Peschiera, gara per la gestione dei nidi comunali, il Tar dà ragione al Dirigente del comune che non ha approvato la richiesta della CUC

Respinto il ricorso della Cooperativa Melograno, esclusa per offerta anomala dalla Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi del Comune di Peschiera Borromeo, in favore della Cooperativa Eureka

Il primo round del Braccio di ferro fra la Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi del Comune di Peschiera Borromeo dott.ssa Sabina Perini, e la Centrale Unica di Committenza (Cuc) di Segrate a cui aderisce il Comune di Peschiera Borromeo insieme a quello di Tribiano con a capo il Segretario generale del Comune di Segrate Dott.ssa Patrizia Bellagamba, che ricopre lo stesso ruolo  anche nel Comune di Peschiera Borromeo, se l’aggiudica la dirigente del Comune di Peschiera Borromeo. La Dottoressa Perini aveva rilevato delle incongruenze sulle coperture finanziarie riportate dal primo classificato nella gara pubblica: L'Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) fra Melograno Cooperativa Sociale Onlus e Consorzio Nazionale Con. Opera Soc. Coop. Social. La Centrale unica di Committenza (C.U.C.) che ha vagliato i disciplinari e assegnato i punteggi, nonostante le anomalie evidenziate dal funzionario comunale, ha fatto richiesta ugualmente di assegnazione della gara all’Ente peschierese. Ma la dirigente Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.) ha fatto valere con determinazione le sue ragioni, sollevando problematiche di un certo rilievo, nell’assegnazione della gara; di fatto opponendosi al suo stesso Segretario generale. Gli atti conseguenziali hanno assegnato la gara al secondo classificato, la Cooperativa Eureka, ritenuta in regola con il disciplinare di gara. La Melograno Onlus e il Consorzio Nazionale Con. Opera Soc. Coop. Social. hanno allora impugnato tutti gli atti della gara ed hanno depositato due ricorsi al Tribunale Amministrativo della Lombardia. I ricorsi sono stati respinti totalmente dai Giudici della Quarta sezione del Tribunale Amministrativo della Lombardia, il 31 maggio 2018 con sentenza N. 01379/2018. La Corte ha stabilito ilo che il Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.) dott.ssa Perini ha agito correttamente e ha respinto ogni richiesta di risarcimento: «In relazione all’assunta congruità – recita la sentenza - dell’offerta della ricorrente, deve, innanzitutto, convenirsi con l’amministrazione intimata che anche gli operatori del terzo settore, nonostante non debbano provare di ricavare dall’appalto una percentuale di utile, devono comunque giustificare la loro offerta in relazione ai costi nella stessa contenuti, che devono, dunque, ricevere un’adeguata copertura. Nella fattispecie in questione, invece, nonostante la rinnovazione della procedura, le criticità che erano state in un primo tempo evidenziate dal Rup non sono state superate, essendo l’offerta della ricorrente chiaramente in perdita […] Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti va respinto, unitamente all’istanza risarcitoria».
Questo è l’ultimo atto che esplicita le enormi contrapposizioni che sta vivendo la macchina comunale peschierese, dove aumentano i contenziosi legali, dove gli uffici non riescono a presentare i progetti necessari per impiegare i fondi destinati a bilancio che rischiano di essere accantonati. Il fatto che il controllore (la CUC) e il controllato (Il Comune di Peschiera Borromeo) collimino con la stessa figura; la scelta di disporre di un Segretario Generale al 30% (il resto del tempo svolge il ruolo di  Segretario generale a Segrate); la situazione di contrapposizione totale con le RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) dell’Ente; il grande numero di richieste di mobilità e di trasferimento in atto al Comune di Peschiera Borromeo in questi ultimi mesi, ha messo a rischio la normale amministrazione del Comune di Peschiera Borromeo.
Giulio Carnevale