RC auto, estesa la garanzia alla circolazione nelle aree private, lo ha stabilito una sentenza della Sezioni unite della Corte di Cassazione
Con l’azione diretta l’assicurazione risarcisce anche il sinistro in luogo privato. Sì al ricorso nel caso del bambino investito in manovra all’uscita del garage.
30 luglio 2021
Pesa la Corte Ue. Nozione di circolazione estesa a qualunque uso di un
veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale. Lo stabiliscono le
Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 21983/21,
pubblicata il 30 luglio che ha stabilito che la vittima dell’incidente
può vantare l’azione diretta per il risarcimento nei confronti
dell’assicurazione del responsabile anche se il sinistro è avvenuto in
un luogo privato. Pesano le direttive europee e la giurisprudenza della
Corte di giustizia europea: nella nozione di circolazione stradale è
estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione
abituale del mezzo. Trova ingresso il ricorso dei parenti dopo la morte
del bambino investito dal camper in manovra all’uscita del box. Trovano
ingresso due motivi dell’atto di impugnazione proposto dai genitori
della vittima, difesi dall’avvocato Alessandro Gracis: il bimbo trova la
morte mentre il nonno materno sta spostando dal garage il veicolo
attrezzato a roulotte per parcheggiarlo nel cortile di casa. Sbaglia la
Corte d’appello a escludere il risarcimento sul rilievo che la copertura
assicurativa sarebbe garantita soltanto su strade pubbliche o
equiparate: queste ultime sono sì aree private ma nelle quali è
consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, che
hanno la possibilità «giuridicamente lecita» di accedervi anche se non
possono vantarvi diritti (e non conta che possano entrarci solo perché
appartengono a uno o più categorie specifiche oppure per particolari
finalità o condizioni). Risulta decisiva la Corte di giustizia
nell’interpretazione delle norme eurounitarie: per la sentenza C-162/13
conta soltanto l’uso del veicolo ai fini dell’Rc auto, mentre non hanno
alcun rilievo le caratteristiche del terreno su cui il mezzo è
utilizzato. La disciplina posta dall’articolo 2054 Cc e quella in tema
di assicurazione obbligatoria Rc auto risultano connesse in modo
imprescindibile. E la conclusione è che rientrano nella circolazione su
aree equiparate alle strade in uso pubblico i movimenti effettuati in
ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme
alla sua funzione abituale. Non si può quindi escludere, ad esempio,
l’azione diretta contro l’assicurazione per l’incidente sulla rampa
d’accesso del garage condominiale, solo perché vi accede un numero
determinato di persone. E neppure si può negare il risarcimento per il
sinistro avvenuto nel cortile di casa, come nella specie. Invece la
copertura è esclusa quando si utilizza un mezzo che non rientra fra i
veicoli disciplinati dal codice della strada. Oppure quando si fa un uso
anomalo del veicolo, ad esempio quando lo si impiega come arma per
investire e uccidere persone. Per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”,
l’interpretazione estensiva dell’articolo 122 Cda oltre che
costituzionalmente orientata risulta conforme al diritto dell’Unione
europea.
30 luglio 2021