Dentro il Progetto di Legge che intende riformare il Parco Agricolo Sud Milano, le slide e il testo completo

Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'italia in Regione Lombardia dopo 30 anni intende mettere mano alla riorganizzazione della Governance dell'Ente per renderlo più moderno e adatto alle sfide del futuro

Dopo aver pubblicato la cronaca dell'incontro di oggi 21 febbraio, pubblichiamo il testo completo della legge e le slide di spiegazione proiettate durante il convegno, in formato PDF.

Il testo completo del Progetto di Legge di Franco Lucente

REGIONE LOMBARDIA    XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE    CODICE 2018/XI.2.2.2.106

PROGETTO DI LEGGE N. 0106 di iniziativa del Consigliere regionale:
Lucente.

“Modifica alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 'Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'”.

PRESENTATO IL 02/12/2019

ASSEGNATO IN DATA 03/12/2019

ALLE COMMISSIONI: REFERENTE VIII e CONSULTIVA II

RELAZIONE

Il testo presentato interviene a modifica del Capo XX della L.R. 16/2007, ovvero degli Articoli riferiti al Parco Agricolo Sud di Milano, istituito con L. R. 24/1990, che è parco regionale e di cintura metropolitana, dall’estensione che interessa 61 Comuni facenti parte della Città Metropolitana.
La gestione del Parco Agricolo Sud di Milano ancora oggi risulta essere affidata alla Provincia di Milano (a seguito della Legge Delrio, in fatto, Città Metropolitana). Con questo passaggio, tuttavia, risulta sensibile l’essere venuta meno l’efficienza gestionale del Parco, sicché si rende necessario un intervento in punto, considerando favorevolmente l’adozione di una forma di gestione consortile (nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 22 e ss della L.R. 86/83, così come modificati dalla L.R. 12/2011), in linea con la pressoché uniforme scelta di affidamento della gestione di tutti i Parchi Regionali ad Enti di diritto pubblico.
Ferme le finalità del Parco, dunque, la principale modifica apportata al testo della L.R. 16/2007 è volta a porre in capo ai Comuni, insieme con Città Metropolitana di Milano, in forma consortile, la gestione del Parco (che sarà detto Ente Parco), ciò comportando, conseguentemente, l’adeguamento a tale forma di gestione, delle norme riferite agli organi componenti dell’Ente. 
La presente Legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio di Regione Lombardia.

ARTICOLATO

Art. 1
Al Capo XX della L.R. 16.07.2007 n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei Parchi) sono apportate le seguenti modifiche:
a) L’Art. 158 è sostituito con il seguente:
1. I Comuni indicati all’articolo 156, nonché la Città Metropolitana di Milano, riuniti in consorzio nel rispetto dell’Art. 22 della Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12, provvedono alla gestione del parco.
2. La sede del Parco è individuata, con atto della Giunta Regionale, in Milano, in immobile di proprietà di Regione Lombardia.

b)L’Art. 159 (Funzioni del Consiglio Provinciale) è abrogato.

c) L’Art. 160 è sostituito con il seguente:
Art. 160 (Organi dell’Ente Parco)
1. Sono Organi dell’Ente Parco:
a) l’Assemblea dei Sindaci,
b) il Consiglio direttivo,
c) Il Presidente,
d) Il revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Regionale.
d) L’Art. 161 è sostituito con il seguente:
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall’Assemblea dei Sindaci, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale.
2. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Direttivo i membri dell’Assemblea dei Sindaci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni dalla sua elezione.
e) L’Art. 164 è sostituito con il seguente:
Il regolamento del parco è approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Consiglio Direttivo sentita l’Assemblea dei Sindaci e disciplina in particolare:
a) l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Direttivo;
b) l'individuazione delle funzioni demandate dalla presente legge e dalla legislazione vigente all'ente Parco, da esercitarsi, rispettivamente dal consiglio direttivo e dal presidente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 162 e 163;
c) i criteri generali per le modalità di gestione del parco;
d) le modalità concernenti l'espressione dei pareri di competenza dell'Ente Parco;
e) le modalità di periodica informazione e consultazione di enti, associazioni e organizzazioni sociali, nonché i termini entro i quali devono essere effettuate le consultazioni ed essere espressi i pareri, le osservazioni e le proposte di cui all'articolo 165;
f) le modalità e procedure di consultazione e partecipazione alla gestione del parco da parte dei comuni territorialmente interessati, con particolare riferimento al concorso dei comuni, anche mediante convenzioni, alla progettazione, realizzazione e gestione delle attività e degli interventi di cui all'articolo 169;
g) le modalità di funzionamento dell'assemblea dei sindaci o loro delegati di cui all'articolo 166, nonché modalità e termini per l'espressione dei pareri di competenza dell'assemblea stessa;
h) la costituzione e relative modalità di composizione del 'Comitato tecnico agricolo', cui sono affidati l'esame e i pareri su tutti gli interventi diretti e riflessi che riguardano l'esercizio dell’attività agricola;
i) i criteri e le modalità di nomina del direttore del parco, come previsto dall’art. 22 -quater della  L.R. n. 86/83 e successive modifiche e integrazioni.
j) quote di partecipazione;
f) L’Art. 165 è sostituito con il seguente:
Ai lavori dell’Assemblea dei Sindaci partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante delle associazioni ambientalistiche, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del Parco. Il regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci disciplina forme e modalità della loro partecipazione.
g) Al I comma dell’Art. 168, le parole dal 1991 dopo a partire, sono sostituite dalle seguenti: dal 2020.
h)Nel Capo XX della L. 16/2007, le parole Ente Gestore o Ente gestore del Parco, ovunque ricorrono, sono sostituite con le parole Ente Parco.
i)Dopo l’Art. 174 sono inseriti i seguenti Articoli:
Art. 174 -bis
(Disposizioni relative alla funzione trasferita all’Ente Parco)
1.Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento della sede e della funzione, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alla funzione oggetto di trasferimento.
2.Con particolare riferimento allo svolgimento della funzione trasferita in capo all’Ente Parco, al fine di garantire l'adeguato svolgimento della funzione di cui alla presente legge, e sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire in modalità volontaria una parte del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in un apposito elenco della dotazione organica dell’Ente Parco, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa.
3.Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 4, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.
4.L’Ente Parco, al fine di ottimizzare l'esercizio della funzione di cui al comma 1 e di garantire la piena continuità e qualità del servizio erogato, provvede con deliberazione all'organizzazione dei propri uffici, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.
5.La Città metropolitana di Milano cessa di esercitare la funzione alla data di effettivo avvio dell'esercizio della stessa da parte dell’Ente Parco, determinato dai provvedimenti di cui al comma 2. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento della funzione.
6.A far tempo dall’adozione delle delibere di cui al comma 1, è avviato il procedimento di ricostituzione degli organi di cui all’articolo 160, in conformità all’articolo 161.
Art. 174 - ter
(Disposizioni transitorie sul Piano Territoriale di Coordinamento)
1.Ultimato il procedimento di ricostituzione degli organi di cui all’articolo precedente, comma 6, l’Ente Parco, delibera l’avvio del procedimento di revisione generale del Piano territoriale di Coordinamento del Parco, assegnando al Consiglio Direttivo un adeguato termine temporale per l’attuazione degli adempimenti a ciò relativi.
2.Il Parco Agricolo Sud Milano provvede alla revisione di cui al comma 1 entro e non oltre un anno dalla ricevuta comunicazione della delibera dell’Ente Parco di avvio del procedimento.
Art. 174 - quater
(Norma finanziaria)
Dalla presente Legge non derivano oneri finanziari per il bilancio regionale.

Scarica le slide del Prgetto di Legge in formato PDF

Riorganizzazione parco agricolo sud milano

riorganizzazione-parco-agricolo-sud-milano-.pdf