’articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
ARTICOLO 7
Disposizioni finanziarie
1. Per gli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonché dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e
periodica, anche on-line, il credito d’imposta è concesso nei limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 57-bis, comma 3, del
decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto della
riserva prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 57-bis.
2. Per gli anni successivi, il Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con
avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data
di apertura del periodo di presentazione delle domande di cui
all’articolo 5, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul proprio sito istituzionale, alle comunicazioni previste
dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell’agevolazione
di cui al presente decreto.
3. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
ARTICOLO 8
Disposizioni transitorie
1. Per l’anno 2018 la comunicazione telematica di cui all’articolo 5,
comma 1, è presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il
novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e l’adozione del provvedimento di cui
all’articolo 5, comma 3, e’ effettuata entro centoventi giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per gli investimenti incrementali di cui all’articolo 2, comma 2, la
comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1 del presente regolamento e’
effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 maggio 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Lotti
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1527