Venditore dell’auto usata è responsabile se il contachilometri è manomesso: non è un vizio immediatamente percepibile dal compratore
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 12606 del 20 aprile 2022. Respinto il ricorso della società venditrice.

L'inganno del contachilometri alterato
21 aprile 2022
Il venditore dell’auto usata è responsabile quando il contachilometri è
manomesso perché è un vizio che può essere riscontrato solo da un
esperto e non percepibile immediatamente dal compratore. È quanto
affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 12606 del 20
aprile 2022, ha respinto il ricorso della società che aveva alienato
l’automobile nonostante la manomissione. Per i Supremi giudizi
correttamente la Corte d’Appello di Lecce non ha escluso l’operatività
della garanzia ex art. 1491 c.c., poiché tale eventualità può
verificarsi solo quando l'acquirente sia posto nella condizione (e,
quindi, abbia l’immediata possibilità, in virtù di una mera ricognizione
superficiale del bene compravenduto, o per esserne reso edotto dalla
parte venditrice) di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità
dei vizi o difetti, condizione questa che non si era configurata nel
caso in questione al momento della compravendita, ma che si era venuta a
realizzare soltanto successivamente a seguito di appositi
approfondimenti tecnici effettuati dall’ultima acquirente. Infatti, ha
ricordato la seconda sezione civile, il discrimen è rappresentato
proprio dalla necessità o meno dell’utilizzazione dell’esperto per
l'esclusione della garanzia, ai sensi dell'art. 1491 c.c. Ciò risponde
al principio generale per cui ai fini dell'esclusione della garanzia per
i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 c.c. non richiede il requisito
dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Per i
giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito
Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ Ed è proprio
siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi
dell'art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza
tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla
diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da
parte dell’uomo medio.”
21 aprile 2022