VOTO DOMICILIARE

Gli elettori affetti da gravissime infermità e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano (anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), sono ammessi al voto nelle loro dimore.