Il Comune di Peschiera Borromeo e Città Metropolitana dovranno realizzare barriere fonoassorbenti in via Liberazione - precisazioni

Il Commissario Straordinario di Peschiera Donatella Cera ci invia alcune precisazioni in relazione alla sentenza del TAR sulle barriere fonoassorbenti lungo la Paullese

L’articolo apparso nell’edizione online di 7Giorni in data venerdì 29 aprile 2016 (“Il Comune di Peschiera Borromeo e Città Metropolitana dovranno realizzare barriere fonoassorbenti in via Liberazione”) e nella versione cartacea di 7Giorni del 4 maggio 2016  (“A Peschiera obbligo di costruire barriere fonoassorbenti lungo la Paullese”) contiene informazioni che risultano riportate in modo non corretto. 

La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in camera di consiglio del 2 marzo 2016 e del 26 aprile 2016 si è espressa in merito a due ricorsi (n. 668/2015 e n. 2801/2015) che sono stati proposti da un cittadino residente a Peschiera.

In ordine al ricorso n. 668/2015, relativo all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Città Metropolitana in relazione alla diffida dell’11 luglio 2014, la sentenza del T.A.R. specifica:

 “In conclusione quindi il ricorso RG 668/2015 va accolto e per l’effetto va ordinato alla Città Metropolitana di Milano:

- di porre in essere i necessari adempimenti per l’esecuzione dell’opera necessaria a contenere l’accertato inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare sulla SP Paullese, nel tratto interessante il territorio del Comune di peschiera Borromeo, come previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici,

- ovvero di adottare formali provvedimenti che esplicitino le ragioni dell’impossibilità di dare esecuzione agli atti programmatori già assunti.

Tenuto conto della complessità dei procedimenti tra intraprendere e concludere il Collegio reputa congruo assegnare alla Città Metropolitana il termine di un anno entro il quale l’Amministrazione dovrà assumere i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’opera”.

Il termine ‘Amministrazione’ non si riferisce al Comune di Peschiera Borromeo, bensì a Città Metropolitana di Milano (soggetto convenuto).

In ordine al ricorso n. 2801/2015, volto ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Peschiera in relazione alla diffida ad adempiere agli obblighi derivanti dallo schema di accordo approvato con la deliberazione consiliare n. 2/2014, di cui alla missiva del 12 giugno 2015, la sentenza del T.A.R. specifica:

 “(…) lo schema di accordo approvato con tale deliberazione non è stato sottoscritto tra gli enti (anzi, neppure è stato approvato dalla Provincia di Milano).

Ne consegue che non sono sorte obbligazioni giuridiche in capo alle parti, dovendosi considerare tale accordo inesistente.

Pertanto il ricorso RG n. 2801/2015 va rigettato, non potendosi ritenere sussistente la violazione da parte del Comune dell’obbligo di provvedere”.

Dott.ssa Donatella Cera

Commissario Straordinario del Comune di Peschiera Borromeo