Un Comune può non procurare un alloggio di emergenza temporaneo per una famiglia, con figli minorenni, rimasta senza casa?
La legge prevede che i Comuni siano responsabili di garantire il diritto all'abitare e di risolvere le situazioni di emergenza abitativa dei propri cittadini, in particolare per le famiglie in situazione di maggiore vulnerabilità come quelle con figli minori

L'iter per gli alloggi di emergenza abitativa può variare da
comune a comune, ma generalmente è gestito dall'Ufficio Servizi Sociali del
Comune. In linea generale, l'iter prevede la valutazione dei casi di emergenza
abitativa da parte di assistenti sociali e l'eventuale assegnazione di un
alloggio di emergenza. Per accedere a questo tipo di alloggi, occorre
presentare una domanda al Comune nel quale si risiede. In seguito, gli
assistenti sociali valuteranno la situazione e potranno richiedere ulteriori
documenti o informazioni per confermare l'effettiva situazione di emergenza. In
base alla disponibilità di alloggi di emergenza e alla gravità della situazione
di chi ne fa richiesta, gli assistenti sociali potranno decidere di assegnare
l'alloggio. È importante precisare che gli alloggi di emergenza sono destinati
a situazioni di reale emergenza abitativa e l'assegnazione di un alloggio può
essere temporanea, fino alla risoluzione della situazione di emergenza.
Inoltre, gli alloggi vengono assegnati in base alla disponibilità e alla
gravità della situazione di chi fa richiesta, pertanto potrebbe essere
necessario attendere qualche settimana o mese per l'assegnazione. In Italia, la
legge prevede che i Comuni siano responsabili di garantire il diritto
all'abitare e di risolvere le situazioni di emergenza abitativa dei propri
cittadini, in particolare per le famiglie in situazione di maggiore
vulnerabilità, come quelle con figli minori. Se il Comune non dispone di
alloggi di emergenza abitativa, è comunque tenuto a trovare una soluzione
alternativa per garantire che quella famiglia non rimanga senza casa. In questi
casi, il Comune può adottare diverse soluzioni, come ad esempio: trovare un
alloggio temporaneo presso strutture convenzionate o privati, fornire un
contributo economico per permettere alla famiglia di trovare un alloggio
autonomamente, ove possibile, o addirittura attivare un piano di emergenza che
preveda anche forme di assistenza sociale sulla base delle esigenze della
famiglia in questione. In ogni caso, il Comune ha il dovere di trovare una
soluzione adeguata e tempestiva, anche in collaborazione con altri enti locali
o regionali, al fine di garantire il diritto all'abitare e evitare la
situazione di ulteriore vulnerabilità per la famiglia.
Nella Costituzione italiana il diritto all'abitazione è richiamato all'art. 47
e in ripetute sentenze della Consulta:
-è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione" (n. 49/1987);
-il diritto all'abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" (Corte cost., sent. n. 217 del 1988);
-il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona" (Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999);
-creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso" (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);
-indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge" (sentenza n. 252 del 1983)
Ergo la scelta di non avere alloggidi emergenza è una scelta politica.
Giulio Carnevale