Autovelox: nulla la multa se il cartello che segnala l’apparecchio di rilevazione non è ripetuto dopo l’incrocio

Nuovo stop della Cassazione contro gli autovelox per “far cassa”: tale pronunciamento potrebbe avere come conseguenza l’invalidità di molti verbali

Il verbale elevato con apparecchiatura che misura la velocità deve essere annullato, e nessun punto va decurtato dalla patente di guida, se il cui cartello che segnala l’autovelox non viene ripetuto dopo l’intersezione stradale. Lo sancisce l’ordinanza 30664, resa il 27 novembre dalla sesta sezione civile della Suprema Corte, che ha ribadito i principi a tutela del diritto di difesa dei conducenti. I Giudici hanno infatti accolto il ricorso di un uomo multato per eccesso di velocità, contestazione che lui ha impugnato sostenendo l’assenza di segnaletica verticale dopo l’incrocio. Inizialmente la tesi non ha fatto breccia presso il giudice di pace e poi il Tribunale, che hanno confermato la responsabilità dell’uomo, ma ora i Supremi giudici hanno ribaltato il verdetto. L’importanza della decisione sta anche nel fatto che la Cassazione precisa che l’obbligo di ripetizione non è rivolto solo agli automobilisti che si immettono nella strada dov’è posizionato la postazione dell’autovelox. Infatti le norme del codice della strada dettano una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale e il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali. Insomma, questa importante conclusione potrebbe avere come conseguenza l’invalidità di molti verbali.
Redazione Web

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