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Segnalazioni sui fuochi pirotecnici, il Sindaco Segala chiarisce i limiti normativi di intervento comunale

Nella risposta a un residente, il primo cittadino di San Giuliano Milanese spiega il quadro legislativo che disciplina l’uso degli articoli pirotecnici e i confini di competenza degli enti locali

Marco Segala - Sindaco di San Giuliano Milanese

Marco Segala - Sindaco di San Giuliano Milanese

Il Sindaco: comprendo il disagio dei residenti
In merito alla segnalazione sulle esplosioni pirotecniche serali nelle zone residenziali di San Giuliano Milanese, il Sindaco Marco Segala ha inviato una risposta formale, riconoscendo l’impatto che tali episodi possono avere sulla comunità. Nella comunicazione scrive: «ho letto con attenzione la Sua segnalazione e comprendo (vivendolo) il disagio che l’uso improprio di articoli pirotecnici può arrecare ai residenti, in particolare alle persone più fragili e agli animali domestici». Il primo cittadino sottolinea inoltre che «Il tema della convivenza civile e del rispetto della quiete pubblica è una priorità che questa Amministrazione non sottovaluta».

Il quadro legislativo sugli articoli pirotecnici
Nel suo intervento, Segala richiama il contesto normativo nazionale che disciplina la materia, evidenziando che gli articoli pirotecnici regolarmente in commercio sono «prodotti di libera vendita, disciplinati dal D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123, che recepisce la normativa europea in materia». Il Sindaco precisa che «La competenza a regolare l’utilizzo, la circolazione e l’eventuale limitazione di tali prodotti non è attribuita ai Comuni, ma allo Stato e, per specifici profili, alle Regioni».

Le pronunce della giurisprudenza amministrativa
Segala richiama inoltre alcune sentenze che, nel tempo, hanno definito i limiti di intervento degli enti locali. Nella risposta si legge: «il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 18 marzo 2025, n. 2231, confermando una precedente pronuncia del TAR Lombardia (Sez. IV, sentenza 21 settembre 2022, n. 2034), ha dichiarato illegittimi i regolamenti comunali che introducono divieti generalizzati di accensione di fuochi d’artificio». Secondo quanto riportato, tali misure inciderebbero su materie di competenza statale e risulterebbero in contrasto con la normativa nazionale ed europea e con i principi di libertà di iniziativa economica.

I limiti alle ordinanze urgenti dei Sindaci
Nella risposta viene citato anche l’articolo 54 del Testo unico degli enti locali e la circolare ministeriale n. 18798 del 9 dicembre 2016. Il Sindaco evidenzia che «tali strumenti sono legittimi solo in presenza di situazioni eccezionali, imprevedibili e di pericolo imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari». L’utilizzo di fuochi pirotecnici durante le festività, pur fonte di disagio, viene infatti considerato dalla giurisprudenza «un fenomeno prevedibile e ricorrente».

Difficoltà operative e ruolo delle Forze dell’Ordine
Segala segnala anche le criticità legate all’individuazione dei responsabili, spiegando che «le esplosioni hanno durata molto breve e possono verificarsi in punti diversi del territorio, soprattutto nei periodi di festività come Capodanno». Una condizione che rende complesso l’intervento tempestivo, «pur nell’impegno costante delle Forze dell’Ordine».

Cosa rientra nelle competenze del Comune
Nella parte conclusiva del suo intervento, il Sindaco chiarisce gli ambiti in cui l’Amministrazione può agire. Tra questi: «i controlli sul rispetto delle norme di sicurezza, il contrasto a comportamenti che configurino violazioni effettive della legge, l’uso di articoli pirotecnici non conformi o in violazione delle disposizioni vigenti» e la verifica del rispetto delle autorizzazioni da parte degli esercizi pubblici, qualora emergano profili di responsabilità.

Il primo cittadino conclude assicurando che il Comune continuerà a operare «affinché situazioni di abuso o di pericolo vengano prevenute e sanzionate, nel rispetto delle competenze istituzionali e del quadro normativo vigente».