Gelicidio, chi paga i danni? La Pubblica Amministrazione è responsabile?

Gli enti custodi sono tenuti a intervenire tempestivamente per rimuovere o segnalare il pericolo, ma per i fatti eccezionali nessun risarcimento

Nella giornata di ieri, in tanti se lo sono chiesto. È possibile in caso di un sinistro, rivalersi su gli Enti proprietari o concessionari di strade, marciapiedi e piste ciclabili?
Gli enti custodi sono tenuti a intervenire tempestivamente per rimuovere o segnalare il pericolo, ma per i fatti eccezionali e fortuiti, non prevedibili, nessun risarcimento. Lo Studio Legale dell’Avv. Fabio Raimondo con un post social  fa sapere che: “Costituisce caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 Codice Civile dell'Ente proprietario della strada, il c.d. #gelicidio, ossia la trasformazione in ghiaccio di gocce di pioggia o pioviggine al momento in cui toccano il suolo, che si verifica quando a livello del suolo è presente uno strato di aria fredda a temperatura inferiore allo zero, mentre sopra c'è uno strato di aria più calda, che consente la fusione della neve che cade dalle nubi: in questo caso, infatti, la formazione del ghiaccio è immediata ed è insensibile ad un eventuale trattamento del piano stradale con emulsione antighiaccio”.