Peschiera, inchiesta Bistrò, l’ex sindaco Falletta assolto dall’accusa di tentata concussione perché il fatto non sussiste |Video|
Nessuna pressione sulla polizia locale, dopo un calvario di quasi sei anni, arriva la sentenza definitiva: la 3° Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano accoglie l’annulamento della Corte di Cassazione

Antonio Salvatore Falletta Il sindaco di Peschiera Borromeo che amministrò la città dal 2009 al 2014
03 novembre 2019
Falletta innocente
«Visti gli articoli 605 e 627 del Codice di procedura penale, decadendo In seguito a rinvio della corte di Cassazione con sentenza del 10 Gennaio 2019 in riforma della sentenza del GIP presso il tribunale di Milano del 28 luglio 2015 impugnata da Falletta Antonio Salvatore, assolve l'imputato dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste e revoca le sanzioni civili della sentenza», cosi recita la sentenza della 3° Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano del 30 ottobre 2019, che accoglie tutte le motivazioni della Corte di Cassazione e assolve Antonio Salvatore Falletta. Dunque quello che emerge dagli atti processuali è che l’ex sindaco di Peschiera Borromeo dal 2009 al 2014 ha agito nell’esclusivo interesse dell’Ente.
Le accuse "smentite" del Comandante della polizia locale Giuliano Semeraro
La Corte fra le altre cose, esplicità
il fatto che l’allora Comandante della polizia locale Giuliano
Semeraro - attualmente Comandante della Polizia di Crema -, principale
accusatore del primo cittadino peschierese, avebbe dovuto astenersi
dalle indagini condotte perché in conflitto di interessi: «In realtà –
recita la sentenza della Corte di cassazione del 10 gennaio 2019 - deve
sottolinearsi come in presenza di un conflitto di interessi il
principio desumibile dall'art. 323 cod. penale implichi che sussista un
obbligo di astensione, a prescindere dal settore di riferimento e dalla
specifica disciplina che lo regoli...». Infatti Semeraro era
destinatario di un provvedimento disciplinare comminato in seguito al
rifiuto di obbedire all’Ordinanza Sindacale con il quale Antonio
Falletta il 16 dicembre 2013, ordinò alla Polizia Locale di
procrastinare lo sgombero del ristorante gestito dalla Società Bistro
Snc in un immobile comunale di via Di Vittorio, atto avviato dal
Segretario generale Dott. Carlino. Il ristorante era titolare di una convenzione con
il Comune di Peschiera Borromeo, caduta in contenzioso che prevedeva
anche la somministrazione dei pasti ai dipendenti comunali e alle
persone segnalate dai servizi sociali a prezzi clamierati. Come ha
sempre sostenuto Antonio Falletta il provvedimento sindacale, per lo
spostamento della data di sgombro, fu emanato dietro parere di una
Consulenza con uno studio legale che prestava assistenza al Comune,
nell’Interesse del Comune stesso, in attesa che l'amministrazione avesse
individuato un nuovo gestore in modo da non interrompere il servizio e
non lasciare a casa dal lavoro 10 dipendenti. Dello stesso parere non fu
l’ex Comandante della Polizia Municale che ravvisò un comportamente
delittuoso e denunciò alla Procura della Repubblica l’allora Sindaco di
Peschiera Borromeo.
A proposito del Comandante Semeraro la
Cassazione scrive: «In primo luogo è stato sottolineato che le
affermazioni del Semeraro erano state smentite dal complesso delle
prove, dovendosi escludere che il ricorrente Falletta avesse tentato di
costringere il Comandante della Polizia Locale ad omettere un atto del
suo ufficio».
La discussione sul provvedimento avvenne in Giunta
I Magistrati hanno accertato che la discussione su quel
provvedimento avvenne in Giunta e scrivono: «[…] dopo un'analisi
differenziale tra la fattispecie della concussione e quella
dell'induzione indebita di cui all'art. 319-quater cod. pen., si è
affermato essere verosimile che ad un certo punto il Sindaco, che
riferiva della vicenda Bistro in Giunta, avesse avvertito una forte
divergenza tra i pareri dei legali e l'operato del Comandante della
Polizia Locale e del Segretario Generale, determinati a far eseguire lo
sgombero, situazione che avrebbe determinato contrasti tra il Falletta
da un lato e il Semeraro e il Carlino (N.d.r. Segretario Generale)
dall'altro, in un contesto contraddistinto da un'incessante lotta tra
fazioni, con conseguente configurabilità del delitto di induzione
indebita, correlata all'invito rivolto al Carlino, al cospetto del
Semeraro, a valutare la revoca o sospensione dell'ordinanza di sgombero,
e alla condotta di chiedere spiegazioni scritte al Semeraro e di
promuovere a suo carico un procedimento disciplinare».
« ...è mancata, alla luce di quanto rilevato, l'analisi del carattere indebito di tale condotta»
Nell’illustrare
questo passaggio gli ermellini accolgono la tesi della difesa, tornano
sull’ “inattendibilità” del Comandante della Polizia Municipale e
confermano che Falletta ha avuto una “condotta tutt'altro che indebita”:
«Orbene - scrivono ancora i Giudici -, deve al riguardo sottolinearsi come, a fronte del
riconoscimento della sostanziale inattendibilità del Semeraro, non sia stato chiarito su
quali basi siano state in realtà ricostruite le prospettate condotte
illecite. Inoltre, e soprattutto, deve rimarcarsi come la Corte abbia
fatto riferimento alla circostanza che il Sindaco avesse avvertito una
divergenza tra i pareri dei legali, ma non abbia in alcun modo
sviluppato l'analisi al fine di dare risposta alle doglianze difensive,
incentrate in realtà sull'illegittimità dell'ordinanza di sgombero e,
per converso, sul perseguimento da parte del Sindaco degli interessi del
Comune con una condotta tutt'altro che indebita. Infine non è stato
chiarito come, alla luce di quanto rilevato circa la divergenza tra i
pareri dei legali, i contrasti fossero stati determinati in realtà dalla
lotta tra fazioni all'interno del Comune e come per tale via, pur
escludendosi un vero e proprio abuso costrittivo, fosse nondimeno
configurabile un tentativo di induzione indebita, sub specie di
pressione morale condizionante la libertà di autodeterminazione,
peraltro del tutto in assenza dell'individuazione del contestuale
vantaggio indebito che, assecondando la volontà del Sindaco il Semeraro
avrebbe potuto conseguire, vantaggio indebito che la stessa Corte )
riconosce costituire elemento implicito, idoneo a connotare la
fattispecie. A ben guardare è mancata la verifica dei tratti
caratteristici di una condotta eziologicamente rilevante, ma soprattutto
è mancata, alla luce di quanto rilevato, l'analisi sia del carattere
indebito di tale condotta, a fronte degli elementi difensivamente
prospettati circa l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero, sia,
corrispondentemente, della sussistenza degli elementi costitutivi del
reato, anche sotto il profilo soggettivo, in relazione a quanto
osservato dalla stessa Corte in ordine all'avvertita divergenza tra i
pareri dei legali e a quanto ancora una volta difensivamente prospettato
in ordine agli intendimenti espressi dalla Giunta. Si impone - conclude la sentenza -su tali
basi l'annullamento della sentenza impugnata con assorbimento degli
ulteriori motivi e con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di appello di Milano».
Giulio Carnevale
Guarda la video intervista ad Antonio Salvatore Falletta
03 novembre 2019