I clienti del pub disturbano? Il titolare ne risponde anche penalmente
Il titolare del locale pubblico risponde del reato di disturbo della quiete pubblica in conseguenza degli schiamazzi dei clienti e delle sgommate di auto e moto davanti al proprio esercizio

09 maggio 2017
Tempi duri per i gestori dei locali con musica. Per la Cassazione è
direttamente responsabile, anche in sede penale, il titolare di un
locale in cui si suona musica che deve rispondere del reato di disturbo
della quiete pubblica in conseguenza degli schiamazzi dei clienti e
delle sgommate di auto e moto davanti al proprio discobar fino a tarda
notte, se non dimostra di aver preso adeguate misure per far cessare o
drasticamente diminuire le molestie. A confermare questo orientamento,
rileva Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”,
la sentenza 22142/17, pubblicata l’8 maggio dalla Suprema Corte che ha
ricordato come il gestore sia titolare di una posizione di garanzia
rispetto alle emissioni sonore prodotte, mentre il vociare degli
avventori all’esterno rappresenta una situazione che va oltre le normali
modalità di esercizio dell’attività che è di per sé rumorosa. E
peraltro, non è sufficiente per l'esercente l'aver dimostrato di aver
predisposto un parcheggio apposito per l'esercizio, ma bisogna indurre i
clienti a servirsene. Nella fattispecie, i giudici della terza sezione
penale hanno confermato una condanna da ritenesi pesante, perchè ad un
mese e dieci giorni di arresto per l’imprenditore colpevole dei reati di
cui agli articoli 81, 40 comma 2 e 659 Cp, unificati dal vincolo della
continuazione. Per gli ermellini, gli estremi di cui al reato di
“disturbo del riposo delle persone” - e non una semplice violazione
amministrativa di cui all'art. 10 comma 2 della L. 447/95 (cd “Legge
quadro sull'inquinamento acustico”) - sono integrati anche nell'ottica
del più garantista dei tre orientamenti giurisprudenziali in materia
perché «gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori non sono
quelli prodotti, ordinariamente, da un qualunque esercizio in cui si
somministrino cibi e bevande e nel quale vengano tenuti servizi di
intrattenimento musicale, quanto piuttosto a situazioni eccedenti le
normali modalità di esercizio dell'attività intrinsicamente rumorosa». E
la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto in capo al titolare,
l’esistenza di una posizione di garanzia cui è collegato l'obbligo
giuridico di evitare il frastuono degli avventori in questo modo
configurandosi gli elementi strutturali propri delle fattispecie
omissive improprie, i cosiddetti «reati commissivi mediante omissione».
In buona sostanza, il titolare del locale deve fare tutto il possibile
per evitare che i clienti tengano svegli i residenti: ad esempio dagli
avvisi alla clientela, al servirsi di personale dedicato, fino al
ricorso all'autorità di polizia e al potere di allontanarli. In
concreto, peraltro, le misure adottate dal gestore, tra cui il cartello
esposto all'ingresso, non hanno affatto cessare le condotte addebitate.
Non sono infine da considerarsi alla stregua di «mere congetture» le
affermazioni della Corte di Appello, secondo cui l’uso del parcheggio
dedicato avrebbe potuto impedire i rumori molesti prodotti dai motori
dei clienti: le improvvise accelerazioni e lo stridio degli pneumatici
sull’asfalto costituivano una delle maggiori fonti di disturbo per i
vicini. Il fatto che l’esercente non abbia sperimentato misure per
circoscrivere il volume del traffico nella zona ha sicuramente concorso a
determinare l’insieme di eventi rumorosi, anche se l’eventuale adozione
di misure per fare in modo che i clienti usassero il parcheggio non
avrebbe comunque fatto cessare ogni molestia.
09 maggio 2017