La guida completa al Bonus Pubblicità del 2021, come accedere all’incentivo per gli investimenti pubblicitari sulle testate giornalistiche registrate

Chi può accedere, quali sono i benefici derivanti dall’agevolazione, come accedervi e quali sono le procedure per la fruizione. Novità anche gli Enti non commerciali possono richiederlo.

Il freepress del Sud Est Milano

Il freepress del Sud Est Milano

Milano, 28 gennaio 2021.
Il Bonus Pubblicità del 2021 e del 2022 è normato dalla Legge di Bilancio 2021. Scopriamo dunque tutte le novità previste per quest’anno.

Normativa: l’istituzione del Bonus.
Nel 2018, infatti, è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Precisamente l’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, ha poi definito i criteri e le modalità di attuazione dell’incentivo. Il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione. Fino all’anno di riferimento 2019 si prevedeva un’agevolazione del 75% e l’obbligo di incremento di spesa dell’1% da un anno all’altro per recuperare i costi di investimenti delle spese pubblicitarie.
Da quest’anno, e quindi già per gli investimenti effettuati durante tutto il 2020, i requisiti ed i criteri per accedere sono diventati molto più vantaggiosi.

Il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, in riferimento al 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati e sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Quindi, per gli investimenti pubblicitari del 2020, è caduto il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Bonus Pubblicità: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
Come avevamo anticipato è intervenuta anche la Legge di Bilancio 2021. Infatti la L. 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608: proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022 e conferma i valori modificati dal “Decreto Rilancio” del 2020, ossia l’agevolazione del 50% sugli investimenti e la scomparsa della necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti. Inoltre apporta delle modifiche al limite di spesa e ai media disponibili.

Per gli anni 2021 e 2022 è possibile ottenere il 50% di credito d’imposta senza i vincoli di spesa degli anni precedenti ma solo per investimenti su giornali e periodici, anche digitali. Pertanto, di fatto, vengono escluse per il 2021 ed il 2022 le attività su radio e TV locali e nazionali.

A chi è riservato il Bonus?
Il Credito è destinato a che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line tra i seguenti soggetti: imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. L’importante è che questi soggetti abbiano la residenza fiscale in Italia.

Tipologie di pubblicità non ammesse al Credito
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità da quelle sopra citate. Come ad esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica; pubblicità su vetture o apparecchiature; pubblicità mediante affissioni e display; pubblicità su schermi di sale cinematografiche; pubblicità tramite social o piattaforme online.
Accesso al Credito d’Imposta
Come richiederlo.
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per l’ammissione all’agevolazione, la normale procedura prevede la presentazione telematica, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si richiede l’agevolazione, di una “comunicazione per l’accesso”.Si tratta di una sorta di “prenotazione” delle risorse, nella quale debbono essere indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Per l’anno 2020 le norme sopra citate avevano fissato i termini dal 1° al 30 settembre 2020  relativamente alla “comunicazione per l’accesso”  presentata telematicamente.
Dichiarazione sostitutiva: scadenza il 31 Gennaio
La dichiarazione sostituiva, relativa agli investimenti realizzati, si deve trasmettere sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’agevolazione. Esempio per gli investimenti del 2021 entro il 31 gennaio 2022.

Cosa vuol dire che viene meno il “valore incrementale” degli investimenti?
L’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Ciò comporta che possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019; i soggetti che nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari; ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020. Pertanto, nella “comunicazione per l’accesso” deve essere indicato soltanto l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (cioè l’investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020). E non anche l’importo dell’investimento effettuato nell’anno precedente.

Utilizzo del credito.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Questa procedura si espleta a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.

Bonus Pubblicità, fatti conoscere con 7giorni.
Il credito di imposta del bonus pubblicità è pari al 50%, senza vincoli di spesa e senza valore incrementale anche per il 2021 e il 2022. Il Bonus può essere richiesto solo per investimenti attraverso quotidiani e periodici, anche online, e 7giorni soddisfa tutti i requisiti.
Fai conoscere la tua realtà e i tuoi servizi al grande pubblico e risparmia il 50% con il credito d’imposta.

Chiamaci subito 339.2800.846 o contattaci via email [email protected] e affidati agli specialisti della pubblicità locale.