La Cassazione bacchetta i Comuni: niente multa sulla preferenziale perché il tagliando invalidi vale su ogni veicolo e in tutta Italia
Contrassegno rilasciato al titolare, che non è tenuto a comunicare il transito in un Comune diverso da quello che l’ha autorizzato: spetta all’ente organizzare adeguati controlli automatizzati

14 marzo 2022
Con questa ordinanza la Cassazione bacchetta tutti quei comuni che pur
di fare cassa pongono ostacoli alla libertà di movimento dei
diversamente abili che non sono previsti dalla legge. Per la Suprema
Corte, il contrassegno invalidi consente al titolare di circolare nelle
zone a traffico limitato su qualsiasi veicolo e su tutto il territorio
nazionale. Non è dunque l’interessato a dover comunicare il transito
sulle strade di un Comune diverso da quello che ha rilasciato
l’autorizzazione, ma spetta all’ente predisporre controlli automatizzati
in modo da evitare errori nei verbali. È escluso che la burocrazia
possa porre ostacoli alla libertà di movimento dei diversamente abili
che non sono previsti dalla legge. È quanto emerge dall’ordinanza
8226/22, pubblicata il 14 marzo dalla sesta sezione civile della
Cassazione. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il
ricorso dell’automobilista multa per aver circolato a Roma nella corsia
riservata ai mezzi pubblici: la donna sostiene che a bordo della vettura
si trovasse il padre disabile che aveva con sé il contrassegno invalidi
rilasciato da un Comune della provincia. Per i giudici di legittimità,
infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni
D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ Sbaglia il
tribunale di Roma, in veste di giudice di secondo grado, quando afferma
che non sarebbe sufficiente la mera esposizione del tagliando sul
parabrezza: starebbe dunque alla persona autorizzata comunicare il
diritto di transito a un Comune diverso da quello che ha rilasciato
l’autorizzazione. In realtà il permesso è concesso alla persona in
quanto tale perché ha problemi di deambulazione: l’interessato, quindi,
può utilizzare il ticket su qualsiasi veicolo sia adibito al momento al
suo servizio e su tutte le strade d’Italia, circolando e sostando nelle
aree pedonali oltre che nelle zone urbane a traffico limitato. Pesa la
ratio della norma che intende limitare il più possibile gli impedimenti
alla mobilità del disabile: è escluso che ostacoli non previsti dalla
legge possano essere posti dalle difficoltà organizzative del Comune di
transito del veicolo, diverso da quello che ha concesso
l’autorizzazione. È il principio di leale collaborazione con l’utente
della strada a imporre all’ente di contattare l’intestatario del veicolo
segnalato se il controllo automatico non è in grado di rilevare la
presenza del tagliando esposto sul cruscotto. Se a controllare sono i
vigili, invece, il problema neppure si pone.
14 marzo 2022