Regione Lombardia, nuova ordinanza: ancora mascherine al chiuso e nei luoghi aperti affollati

Le nuove disposizioni, emanante tramite un’ordinanza dalla giunta regionale, producono la propria validità dall’11 settembre al 15 ottobre 2020. Leggi l’ordinanza completa in formato PDF

La giunta regionale guidata da Attilio Fontana ha emanato in data 10 settembre 2020 una nuova ordinanza circa le norme cui attenersi per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica; tale ordinanza ha validità sull’intero territorio regionale e validità dall’11 settembre al 15 ottobre. Si tratta di un testo che, sostanzialmente e nei suoi punti salienti, conferma le norme già precedentemente in vigore.  Scopriamole nel dettaglio.

In primis, le mascherine. «Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto», si legge sul documento vergato dal governatore Fontana, che poi prosegue: «Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego».
Restano esenti dall'obbligo di portare la mascherina i bambini di età inferiore a sei anni, nonché soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Dall’ordinanza si apprende inoltre che «è soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali»
Resta a sé il capitolo sport: «per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale».
Permane poi per i datori di lavoro l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti prima dell’accesso al luogo di lavoro.
Unica novità introdotta dall’ordinanza del 10 settembre riguarda le scuole, che lunedì 14 riapriranno i battenti dopo oltre sei mesi di chiusura pressocchè totale. A questo riguardo, «si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio». La procedura prevede quindi che «qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS)».

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Ordinanza 604 del 10 settembre 2020

ordinanza-604-del-10-settembre-2020.pdf