Sgombero dell’immobile confiscato a Settala, il Tar Lazio conferma la legittimità dell’ordinanza
Respinto il ricorso di due società di gioco pubblico: l’Agenzia nazionale per i beni confiscati aveva disposto la liberazione del bene destinato a finalità pubbliche
Il Tar Lazio ha confermato la piena legittimità dell’ordinanza di sgombero emessa dall’ANBSC, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, relativa a un immobile situato nel Comune di Settala, in provincia di Milano, nel quale dal 2014 operavano due società di gioco pubblico. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dalle società, ritenendo corretto l’operato dell’Agenzia e chiarendo i principi che regolano la gestione dei beni definitivamente confiscati.
I fatti all’origine del contenzioso
L’immobile oggetto della vicenda era stato in precedenza sottoposto a procedimento di prevenzione e successivamente confiscato in via definitiva. Nonostante ciò, dal 2014 le due società ricorrenti vi svolgevano un’attività di gioco lecito. In applicazione dell’articolo 47 del decreto legislativo 159 del 2011, l’ANBSC ha quindi emesso un’ordinanza di sgombero con l’obiettivo di liberare il bene e consentirne la destinazione a finalità pubbliche. In un secondo momento è stato adottato anche un decreto direttoriale che ha assegnato l’immobile alla Città Metropolitana di Milano.
Le contestazioni delle società ricorrenti
Le due società hanno impugnato l’ordinanza e gli atti collegati sostenendo diverse presunte irregolarità. Tra i motivi indicati figuravano violazioni di legge e di principi costituzionali, carenze istruttorie, difetto di motivazione e mancato avvio formale del procedimento. Le ricorrenti hanno inoltre lamentato l’assenza di una corretta valutazione tra l’interesse pubblico e quello privato. Con motivi aggiunti è stata infine sollevata la questione della presunta perdita della disponibilità giuridica del bene da parte dell’Agenzia, circostanza che, secondo la loro tesi, avrebbe reso illegittimo il provvedimento di sgombero.
Le motivazioni del Tar Lazio
Il Tribunale amministrativo ha però respinto integralmente le doglianze. Nella sentenza viene chiarito che l’ordinanza di sgombero costituisce un atto vincolato e dovuto una volta intervenuta la confisca definitiva. Il bene, assumendo natura pubblicistica, deve essere liberato indipendentemente dall’adozione del successivo provvedimento di destinazione. In questo quadro, l’ANBSC esercita un vero e proprio potere-dovere finalizzato a sottrarre definitivamente il bene al circuito economico di provenienza illecita.
I giudici hanno inoltre precisato che non è consentito alcun bilanciamento tra l’interesse privato degli occupanti e l’interesse pubblico alla restituzione del bene alla collettività. La giurisprudenza consolidata, richiamata anche nella pronuncia, non riconosce infatti un diritto prevalente alla permanenza nell’immobile confiscato. Anche le contestazioni di natura procedurale, legate all’urgenza o all’istruttoria, sono state ritenute non idonee a incidere su un potere che la legge configura come obbligatorio.
L’esito della sentenza
Il Tar Lazio ha quindi respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Le società ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell’ANBSC, quantificate complessivamente in 2.000 euro, mentre le spese nei confronti della Città Metropolitana di Milano sono state compensate. La sentenza prevede inoltre l’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
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