Lombardia, restrizioni fino al 13 aprile e obbligo di mascherina per chi esce di casa |Video|

Sono queste alcune delle misure contenute nella nuova ordinanza regionale firmata da Fontana il 4 aprile. Scarica l'ordinanza in PDF

Il Video di Regione Lombardia

«Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19». Questo l’oggetto della nuova ordinanza regionale emanata dal governatore Attilio Fontana per dare seguito alle norme già precedentemente in vigore e, se possibile, incrementarne l’efficacia. È con questo testo pubblicato in data 4 aprile che il presidente di Regione Lombardia ha voluto fare chiarezza riguardo a quali siano le reali restrizioni in vigore e alla loro durata, precisando alcuni punti oscuri delle norme attuali e aggiungendo alcune misure atte a contenere il più possibile il diffondersi della pandemia da Covid-19, in attesa che il plateau del pico, come viene definito da alcuni esperiti, muti in una graduale discesa al termine della quale le attività umane potranno riprendere e ritornare lentamente alla normalità. La nuova ordinanza lombarda, la cui efficacia è prevista a partire dal 5 aprile sino al 13 dello stesso mese, contiene due pilastri fondamentali: in primis, si ribadisce come le norme attualmente vigenti non siano state abrogate o modificate in senso permissivista (semmai la direzione è quella opposta); in secondo luogo si introduce una misura che impone a chiunque abbia necessità di allontanarsi dal proprio domicilio, di farlo indossando strumenti di protezione personale, ovvero la mascherina e, nell’impossibilità di reperirne una, un panno o un indumento che copra naso e bocca. Scopriamo tutte le misure nel dettaglio.

Come accennato, la principale nuova misura introdotta dall’ordinanza riguarda le protezioni personali. Il testo, al punto 1.1 recita come segue: «Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani». Viene quindi ribadito l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale minima di almeno un metro.
Viene inoltre ribadito l’obbligo di restare a casa per tutti i soggetti con temperatura superiore ai 37,5 gradi C, con l’invito a contattare telefonicamente il medico curante.
«Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona»; lo stesso vale per le uscite con animali domestici (cani) da svolgersi nei pressi dell’abitazione e per un tempo limitato. Confermato il divieto assoluto di assembramento. 
Oltre alla vendita di beni di prima necessità e alimentari, restano consentite alcune attività commerciali, tra cui quelle di ferramenta, cartoleria, distributori automatici di acqua potabile (e altri di cui al punto 1.2 dell’ordinanza in allegato). Restano consentite le consegne a domicilio dei settori di prima necessità e di tutti quelli riportati nell’ordinanza.
Secondo quanto si legge nel testo divulgato da Regione Lombardia, restano poi «consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione»
Si continuano inoltre ad applicare «le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020» fatte salve alcune piccole eccezioni riportate al punto 1.4 della presente ordinanza.
Per l’adempimento dei compiti delle Pubbliche amministrazioni restano valide le norme già precedentemente in vigore, con la raccomandazione di adottare ed osservare le misure di sicurezza prescritte dalle norme stesse.
Nel rammentare che la presente ordinanza resterà in vigore, salvo ulteriori modifiche, sino al 13 aprile, si coglie l’occasione per rammentare che «Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», vale a dire con denunce e fermi nonché con contravvenzioni dall’importo variabile in relazione alla gravità delle infrazioni commesse.

Ordinanza 04.04.2020

ordinanza-04.04.2020.pdf

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