Che valore legale ha l’impegno di un padre a lasciare alla sua morte l’appartamento ad un figlio? Nessuno: divieto dei patti successori

Buongiorno,
Vi  devo porre questo quesito:
Mio  Padre ha un appartamento di 40 mq di sua proprietà.
Lui mi ha sottoscritto una lettera controfirmata che mi lascia l'appartamento. Visto che ho anche una sorella devo sottoscrivere anche con lei che rinuncia al bene e quindi è sufficiente un'altra scrittura privata o no?
Attendo un Vostro riscontro in merito, grazie mille!!!
Saluti Alberto



Gentile Signor Alberto,

purtroppo la lettera redatta e sottoscritta da suo padre non ha alcun valore. La circostanza che questa venga firmata anche da sua sorella, la quale dichiari di voler rinunciare al bene è del tutto ininfluente. Ugualmente inutile sarebbe la sottoscrizione da parte della sorella di un documento separato.
Il nostro ordinamento considera infatti nulli i cosiddetti patti successori, ovvero quelle convenzioni stipulate inter vivos con cui un soggetto intende disporre della propria successione. 
Tale nullità è sancita dall’art. 458 del codice civile e la ragione è riconducibile alla necessità di assicurare a chi intende disporre dei propri beni, la libertà di testare ed anche eventualmente di revocare il testamento già effettuato, cosa che gli verrebbe negata in presenza di un impegno, ovvero di un patto successorio, che, per essere sciolto, necessiterebbe dell’assenso non solo del testatore, ma altresì degli altri soggetti vincolati.
Il nostro ordinamento è volto a tutelare la volontà del de cuius e la sua libertà di disporre dei propri beni per tutta la durata della sua vita. A tal fine individua nel testamento, atto unilaterale sempre revocabile, l’unico negozio idoneo a disporre della propria successione.
I patti successori sono distinti in tre tipologie:
-    istitutivi, ovvero le convenzioni con cui un soggetto dispone della propria successione (è il caso che ci occupa);
-    dispositivi, ovvero gli atti con i quali un soggetto dispone dei diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta;
-    rinunziativi o abdicativi, ovvero gli atti con cui un soggetto rinunzia ai diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta.
L’unica deroga al principio del divieto di patti successori prevista dall’art. 458 c.c., è il patto di famiglia, istituto disciplinato dagli artt. 768 bis ss. c.c., e descritto come un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda o partecipazioni societarie ad uno o più discendenti.
Le azioni legalmente valide che potrebbero eventualmente essere adottare da suo padre per disporre in suo favore dell’immobile di cui trattasi, quindi, sono:
-    la redazione di un testamento, che tuttavia non la tutelerebbe al 100%, in quanto – come precedentemente sottolineato - potrebbe essere successivamente modificato da suo padre fino al suo ultimo giorno di vita e sarebbe comunque da valutare in considerazione dell’esistenza della quota di legittima ( prevista anche per sua sorella) , ovvero di quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa, in quanto spettante per legge a soggetti, denominati legittimari, legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio;
-    la donazione dell’immobile nei suoi confronti, sempre valutando comunque l’esistenza della quota di legittima e la circostanza che in caso di futura vendita dello stesso bene difficilmente si troverebbe un soggetto disposto ad acquistarlo essendoci il rischio di subire un’azione revocatoria, di riduzione, di restituzione/revoca della donazione.

Avvocato Luigi Lucente

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