Dal 7 aprile obbligatorio il certificato penale per chi lavora a contatto con minori, esclusi i volontari
Un importante decreto legislativo utile a contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 in data 22 marzo 2014. Tale provvedimento - attuativo di una direttiva dell’Unione europea - rende obbligatorio per tutti gli enti che abbiano in organico lavoratori dipendenti a contatto con i minorenni, la richiesta di un certificato penale che garantisca l'assenza di condanne per reati legati alla pedopornografia e agli abusi contro minori.
Il decreto ha dato adito a perplessità e a una vivace discussione per le sue incertezze interpretative; inizialmente sembrava esteso anche al mondo associazionistico e del volontariato ma una circolare interpretativa dei giorni scorsi, diramata dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha chiarito ogni dubbio. Non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (collaboratori a busta paga o a fattura). Dunque, niente certificato richiesto a soggetti che svolgono attività rivolte ai minori ma in un regime di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett.m, del TUIR (7.500€). I rapporti di lavoro tra “datore di lavoro” e la persona che intente impiegare in una attività a contatto diretto e regolare con i minorenni, devono quindi essere definiti; in questo caso, l’obbligo di possedere il certificato giudiziale - che verifica e attesta l’esistenza o meno di condanne a carico del lavoratore per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori - è entrato in vigore lunedì 7 aprile. È stato possibile richiedere tale documento in tutti gli uffici del casellario presso la Procura della Repubblica, ed è stato obbligatorio richiederlo entro e non oltre il 6 aprile, termine a seguito del quale i datori di lavoro hanno rischiato una sanzione amministrativa compresa tra i 10 e i 15mila euro. Visti i tempi stretti, anche undici onorevoli si sono mobilitati per ottenere una proroga, scrivendo al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma il termine è rimasto il 6 aprile.