Un’ordinanza impone la targa identificativa dell’Amministratore di condominio, in ottone

Da allora multe e divieti a volontà! In molte spiagge è stato vietato: fumare, ascoltare musica, occupare il posto con un asciugamano, sostare per più di 15 minuti nello stesso punto. In un paese del salernitano, addirittura, sono stati messi al bando i nani da giardino. A Castellammare di Stabia, nell’entroterra napoletano, poi, le signore non potranno più indossare minigonne, décolleté e tacchi a spillo; il Sindaco li ha vietati per il decoro pubblico! Anche Melegnano ha voluto contribuire al novero, emettendo l’ordinanza n. 63 del 4 ottobre 2010: “Esposizione targhe identificative Amministratore di Condominio”. Gli amministratori di condominio e gli edifici in genere, hanno 3 mesi di tempo, dalla data di pubblicazione del provvedimento, per adeguarsi. È stato disposto che “ogni amministratore provveda a esporre in modo stabile una targa all’ingresso del condominio che riporti l’indicazione del proprio nominativo, indirizzo, numeri telefonici di riferimento, nonché l’indicazione dell’associazione di categoria cui egli è iscritto”. L’ordinanza, fin qui, non presenta nulla di particolarmente atipico, tranne il fatto che un amministratore non è obbligato all’iscrizione presso alcun ordine o associazione di categoria. Risulta originale, invece, che venga richiesta, in primis, la realizzazione della suddetta targa nelle dimensioni massime di 25 cm per 25 cm e che sia da realizzare esclusivamente in ottone, per la felicità dei ferramenta e delle tipografie. Posto che le Forze dell’ordine e la Polizia locale debbano vigilare sull’ottemperanza, da parte dei condomini, all’ordinanza del 4 ottobre, si consiglia di scegliere con cura il realizzatore della targa d’ottone e di verificare la purezza del materiale, onde incorrere in pesanti ammende.

Ilaria Piermatteo