Peschiera Borromeo, divieto di balneazione permanente nel fiume Lambro, nelle cave e nei canali del territorio

L’ordinanza del Sindaco n. 12 del 6 Giugno 2019 emessa a seguito della richiesta di Città Metropolitana intende prevenire incidenti o annegamenti

L'ordinanza emessa dal sindaco di Peschiera Borormeo


A TUTTA LA CITTADINANZA
OGGETTO: DIVIETO PERMAMENTE DI BALNEAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CON
RIFERIMENTO A CANALI, CAVE E FIUME LAMBRO
IL SINDACO
Premesso che :
In data 23 maggio 2019 ATS Città metropolitana di Milano con nota scritta ai Sindaci, prot. N.
82669, ha dato indicazione ai Comuni, così come stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 116/08, di
provvedere a disporre provvedimenti di divieto di balneazione per i Fiumi Adda, Lambro, Po e
Seveso;
In data 27 maggio 2019, ATS Città metropolitana di Milano con nota scritta ai Sindaci, prot. N.
83875, ha dato indicazione ai Comuni, al fine di prevenire incidenti o annegamenti, di provvedere
a disporre provvedimenti di divieto permanente di balneazione su tutto il territorio comunale con
riferimento ai canali, navigli e cave;
Sul territorio comunale è presente il Fiume Lambro e sono presenti canali e cave destinati ad altri
usi e quindi non balneabili;
Considerato che, al fine di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza
impropriamente il suddetto fiume e i suddetti canali e cave, si ritiene opportuno tutelare
l’incolumità pubblica ed istituire il divieto di balneazione permanente su tutto il territorio
comunale limitatamente ai suddetti manufatti idrici;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall’art. 6 bis della Legge
24.07.2008 n.125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n.92;
ORDINA
Il divieto permanente di balneazione su tutto il territorio comunale, in particolare nel fiume
Lambro, nei canali e nelle cave del territorio;

AVVERTE
La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di
controllare il rispetto della presente Ordinanza.
È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si
provvederà ai sensi di legge.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni, termini decorrenti dalla data della sua pubblicazione.
DISPONE
1. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on-line nonché sul sito
comunale e sui canali di comunicazione istituzionali.
2. di trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale e alle Forze
dell’Ordine incaricate della vigilanza dell’esatta esecuzione della presente ordinanza.
3. di trasmettere il presente provvedimento ad ATS Città metropolitana e al Ministero della
Salute per i seguiti di competenza.
IL SINDACO
Dott.ssa Caterina Molinari

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