San Giuliano, mense, Grossi: «se vieni da un paese straniero non ti è permesso mangiare con gli altri bambini»; Segala: «Nessun bambino a digiuno»

Per l’esponente del Pd, le norme deliberate dall’Assemi creano disparità di trattamento nel comune amministrato dal centrodestra, ma sono le stesse norme applicate nella vicina Melegnano che è amministrato dal centrosinistra

Chiara Caponetto e Marco Segala

Chiara Caponetto e Marco Segala

«Dichiarazioni mirate a creare tensione»

«A San Giuliano Milanese se sei un bambino e i tuoi genitori sono originari di un Paese extracomunitario sei trattato diversamente rispetto ai tuoi amici e compagni», questo l’incipit alle dichiarazioni del Consigliere Pd Jacopo Grossi . L’esternazione social  dell’esponente del Partito Democratico  ha innescato una polemica in città, respinta decisamente dalla maggioranza, che per voce del Sindaco Marco Segala si è riservato di adire alle vie legali “per tutelare l’immagine dell’ente” . Oggetto del contendere sono le norme contenute nella delibera regionale approvata nel 2017 che impongono  ai comuni di  far  esibire ai cittadini extra comunitari, oltre all’Isee, anche la documentazione di “impossidenza” rilasciata dallo Stato di provenienza per accedere a prestazioni sociali agevolate che vanno dalla mensa allo scuola bus, fino agli sconti sui libri scolastici. Le linee guida  di applicazione sono state diffuse dall’associazione di comuni dell’area  “Azienda sociale Sud Est di Milano”. Queste regole sono state applicate dalle amministrazioni di San Giuliano Milanese (centrodestra)  e Melegnano (centrosinistra), e sono in via di applicazione anche negli altri comuni dell’azienda sociale.  «Allo stato attuale – ha spiegato il primo cittadino Marco Segala -, in nessuno dei comuni, in primis  Melegnano e San Giuliano Milanese, alcun bambino è rimasto escluso dal servizio di refezione scolastica; le amministrazioni comunali ritengono infatti prioritario il diritto dei minori tutti di poter usufruire del servizio mensa a prescindere dall'adempimento da parte dei genitori di quanto previsto dalle Linee guida integrative.  Tanto che un buon numero di beneficiari in entrambi i Comuni ha ottenuto l’accesso agevolato alla prestazione della mensa scolastica». Gli fa eco il vice presidente del Consiglio comunale Chiara Caponnetto«Le dichiarazioni da parte del consigliere d’opposizione non sono altro che una mistificazione ed una strumentalizzazione della realtà dei fatti, mirata a creare tensione. Si ritiene importante evidenziare inoltre che le famiglie, composte da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, essendo state avvisate con ampio anticipo prima dell’inizio dell’anno scolastico in corso, si sono attivate per presentare la documentazione integrativa richiesta ai sensi dell’art.3 del  Dpcm 445/2000».

In seguito a questi attacchi “ingiustificati” il Sindaco di San Giuliano ha diffuso e spiegato il quadro normativo , affinché i cittadini possano tirare le conclusioni:
“I Comuni componenti l’Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, al fine di garantire un’ azione amministrativa corretta e omogenea in tutto il territorio del distretto, hanno provveduto all'aggiornamento costante delle Linee Guida integrative del D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente approvate con delibera n°3 del 10 giugno 2015, a seguito dei diversi provvedimenti normativi che si sono susseguiti in questa materia nel corso degli ultimi anni.
Pertanto anche la delibera n°2 del 21 febbraio 2018 è stata approvata al fine di adeguare le Linee Guida distrettuali con quanto disposto da Regione Lombardia, ente sovraordinato ai Comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano, attraverso propria deliberazione n. X/6972 del 31/7/2017, con la quale ha provveduto ad integrare la DGR 3230/2015 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013.
In primis va sottolineato che la normativa sulle autocertificazioni, con particolare riferimento al DPR n. 445/2000, consente all'interessato di sostituire le normali certificazioni mediante autocertificazione qualora però sia consentito alla medesima PA che riceve l'autocertificazione, di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato medesimo.
Sul punto anche l'art. 3, comma 2 del DPR n. 445/2000 dispone chiaramente che “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.
I dati circa il possesso di immobili all'estero da parte delle persone fiscalmente residenti NON sono già contenuti nella dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle Entrate, ma si tratta di dichiarazioni dell'interessato : la PA avrebbe quindi solo la possibilità di constatare la concordanza delle due dichiarazioni, senza però essere in grado di compiere una effettiva verifica, così come stabilito dalla legge.
Ad ogni modo, la facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 deve essere letta unitamente all'art. 3 del DPR n. 445/2000 richiamato il quale, nel definire l'ambito di applicazione della norma, stabilisce al comma 1 che “le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea”.
Prosegue il comma 3 specificando che al di fuori dei casi previsti al comma 2 (ovvero agli stati, alle qualità' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani), “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”.
Il comma 4 del DPR cit. infine impone che “al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità' consolare italiana che ne attesta la conformità' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
È quindi evidente come la procedura adottata dall'Amministrazione Comunale risulti essere pienamente conforme alla normativa in vigore.
Ricordo che l'Amministrazione è tenuta ad applicare le norme vigenti, adeguandosi oltremodo alle Linee Giuda integrative del D.P.C.M. n. 159/2013 approvate con Deliberazione dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano n. 2 del 21/02/2018, scaturenti dalla D.G.R. Regione Lombardia n. X/3230 del 06/03/2015, nonché dal D.G.R. Regione Lombardia n. X/6972 del 31/07/2017, che dispongono le determinazioni sull'uniforme applicazione del DPCM n. 159/2013.”
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