Segrate, ordinanza di demolizione per tettoia e recinzione in via Papa Giovanni XXIII

Il Comune ordina il ripristino dello stato autorizzato: contestate le difformità rispetto alla Scia e la violazione delle distanze stradali

Foto d'archivio

L’amministrazione comunale di Segrate ha emesso l’ordinanza dirigenziale n. 102 del 27 agosto 2025 con cui impone la demolizione di una tettoia e di una recinzione realizzate in difformità rispetto al progetto autorizzato con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) n. 81/24. Il provvedimento, firmato dalla Direzione Sviluppo del Territorio, riguarda un immobile situato in via Papa Giovanni XXIII ed è stato notificato ai due comproprietari e alla progettista-direttrice dei lavori.

Gli accertamenti svolti dagli uffici tecnici comunali hanno evidenziato che la recinzione su strada pubblica è stata realizzata con pannelli chiusi, in contrasto con l’articolo 61 del regolamento edilizio vigente, e con un’altezza superiore a quella assentita. Inoltre, la tettoia, collocata dal varco pedonale all’ingresso principale della facciata ovest, si trova all’interno della fascia di rispetto stradale di via Papa Giovanni XXIII e presenta un’apertura pedonale più ampia di quanto autorizzato. Secondo l’amministrazione, queste modifiche incidono sull’assetto urbano e alterano in modo significativo lo stato dei luoghi.

L’immobile ricade nella zona “B6.2 – Quartieri Villaggio Ambrosiano”, un’area residenziale con regole specifiche stabilite dal Piano delle Regole del Pgt. L’ordinanza richiama le norme che impongono distanze minime dai margini stradali: per le nuove costruzioni, gli ampliamenti o le ricostruzioni, il distacco non può essere inferiore a 5 metri per le carreggiate inferiori ai 7 metri di larghezza, salvo prescrizioni più restrittive. In questo caso, la tettoia è stata realizzata in una posizione che, secondo il Comune, non poteva essere autorizzata perché non rispetta le distanze obbligatorie, derogabili solo per opere di pubblico interesse.

La vicenda parte dalla Scia n. 81/24, presentata il 6 giugno 2024, che autorizzava interventi di modifica esterna, l’abbattimento di cinque alberi e lo spostamento dei passi carrai, in variante a una precedente Scia n. 54/24. La fine dei lavori è stata comunicata il 3 giugno 2025 e, pochi giorni dopo, è stata depositata la Segnalazione Certificata di Agibilità. Successivamente, a seguito di una segnalazione, il 23 giugno 2025 i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo, rilevando difformità significative rispetto al progetto autorizzato. Dopo l’avvio del procedimento, le osservazioni presentate dalla proprietà e dalla progettista non sono state accolte.

L’ordinanza impone ai comproprietari e alla progettista di procedere alla demolizione delle opere realizzate in difformità e di ripristinare lo stato autorizzato. L’atto è stato trasmesso anche alla Polizia Locale per il controllo dell’esecuzione e al Segretario Generale per conoscenza. L’amministrazione precisa inoltre che recinzione, cancello pedonale e tettoia non possono essere considerati manufatti mobili o temporanei, poiché per la loro rimozione sono necessarie opere edili e strutturali.

Come previsto dalla normativa, i destinatari del provvedimento possono impugnare l’ordinanza presentando ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica oppure rivolgendosi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Nel frattempo, resta obbligatorio attenersi a quanto disposto dal Comune e procedere con il ripristino.

La vicenda evidenzia l’attenzione crescente delle amministrazioni locali per le opere che insistono sulle fasce di rispetto stradali. Recinzioni troppo alte, pannelli chiusi e coperture permanenti non autorizzate possono incidere sul decoro urbano, sulla sicurezza della circolazione e sulla conformità urbanistica. Per evitare sanzioni, ordini di demolizione e contenziosi, il rispetto delle regole stabilite dal regolamento edilizio e dal Pgt è fondamentale già in fase progettuale.