Lo sgombero della neve dai marciapiedi e dai passi carrabili spetta ai proprietari dei condomini e non al Comune; alla PL la sorveglianza sulla norma

Tutti sparano sulle amministrazioni comunali per via dei marciapiedi impraticabili, ma i proprietari che non liberano il perimetro davanti ai loro immobili si espongono a contravvenzioni salate

Esempio di come dovrebbero essere i marciapiedi lungo i perimetri dei condomini

Esempio di come dovrebbero essere i marciapiedi lungo i perimetri dei condomini

Da sempre lo sgombero dei transiti davanti agli edifici urbani spetta ai proprietari e ai conduttori degli immobili. Ogni comune lo contempla nel regolamento di Polizia Urbana o in apposite Ordinanze. Lo sport preferito di alcuni residenti è quello d'inveire sui social con tanto di foto a corredo, accusando l’amministrazione comunale di turno, rea secondo gli autori, di non aver provveduto a spalare i marciapiedi. In realtà dovrebbero prendersela con loro stessi o con i loro amministratori di condominio. Infatti il perimetro degli  immobli in caso di nevicate deve essere sgombrato dai privati e non dalle amministrazioni comunali, alle quali spettano i transiti agli incroci, in prossimità dei servizi pubblici ed essenziali. Agli organi di Polizia locale, all’Ufficio tecnico, o agli agenti accertatori nominati con apposite procedure è demandato il controllo di quanto stabiliscono i regolamenti comunali.

Regolamento di Polizia Urbana di Milano, art. 26 e 27, Regolamento Rifiuti del Comune di Milano art. 36
“Se sei residente o proprietario di un’immobile devi provvedere a tenere sgombro il marciapiede davanti all’immobile o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di 2 metri antistante l’immobile durante e dopo le nevicate. Ricorda che è vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali.”

Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Peschiera Borromeo all’art. 14 “Obblighi in caso di nevicate” stabilisce:
1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, durante e dopo le nevicate devono tenere completamente sgombro dalla neve il marciapiede o, quando questo non esiste, uno spazio, in larghezza, di almeno 1,50 metri in corrispondenza dei muri frontali della rispettiva proprietà, e per tutta la loro lunghezza. Devono altresì provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
2. I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono senza permesso e senza le dovute segnalazioni di pericolo, scaricarne la neve sul suolo pubblico.
3. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere scaricata nei luoghi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
4. I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.