Coronavirus, nuova stretta e ulteriore riduzione delle attività consentite

Nel testo governativo sono elencate le attività che non sarà più possibile svolgere a partire dalle data del 26 marzo 2020. Scarica il provvedimento completo di quelle consentite.

In ottemperanza alle misure prese dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus con i decreti del 23 febbraio, dell’11 marzo e del 23 marzo e come misure aggiuntive a quanto già stabilito con i citati decreti,  la Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’Economia ha stabilito nuove ed ulteriori limitazioni. Si tratta, nello specifico, di una stretta aggiuntiva e quindi una riduzione delle attività che potranno continuare il proprio regolare svolgimento. Secondo quanto si legge nel testo del decreto, tutte le misure in esso contenute producono effetto dalla data del 26 marzo 2020. Scopriamo nello specifico tutte le novità.

- Attività delle agenzie di lavoro temporaneo interinale (codice ATECO 78.2). Tali attività  sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale. (Allegati in formato PDF in calce)

- Attività dei call center (codice ATECO 82.20.00). Questo tipo di attività rimane consentito limitatamente all’attività di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami.

- Attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99). Restano consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Secondo quanto stabilito con il presente decreto, le categorie interessate dalle nuove restrizioni potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

In calce il provvedimento completo da scaricare in formato PDF

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Decreto mise 25.03.20

decreto-mise-25.03.20.pdf