Federalismo fiscale, questo sconosciuto... ecco in cosa consiste e cosa cambierebbe

Ma per comprendere la fase attuale, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, al 1997, quando si avviò la prima fase  di riforme per superare il centrismo burocratico, con la riforma Bassanini sul “federalismo amministrativo” e al 2001, quando Antonio Amato avviò la seconda fase, sul “federalismo costituzionale”, che modificava di fatto l’articolo V della Costituzione. L’innovazione più importante della legge di riforma del Titolo V della Costituzione, poneva implicitamente come primaria la competenza regionale rispetto a quella statale, mentre restavano di competenza dello Stato, a conferma del suo ruolo centrale di garante dell’unitarietà e dell’indivisibilità della Repubblica:

- la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, 2° comma); rimane invece di competenza delle Regioni (art.120) la previsione di strumenti per il rispetto di tali livelli;
- la destinazione di risorse aggiuntive in favore di determinati Enti Locali, per rimuovere gli squilibri economici e sociali (art. 119, 4° comma );
- la competenza in politica estera;
- la competenza in materia di difesa e sicurezza dello Stato;
- la competenza in materia di giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- le norme generali sull’istruzione.
Ma veniamo alla terza fase, iniziata da Tremonti nel 2009 e nota ai più come “federalismo fiscale”.
Con la conclusione di questo iter, la nuova riforma costituzionale ridurrà le materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni, restituendo ad esempio allo Stato le piene competenze sulle importanti scelte in tema energetico.
Ma le maggiori novità introdotte dai decreti attuativi, di cui una parte già in vigore (federalismo demaniale, Roma capitale e fabbisogni standard di Comuni e Province), sono quelle che ci riguardano più da vicino:
- Il fisco municipale, il fisco regionale e provinciale e la standardizzazione dei costi di sanità;
- L’armonizzazione dei bilanci pubblici degli enti territoriali;
- I meccanismi di governance, che prevedano premi o sanzioni politico-istituzionali;
- La perequazione infrastrutturale.
Senza entrare nei dettagli, ad esempio, il tema dei fabbisogni standard di Comuni e Province richiedeva effettivamente l’introduzione di parametri che li rendessero omogenei ed equi, in funzione chiaramente alla relazione esistente tra i servizi erogati e le risorse impiegate. Sullo stesso principio si basa anche la determinazione dei costi standard della sanità.
Per tale determinazione, verranno identificate tre regioni, sostanzialmente in pareggio, per stabilire i parametri di media ai quali si dovranno adeguare le regioni in disavanzo. Questo, in pratica, significherà la fine di quei livelli deficitari da capogiro raggiunti da alcune regioni negli ultimi anni.
Per quanto riguarda, invece, l’armonizzazione dei bilanci pubblici degli enti territoriali (Comune, Provincia, Regione), si introdurrà un sostanziale riordino della contabilità pubblica, fondamentale per la gestione finanziaria e fiscale, sia regionale che sub regionale. Tale omogeneità renderà così possibile i confronti, a qualsiasi livello. Un tema molto sentito, infine, è quello della fiscalità municipale, provinciale e regionale. Con questa riforma si passa di fatto a una finanza autonoma e non più derivata, rendendo in tal modo molto più vicine, visibili e condivisibili, le cose amministrate e quelle tassate. Dal 2014, verranno pertanto abolite quella miriade di tasse e tributi, passando a un’unica imposta municipale, e i tributi erariali sugli immobili verranno assegnati direttamente ai Comuni, eliminando di fatto i trasferimenti statali e regionali. I Comuni avranno ora la possibilità di accedere ai dati dei consumi energetici degli stabili, e questa novità, aggiunta alla tassa secca sugli affitti, contribuirà in maniera pesante a sconfiggere l’enorme sommerso sui redditi provenienti da affitti non dichiarati o da immobili non censiti. Per quanto riguarda Regioni e Province, la novità principale risiede invece nella compartecipazione all’Iva, in base a quanto effettivamente riscosso sul territorio di competenza. Inoltre, l’Irap potrebbe essere ridotta fino a zero, nel rispetto però degli equilibri di bilancio.
Perequazione significa letteralmente “rendere una cosa uguale fra più persone”. Si darà luogo quindi a un Fondo per lo sviluppo e la coesione e verrà conferita unità programmatica e finanziaria agli interventi nazionali finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, e a rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese. Il Fondo è destinato a finanziare interventi e progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi connessi tra loro, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.
Il provvedimento affida a interventi e grandi progetti di carattere strategico, programmati in stretto raccordo con le Autonomie locali e in coerenza con gli indirizzi dell’Unione europea, la realizzazione della perequazione infrastrutturale tra diverse aree del paese.
Infine, è importante ricordare che, d’ora in avanti, tutti gli amministratori pubblici che creino eccessivi disavanzi e non riescano a risanarli secondo dei programmi stabiliti, verranno sanzionati con la decadenza dalla loro carica e la successiva ineleggibilità.
L’attuazione della sussidiarietà e di un federalismo efficiente e solidale, che accompagni per mano il cammino, da uno Stato centralista a una Repubblica federalista, dobbiamo comprendere, che in ogni caso dipenderà principalmente dalla volontà, dalla capacità e dalla serietà delle persone da noi demandate a rappresentarci nelle istituzioni.
Le norme e le leggi sono lo strumento, e le buone leggi rendono lo strumento facile da utilizzare, ma il manovratore dello strumento, ricordiamolo bene, rimane sempre l’uomo, con la sua mano e la sua volontà.

Mario Orfei