Il Trasportatore non può dedurre generiche fatture di servizi

Il contribuente è tenuto a dimostrare, qualora l’Amministrazione finanziaria lo richieda, la coerenza economica e la congruità delle spese dedotte


Di recente l‘Agenzia dell’Entrate ha contestato ad un trasportatore, costituito sotto forma di Srl, la descrizione generica delle prestazioni riportate sulle fatture di alcuni sub-vettori, considerandole, per questo, non idonee a legittimare la deducibilità dei relativi costi, in quanto “non consentono di provarne l’inerenza sotto il profilo quali-quantitativo”.
Ciò impedirebbe al Fisco di verificare la congruità dei corrispettivi e la strumentalità delle prestazioni ricevute, poiché, da un lato, non si può rilevare il criterio specifico di determinazione degli importi fatturati e, dall’altro, è impossibile desumere dalla descrizione delle fatture quali e quanti servizi siano stati posti in essere, risultando così i relativi costi privi di inerenza, salvo prova contraria e/o documentale.
La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui la fattura, se compilata in osservanza delle prescrizioni imposte dall’art. 21 DPR 633/72, è un documento idoneo a legittimare la deduzione del costo. Ciò, tuttavia, non inibisce l’eventuale contestazione dell’Agenzia delle Entrate, che, tramite prove anche presuntive, può dimostrare l’inesistenza o l’inerenza delle operazioni ex art. 109 del TUIR. Diversamente, l’inosservanza del citato art. 21 – ove è previsto che la fattura deve contenere natura, quantità e qualità dei beni e servizi oggetto dell’operazione – a causa di una descrizione generica dei servizi oggetto di fatturazione, legittima l’accertamento analitico-induttivo ex artt. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73 e 54 co.2 del DPR 633/72.
Recentemente è stato affermato che la descrizione delle operazioni oggetto della fattura emessa ai sensi dell’art. 21 anzidetto, non può essere generica al punto da accorpare, in modo indistinto, attività diverse sotto il profilo del loro contenuto quali, ad esempio, attività di trasporto, magazzinaggio, tenuta contabilità, promozione vendite, servizi professionali e marketing, in quanto, in tale ipotesi, non verrebbe rispettata la finalità della norma, la quale intende garantire la corretta identificazione delle operazioni (Cass. n. 21980/2015).
In tal senso depone anche la giurisprudenza di legittimità, per cui l’eccessiva genericità delle fatture e l’indeterminatezza del sistema di calcolo dei corrispettivi dei servizi ricevuti, non consente di dedurre i relativi costi.
Grava, quindi, sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività e il preciso ammontare dei costi dedotti (Cass. nn. 1951/2015, 23550/2014 e 23626/2011), essendo questi altresì gravato dell’onere di provare, con idonea documentazione di supporto, la ragione di tali costi, in modo tale che emerga la strumentalità dei beni e servizi acquistati rispetto all’attività esercitata. Inoltre, il contribuente, sempre ai fini della deducibilità dei costi, è tenuto a dimostrare, qualora l’Amministrazione finanziaria la contesti, la loro coerenza economica, ovvero la loro congruità, in difetto della quale risulta legittima la ripresa a tassazione (Cass. nn. 7701/2013, 4554/2010).

Posto quanto sin qui delineato e precisato che debba comunque ritenersi rispettosa delle prescrizioni di cui al predetto art. 21 una fattura che rimandi a un contratto “dettagliato” di prestazioni o a specifica documentazione allegata o comunque immediatamente producibile al Fisco, il trasportatore non si è limitato solo ad esibire le fatture richieste e di cui si contestava, appunto, l’inerenza, ma anche una mole documentale a supporto piuttosto consistente, quali: mail, corrispondenza ordinaria, contratto sottoscritto dalle parti con dettagliata descrizione delle prestazioni da rendere, documenti di trasporto giornalieri, dettaglio dei viaggi effettuati giornalmente o il kilometraggio effettuato, nonché le disposizioni di bonifico relativo a ciascun documento fiscale.
Dinnanzi a siffatta giustificazione, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate non hanno potuto far altro che accogliere favorevolmente l’operato del trasportatore e le sue prove documentali e probatorie.
In conclusione, l’irregolarità di una fattura con descrizione generica, determina “automaticamente un’inversione di ruolo, trasferendo al contribuente l’onere di rintracciare elementi probatori a sostegno della sua tesi”. Nel caso di specie, ciò è quanto avvenuto e, quindi, il tentativo di recuperare a tassazione di una parte dei costi da parte del Fisco poteva ritenersi infondato e così è stato.

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