Fotografare o girare video in strada non è reato, ma la diffusione delle immagini comporta responsabilità
Cosa dice la legge italiana su riprese, pubblicazione e tutela della privacy, con regole specifiche per i luoghi privati, gli obiettivi sensibili e i personaggi famosi
Scattare foto e girare video in luoghi pubblici
In Italia, fotografare o girare video in strada o in altri luoghi pubblici non è reato. Chiunque, infatti, può utilizzare una fotocamera o un cellulare per riprendere scene di vita quotidiana, eventi o manifestazioni. Questa libertà è tutelata dal diritto all’informazione e dalla libertà di espressione. Tuttavia, se le riprese riguardano persone riconoscibili, entrano in gioco i limiti alla diffusione delle immagini e possono sorgere responsabilità legali.
Il confine tra ripresa e diffusione
Il punto chiave è distinguere tra “riprendere” e “pubblicare”. Fotografare o filmare in strada è lecito, ma rendere pubbliche quelle immagini, sui social o attraverso altri mezzi, espone chi le diffonde a possibili contestazioni. Se la persona ritratta non ha dato il consenso, la pubblicazione può violare la privacy, salvo che ci sia un interesse pubblico e prevalente alla diffusione, come avviene con il diritto di cronaca.
Il divieto per gli ambienti privati
Diverso è il discorso per i luoghi privati, come abitazioni, cortili condominiali, palestre o giardini. In questi contesti, riprendere foto o video senza autorizzazione può costituire una violazione della privacy e, in certi casi, un vero e proprio reato di interferenze illecite nella vita privata. La legge è netta: senza consenso, non è possibile né scattare né diffondere immagini realizzate in ambienti privati.
Le regole per i personaggi famosi
Per i personaggi noti, la normativa stabilisce un equilibrio particolare. I giornalisti e i media possono pubblicare immagini senza consenso quando queste riguardano la vita pubblica o professionale del personaggio, quindi per fatti di interesse generale. Non è invece lecito diffondere immagini legate alla vita privata, come momenti familiari o scene quotidiane non collegate ad alcuna notizia. Anche in questo caso vale il principio di essenzialità dell’informazione: l’immagine è legittima se è funzionale a un fatto di cronaca, non se invade la sfera intima.
Forze dell’ordine e impiegati pubblici
Anche le forze dell’ordine e gli impiegati pubblici possono essere fotografati o ripresi durante il loro servizio in luoghi aperti al pubblico. La legge non vieta le riprese, in quanto rientrano nell’ambito della libertà di informazione e documentazione. Tuttavia, la successiva diffusione delle immagini è soggetta a limiti stringenti: senza il permesso diretto o senza un chiaro interesse di cronaca, non è possibile pubblicare o condividere quei contenuti. Nel caso delle forze dell’ordine, la pubblicazione può avere risvolti ulteriori legati alla sicurezza personale e operativa, mentre per i dipendenti pubblici rimane comunque il vincolo del rispetto della dignità e della riservatezza.
Oscurare i volti non sempre basta
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda l’uso di tecniche di oscuramento dei volti, ad esempio con pixelatura o bande nere sugli occhi. La legge, però, chiarisce che il diritto alla privacy non è tutelato solo dal volto, ma dall’insieme degli elementi che consentono di identificare la persona. Ciò significa che, sebbene il viso non sia visibile, altre caratteristiche possono permettere di riconoscere il soggetto. Pensiamo a una divisa scolastica unica, a un tatuaggio evidente, a un’insegna sullo sfondo che collega a un determinato luogo, o ancora alla presenza di particolari dettagli fisici o scenografici. In questi casi, anche con il volto coperto, la persona può essere riconosciuta e la diffusione dell’immagine resta potenzialmente lesiva della sua riservatezza.
Basi militari e obiettivi sensibili
Particolare attenzione va riservata agli scatti e alle riprese in prossimità di basi militari, caserme, aeroporti, infrastrutture critiche, impianti energetici e, più in generale, obiettivi considerati sensibili per la sicurezza nazionale. In questi casi, la libertà di riprendere non si applica come nello spazio pubblico ordinario: la normativa vieta espressamente la diffusione, e talvolta anche la sola realizzazione, di immagini che possano rivelare dettagli strategici. Fotografare o filmare installazioni militari senza autorizzazione può costituire un illecito grave, con conseguenze sia amministrative sia penali. È quindi fondamentale distinguere tra la ripresa di una normale scena di strada e quella di aree protette, dove il limite non è solo la privacy dei soggetti, ma la sicurezza collettiva.
Responsabilità e buon senso
In sintesi, fotografare o girare video in strada è lecito, ma la responsabilità nasce nel momento della diffusione. Condividere sui social immagini di persone riconoscibili senza consenso può portare a conseguenze legali, soprattutto se non vi è un interesse pubblico. Nei luoghi privati la protezione è ancora più rigida: qui riprendere o diffondere immagini senza autorizzazione significa violare la legge. Quanto ai personaggi famosi, la notorietà non annulla i loro diritti: semplicemente riduce la tutela quando si parla di attività pubbliche, ma resta piena per la vita privata. Lo stesso principio vale per forze dell’ordine e impiegati pubblici: riprenderli è consentito, ma rendere pubbliche le immagini senza permesso non è lecito. Infine, in prossimità di basi militari e obiettivi sensibili, la legge impone regole ancora più restrittive, perché in questi casi la tutela riguarda non solo la privacy, ma la sicurezza nazionale.
Per informazioni su come pubblicare le foto dei minorenni agli eventi pubblici:, sapere cosa dice la legge e scaricare il fac simile della liberatoria necessaria per uso promozionale, potete leggere questo articolo di 7giorni.
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