Affaire Bellaria, il C.d.S. conferma la sentenza del T.A.R. Lombardia, “Giusto l’annullamento parziale del P.I.I.”

«Sia l’Amministrazione (prima) che il TAR (poi) hanno fatto buon governo dei principi che governano la materia»

Aveva ragione Falletta, giusto fermare l'edificazione di scuola e case

Confermata la linea dell’amministrazione Falletta, su Bellaria avevano ragione: «Sia l’Amministrazione (prima) che il TAR (poi) hanno fatto buon governo dei principi che governano la materia», scrivono i giudici del Consiglio di Stato. La Scuola Materna e il Parco insieme all’altro lotto di 200 appartamenti ancora da realizzare non avevano i requisiti idonei per essere edificati, ricorso respinto. A distanza di 10 anni dall’approvazione in Consiglio Comunale, dopo kilometri  di carte bollate, ricorsi, giudizi, impugnazioni, oggi 25 gennaio 2017, con la pubblicazione della sentenza definitiva, il Consiglio di Stato, mette la parola fine ad una vicenda che ha occupato le cronache locali e anche nazionali in questi ultimi anni: «Giusto l’annullamento parziale del PII, di Bellaria, il Comune ha agito con giudizio», conferma la sentenza.
L’annullamento era stato disposto dal comune di Peschiera Borromeo per due ordini di ragioni:
1) per la rilevata incompatibilità  degli interventi previsti dal P.I.I. (Piano Integrato di Intervento) con la disciplina dettata in materia di inquinamento acustico;
2) per la rilevata esistenza di criticità costituita da rischi di incidente rilevante derivanti dalla presenza dello stabilimento della Mapei.

Ricorso "infondato", Comune e Tar hanno agito con giudizio

I giudici del Consiglio di Stato, hanno definito“ infondati”, i ricorsi contro la sentenza del TAR (30 Agosto 2013), promossi dalla Santilo Immobiliare e da Idea Fimit Sgr S.p.A. (già First Atlantic Real Estate Sgr S.p.A.). «Oggetto di contestazione giudiziale - scrivono i magistrati - sono le deliberazioni consiliari n. 42 del 26/7/2012 e n. 52 del 20/12/2012 con cui il Comune di Peschiera Borromeo ha deciso rispettivamente di adottare ed approvare in via definitiva, facendo seguito al relativo procedimento in autotutela attivato nel gennaio del 2011, l’annullamento del PII c.d. Bellaria relativamente e limitatamente alla prevista realizzazione di un parco pubblico e di una scuola materna ( con le relative aree) nonché alla prevista edificazione residenziale del c.d. lotto 2 e tanto in ragione della rilevata presenza a carico degli atti di adozione e approvazione del suddetto Piano integrato d’intervento ( delibera consiliare n.65/2007 e delibera della G.M. n.268/2007) di diversi vizi di legittimità».

«Salvaguardata la salute, la sicurezza pubblica e l'ambiente»

Il Collegio giudicante, conferma le ragioni del Comune di Peschiera Borromeo: «Il Comune ha avuto cura di evidenziare la sussistenza di un preminente interesse pubblico ad una corretta gestione del proprio territorio in ragione della preminenza dei valori giuridici costituiti dall’ambiente, dalla salute e dalla sicurezza pubblica coinvolti nelle vicenda. L’Amministrazione ha giustamente fatto presente che le opere edilizie interessanti le parti del P.I.I. in discussione (il parco pubblico, la scuola materna e il “lotto 2”) non erano state eseguite e quindi non v’è una concreta posizione di affidamento da tutelare, a differenza invece per i lotti 1 e 3 già realizzati per i quali è stata riconosciuta la buona fede degli acquirenti delle relative unità immobiliari, tant’è che si è deciso di soprassedere in ordine all’adozione di misure di autotutela».

«Le criticità rilevate a carico del PII Bellaria rilevate fin dall'inzio»

Ma non solo, i giudici, hanno riconosciuto che: «Le criticità rilevate a carico del PII Bellaria non sono riconducibili a fatti ed accadimenti sopravvenuti ma hanno interessato il suindicato Piano sin dall’origine. Il Comune ha rilevato che il PII Bellaria è stato approvato, quanto meno relativamente alla prevista realizzazione della scuola, del parco pubblico e delle unità residenziali del “lotto 2” senza che fosse valutato il rischio da incidente rilevante collegabile alla presenza di materiale pericoloso all’interno del vicino stabilimento della Mapei (specificatamente un deposito di perossidi) e quindi senza che sia stato verificato il rispetto o meno delle distanze richieste per assicurare le indispensabili condizioni di sicurezza delle opere previste dal suddetto Piano urbanistico. E questo anche a voler trascurare altra fonte di potenziale pericolo costituita dalla presenza di serbatoi di solventi. Le due criticità rilevate a carico del P.I.I.  Bellaria a suo tempo approvato (non compatibilità acustica e pericolo da rischio di incidente rilevante) risultano essere state debitamente acclarate e tali circostanze in quanto inficianti le previsioni urbanistiche relative alla realizzazione del parco pubblico, della scuola materna e delle unità residenziali del lotto 2 giustificano legittimamente la scelta comunale di annullare in parte qua il suindicato PII. La pretesa risarcitoria  - conclude il collegio giudicante - è improponibile e comunque infondata. Ricorso respinto».

Giulio Carnevale

7giorni ha seguito passo passo la vicenda sollevando dubbi e ponendo domande

Il Progetto approvato dall’amministrazione Tabacchi, nel 2007 era stato bloccato in seguito ai rilievi posti al Comune dalla Mapei, nel giugno 2009, un mese dopo dall’insediamento della amministrazione Falletta. Erano previste 500 unità abitative, oltre una scuola materna, un parco pubblico e i box di pertinenza. A sviluppare l’operazione l’Immobiliare Santilo che in seguito cedette la realizzazione ad un fondo internazionale, prima First Atlantic e poi Idea Fimit SGR S.p.a. che a sua volta vendette i diritti di costruzione di 3 delle 15 palazzine previste a degli operatori locali.
I lavori furono bloccati ma il primo lotto con 300 appartamenti era già stato concluso e una parte degli appartamenti erano stati già venduti. 7giorni ha seguito passo passo la vicenda, rilevando fin dall’inizio come quell’area  compresa fra la Sp Paullese, la Sp Bettola-Sordio e lo stabilimento chimico della Mapei, fosse totalmente inadatta ad un insediamento urbanistico di quel calibro, sollevando dubbi e ponendo domande a riguardo. Oggi il Collegio giudicante del Consiglio di Stato ha risposto in modo chiaro e preciso. «Le criticità rilevate a carico del P.I.I.  Bellaria - scrivono i giudici nella sentenza di rigetto - non sono riconducibili a fatti ed accadimenti sopravvenuti ma hanno interessato il suindicato Piano sin dall’origine».
I magistrati hanno analizzato la vicenda fin dall’inizio: «Il Comune di Peschiera Borromeo, a conclusione del procedimento in autotutela di verifica dei presupposti di legittimità degli atti approvativi del P.I.I. “Bellaria” avviato nel 2011, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 26 luglio 2012 e n. 52 del 30 ottobre 2012 adottava e approvava l’annullamento parziale del P.I.I. in questione relativamente alla prevista realizzazione del lotto 2 e delle realizzande opere di urbanizzazione secondaria del lotto 1 costituite dal parco pubblico e dalla scuola materna, con conseguente sostanziale inedificabilità dei suoli di riferimento».
Quell’atto atti fu impugnato dagli operatori del PII di Bellaria, avanti al Tribunale Amministrativo della Lombardia. Il quale con sentenza n.2091/2013, rilevò che quel progetto era di fatto “illegittimo”, dando ragione al Comune di Peschiera Borromeo. L’Immobiliare Santillo decise di ricorrere al Consiglio di Stato proponendo nuova documentazione però rigettata dalla Corte che si è riservata di decidere in base alla documentazione oggetto del giudizio del TAR, e articolato su due domande della ricorrente, quella impugnatoria e quella risarcitoria.

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Sentenza del Consiglio di stato

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