Un Comune può non procurare un alloggio di emergenza temporaneo per una famiglia, con figli minorenni, rimasta senza casa?

La legge prevede che i Comuni siano responsabili di garantire il diritto all'abitare e di risolvere le situazioni di emergenza abitativa dei propri cittadini, in particolare per le famiglie in situazione di maggiore vulnerabilità come quelle con figli minori

L'iter per gli alloggi di emergenza abitativa può variare da comune a comune, ma generalmente è gestito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune. In linea generale, l'iter prevede la valutazione dei casi di emergenza abitativa da parte di assistenti sociali e l'eventuale assegnazione di un alloggio di emergenza. Per accedere a questo tipo di alloggi, occorre presentare una domanda al Comune nel quale si risiede. In seguito, gli assistenti sociali valuteranno la situazione e potranno richiedere ulteriori documenti o informazioni per confermare l'effettiva situazione di emergenza. In base alla disponibilità di alloggi di emergenza e alla gravità della situazione di chi ne fa richiesta, gli assistenti sociali potranno decidere di assegnare l'alloggio. È importante precisare che gli alloggi di emergenza sono destinati a situazioni di reale emergenza abitativa e l'assegnazione di un alloggio può essere temporanea, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. Inoltre, gli alloggi vengono assegnati in base alla disponibilità e alla gravità della situazione di chi fa richiesta, pertanto potrebbe essere necessario attendere qualche settimana o mese per l'assegnazione. In Italia, la legge prevede che i Comuni siano responsabili di garantire il diritto all'abitare e di risolvere le situazioni di emergenza abitativa dei propri cittadini, in particolare per le famiglie in situazione di maggiore vulnerabilità, come quelle con figli minori. Se il Comune non dispone di alloggi di emergenza abitativa, è comunque tenuto a trovare una soluzione alternativa per garantire che quella famiglia non rimanga senza casa. In questi casi, il Comune può adottare diverse soluzioni, come ad esempio: trovare un alloggio temporaneo presso strutture convenzionate o privati, fornire un contributo economico per permettere alla famiglia di trovare un alloggio autonomamente, ove possibile, o addirittura attivare un piano di emergenza che preveda anche forme di assistenza sociale sulla base delle esigenze della famiglia in questione. In ogni caso, il Comune ha il dovere di trovare una soluzione adeguata e tempestiva, anche in collaborazione con altri enti locali o regionali, al fine di garantire il diritto all'abitare e evitare la situazione di ulteriore vulnerabilità per la famiglia.
Nella Costituzione italiana il diritto all'abitazione è richiamato all'art. 47 e in ripetute sentenze della Consulta:

-è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione" (n. 49/1987);

-il diritto all'abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" (Corte cost., sent. n. 217 del 1988);

-il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona" (Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999);

-creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso" (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);

-indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge" (sentenza n. 252 del 1983)

Le normative garantiscono il diritto all'abitare come diritto fondamentale della persona e prevede che i Comuni, in collaborazione con gli altri Enti locali e con le Regioni, abbiano il compito di programmare e realizzare interventi per il superamento dello stato di non autosufficienza abitativa, nonché di contrastare le emergenze abitative attraverso l'avvio di interventi assistenziali, quali l'assegnazione di alloggi di emergenza abitativa, l'attribuzione di contributi al pagamento di canoni di locazione e di mutui, il sostegno alla ristrutturazione o alla riqualificazione di edifici, la realizzazione di nuovi alloggi abitativi in locazione sociale e l'incremento del patrimonio edilizio pubblico destinato al diritto all'abitare.

Ergo la scelta di non avere alloggidi emergenza è una scelta politica.
Giulio Carnevale