Separare le carriere non serve alla giustizia (né ai cittadini)

Una riforma che modifica la Costituzione in profondità ma non incide sui veri problemi della giustizia: tempi lunghi, carichi di lavoro, organizzazione. E che apre interrogativi seri sull’equilibrio tra i poteri

C’è un punto da cui partire, semplice e concreto: cosa cambia per il cittadino?
Se la risposta è «nulla», o quasi, allora è legittimo fermarsi e riflettere.
La proposta di separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante viene presentata come una svolta epocale. Ma se si spoglia la riforma della sua retorica, resta un dato difficile da contestare: non accorcia i tempi dei processi, non riduce l’arretrato, non rende più accessibile la giustizia. Non interviene, in sostanza, su ciò che incide davvero sulla vita dei cittadini: attese interminabili, incertezza degli esiti, costi elevati. È un punto che lo stesso ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha riconosciuto pubblicamente. E in Parlamento, Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato e tra le più autorevoli voci del diritto penale, ha chiarito senza ambiguità che attribuire a questa riforma effetti risolutivi su questi aspetti significa sovrastimarne la portata, usando parole nette: «Un ignorante può pensare che la riforma costituzionale incida sui tempi della giustizia».

Una dichiarazione pronunciata nel contesto della difesa della riforma sostenuta dal governo, proprio per respingere l’idea che modifiche strutturali di questo tipo possano produrre effetti immediati sull’efficienza dei processi.

E allora la domanda diventa inevitabile: perché intervenire sulla Costituzione — e in modo così ampio — senza un beneficio tangibile per i cittadini?

Una riforma ampia per un problema marginale

Si interviene su ben sette ambiti costituzionali per affrontare una questione che riguarda numeri estremamente contenuti. I passaggi di funzione tra giudici e pubblici ministeri sono oggi residuali: poche decine l’anno.
È legittimo chiedersi se sia proporzionato riscrivere un equilibrio costituzionale per regolare un fenomeno così limitato. La Costituzione, per sua natura, dovrebbe essere modificata quando si affrontano nodi strutturali, non per correggere eccezioni statistiche. Non a caso la Costituzione è definita “rigida“, che significa che non può essere modificata da leggi ordinarie del Parlamento, ma solo attraverso un procedimento complesso e “aggravato“ (art. 138).

La vera urgenza è altrove
Chiunque abbia avuto a che fare con la giustizia lo sa: il problema non è chi accusa e chi giudica appartengano allo stesso ordine, ma quanto tempo impiega il sistema a dare una risposta.
I dati e l’esperienza quotidiana raccontano altro: carenza di personale amministrativo, digitalizzazione incompleta, organizzazione disomogenea degli uffici, carichi di lavoro squilibrati.
Sono questi i fattori che determinano la lentezza dei procedimenti. Ed è su questi che ci si aspetterebbe un intervento deciso. La separazione delle carriere, invece, non tocca nessuno di questi nodi.
Il nodo dell’equilibrio istituzionale, il cuore della faccenda
C’è poi un aspetto più delicato, ma centrale: l’assetto dell’autogoverno della magistratura.
La riforma prevede, nei fatti, una separazione anche sul piano ordinamentale, con la creazione di distinti organi di governo. Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo costituzionale unitario, pensato per garantire indipendenza e autonomia dell’intero ordine giudiziario.
Spezzarlo significa modificare un equilibrio che ha una funzione precisa: evitare che il pubblico ministero sia esposto a pressioni esterne e garantire che l’azione penale resti indipendente.

I segnali che non possono essere ignorati
C’è poi un elemento che merita attenzione, perché emerge non tanto dai testi, quanto dalle parole di chi quella riforma la sostiene. Negli ultimi mesi, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e altri esponenti della maggioranza hanno più volte evocato possibili sviluppi futuri: dal tema del controllo della polizia giudiziaria, alla revisione dell’obbligatorietà dell’azione penale, fino a un diverso rapporto tra pubblico ministero ed esecutivo.
Singolarmente, questi temi possono essere oggetto di discussione legittima. Ma messi in fila, disegnano una direzione.
E quella direzione solleva una domanda politica prima ancora che giuridica.
Se la separazione delle carriere diventa il primo passo di un percorso che ridefinisce il ruolo del pubblico ministero, rendendolo più vicino — o più sensibile — all’indirizzo del governo di turno, allora il quadro cambia radicalmente.
Non è più solo una riforma dell’ordinamento giudiziario.
È un riequilibrio dei poteri.
Lo stesso Nordio ha più volte sottolineato come l’attuale assetto presenti criticità e come sia necessario intervenire in profondità. È una posizione legittima, ma proprio per questo va presa sul serio, fino in fondo. Perché indica una prospettiva che va oltre il testo della riforma oggi in discussione.
E allora quelle che possono sembrare “anticipazioni” o “aggiustamenti futuri” diventano segnali. Piccoli, forse. Ma coerenti.
Metterli insieme rende difficile sostenere che questa riforma sia neutra.
E ancora più difficile credere che sia pensata esclusivamente nell’interesse dei cittadini.

Il falso mito delle “scarcerazioni facili”
Da giorni il dibattito pubblico è attraversato da un argomento emotivamente potente: le cosiddette “scarcerazioni facili”, i processi che non vanno come ci si aspetterebbe, decisioni giudiziarie percepite come lontane da una diffusa sete di giustizia.
È un tema serio. Ma proprio per questo merita di essere affrontato con precisione, non con semplificazioni.
I giudici non decidono nel vuoto. Applicano leggi.
E quelle leggi sono scritte dal Parlamento, cioè dal potere legislativo.
Quando un imputato viene scarcerato, quando una misura cautelare non viene applicata, quando una sentenza non corrisponde alle aspettative dell’opinione pubblica, il punto di partenza non è l’arbitrio del giudice, ma il quadro normativo che delimita ciò che è possibile fare.
I margini di discrezionalità esistono, ma sono circoscritti e regolati. Non sono uno spazio libero in cui il giudice può sostituire la propria volontà alla legge.
Attribuire alla magistratura una libertà decisionale “senza controllo” è una rappresentazione che non trova riscontro nel funzionamento reale del sistema.

La riforma non incide su questo
La separazione delle carriere non modifica il codice penale, né quello di procedura penale. Non cambia i presupposti per le misure cautelari, non riscrive le regole della prova, non interviene sui tempi processuali.
In altre parole: non incide su nessuno dei fattori che determinano le decisioni contestate nel dibattito pubblico.
Pensare che questa riforma possa “correggere” sentenze ritenute troppo indulgenti significa attribuirle effetti che semplicemente non ha.

Un rischio da non sottovalutare
C’è però un passaggio implicito, raramente chiarito.
Se il problema viene individuato in una presunta eccessiva autonomia della magistratura, e se si immagina che la soluzione sia modificarne l’assetto, allora la domanda diventa inevitabile: verso quale modello ci si sta muovendo?
Separare le carriere e dividere l’organo di autogoverno può aprire la strada — nel tempo — a una diversa collocazione del pubblico ministero, più esposta all’influenza dell’esecutivo.
È questo il punto vero, anche se spesso resta sullo sfondo del dibattito.
Perché se l’obiettivo è rendere l’azione penale più “allineata” a una domanda politica di sicurezza, allora non siamo più di fronte a una riforma tecnica, ma a una scelta che incide sull’equilibrio tra i poteri dello Stato.
E su questo terreno è giusto essere chiari: la giustizia non può essere modellata sull’onda delle aspettative del momento. Deve restare ancorata alle leggi e alle garanzie.
Altrimenti il rischio non è avere più giustizia. È averne una diversa. E non necessariamente migliore.

Un chiarimento necessario
È vero: il tema della separazione delle carriere non è mai stato appannaggio esclusivo di una sola parte politica. In passato anche esponenti e aree della sinistra ne hanno discusso, talvolta sostenendone l’opportunità. Ma è altrettanto vero che quel dibattito si collocava su un piano diverso, sia per obiettivi sia per strumenti.
Le proposte avanzate negli anni non mettevano mano in modo così esteso alla Costituzione, né miravano a ridisegnare l’assetto dell’autogoverno della magistratura. L’idea, piuttosto, era quella di intervenire sull’ordinamento giudiziario, mantenendo fermo l’equilibrio costituzionale e l’unità del Consiglio Superiore della Magistratura.
È una differenza sostanziale, non di dettaglio.
Un conto è discutere di una distinzione funzionale più marcata tra giudici e pubblici ministeri all’interno dello stesso quadro costituzionale. Altro è intervenire su quell’equilibrio, modificando organi, rapporti e garanzie.
Richiamare oggi quelle posizioni del passato senza distinguere i piani rischia di creare un equivoco: suggerire una continuità che, nei fatti, non c’è. Perché qui non si tratta solo di separare due percorsi professionali, ma di ridefinire un pezzo dell’architettura costituzionale.
E quando si entra in questo terreno, la prudenza non è conservatorismo. È responsabilità.

Una riforma che divide, senza risolvere

Chi sostiene il “Sì” vede nella separazione delle carriere una garanzia di maggiore imparzialità. È una posizione legittima. Ma resta da dimostrare che questa modifica produca effetti concreti sul funzionamento della giustizia.
Al contrario, il rischio è quello di intervenire sull’architettura senza rafforzare le fondamenta. Di cambiare le regole senza migliorare i risultati.
Il punto, allora, non è essere conservatori o riformisti. Il punto è distinguere tra riforme utili e riforme simboliche.

Perché dire NO
Dire “No” a questa riforma non significa difendere lo status quo acriticamente, o essere contro l’esecutivo Meloni. Significa chiedere che le modifiche costituzionali siano necessarie, proporzionate e orientate a risultati concreti. Significa ricordare che la giustizia si migliora investendo su organizzazione, risorse, competenze, non intervenendo su un equilibrio istituzionale senza evidenza di beneficio per i cittadini. E significa, soprattutto, mantenere un principio di prudenza quando si mette mano agli ingranaggi più delicati della democrazia. Perché le riforme, quando sono davvero tali, si misurano su ciò che cambiano nella vita delle persone. Non su ciò che promettono nel dibattito politico.
Roberto Spampinato