Le molestie sessuali su Facebook e social network sono punibili per legge

Il web è considerato come "luogo pubblico" rientrando così nei casi citati nell'ex art. 660 del Codice Penale

Importante svolta in materia di molestia e disturbo alla persona. Da poco infatti la Corte di Cassazione ha riconosciuto facebook ed i social network in genere come "luoghi pubblici", punendo per questo motivo il caporedattore di un giornale reo di molestare con messaggi pubblici su facebook una collega. La sentenza numero 37596/14 , pubblicata il 12 Settembre 2014, ha riconosciuto il reato del caporedattore che da tempo importunava la giornalista dal vivo esprimendo apprezzamenti a sfondo sessuale così pesanti da costringere la stessa a cambiare il suo stile di vestiario. La situazione non è diversa però per i messaggi che lo stesso giornalista ha lasciato sulla bacheca facebook della collega che vanno a rientrare nei casi citati nell'ex art. 660 del Codice Penale, che tratta di molestie e disturbi alle persone in luoghi pubblici. Solo la prescrizione ha salvato il caporedattore da un mese di arresto.
Il web è dunque a tutti gli effetti un esempio di comunità sociale e gli atti avvenuti sullo stesso vanno puniti.