Dipendente viene trasferito presso un’altra sede della società per la quale lavora, a 100 chilometri da casa. Enormi i disagi che la decisione presa dal suo datore di lavoro ha comportato. Il lavoratore cosa può fare? Si può opporre al trasferimento?

Spettabile redazione vorrei sottoporre all'Avvocato il seguente quesito. Mi è stato comunicato che dall'inizio del prossimo anno sarò trasferito presso un'altra sede della società per cui lavoro. La nuova sede dista più di 100 km da casa mia, mentre il posto di lavoro attuale solo 8 km. Nella lettera dell'azienda non mi viene fornita alcuna spiegazione circa questo trasferimento. Posso essere trasferito senza il mio consenso?

 

Gentile lettore,
il mio Studio anche attraverso suoi elementi con specifiche competenze giuslavoristiche  ha già avuto modo di occuparsi di alcune vicende giudiziarie attinenti il trasferimento del lavoratore, cioè relative al cambiamento del luogo della prestazione lavorativa. Numerosi, infatti, sono i casi in cui il datore di lavoro, con atto unilaterale, trasferisce il dipendente dal luogo di lavoro originariamente stabilito all'atto dell'assunzione a un'altra sede operativa.

In questi ipotesi, al fine di stabilire la legittimità dell'atto di trasferimento, l'attenzione deve essere focalizzata sulla sussistenza o meno in ogni singolo caso concreto delle condizioni che consentono al datore di lavoro di assumere tale provvedimento. Ogni situazione, quindi, va attentamente valutata tenendo conto di tutte le  specifiche circostanze.  Non di rado, infatti, può accadere che la scelta di trasferire un dipendente sia effettuata non perché sorretta da effettive esigenze imprenditoriali, ma con finalità strumentali  e/o ritorsive, anche per indurre il lavoratore non più gradito in azienda a rassegnare le proprie dimissioni. 

Ebbene, per verificare se sussistono le condizioni che legittimano il trasferimento va tenuto presente che la norma cardine in materia è rappresentata dall’art. 2103 del Codice Civile, in forza del quale il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.  Ogni patto contrario è nullo. L'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori richiama integralmente la norma codicistica. Questa disciplina generale appare piuttosto scarna in quanto la Legge non fornisce alcuna definizione dell’istituto. Per sopperire a questa lacuna nel corso degli anni è intervenuta la giurisprudenza, secondo la quale il trasferimento consiste in uno spostamento del lavoratoredefinitivo e senza limiti di durata. 

Come avrà notato secondo la norma citata il datore di lavoro gode di un’ampia discrezionalità nel decidere unilateralmente i trasferimenti individuali dei lavoratori, a patto che avvengano da unità produttiva a unità produttiva nell’ambito della stessa azienda e che siano motivati da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare le comprovate ragioni tecniche e produttive contestualmente alla comunicazione del trasferimento. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, (vedi ex multis Cassazione, 14 luglio 2006, n. 16015) ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano enunciate contestualmente le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l’art. 2103 c.c. nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche e produttive siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e che di esse il datore fornisca la prova. Pertanto l’onere dell’indicazione delle ragioni del trasferimento, che, in caso di mancato adempimento, determina l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia esplicita richiesta.

A tale riguardo la Corte di Cassazione con sentenza  n. 5099 del 02.03.2011 ha affermato che il controllo da parte del Giudice delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, senza entrare nel merito delle scelte operate dall'imprenditore.

Il trasferimento, dunque, non richiede  il consenso del lavoratore e quest’ultimo, se il trasferimento è legittimo, ovvero sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive non può rifiutarlo.

Il trasferimento è invece impugnabile laddove non sussistano le condizioni di cui all’art. 2103 c.c..

Una volta accertato che il trasferimento è legittimo perché giustificato dalle esigenze tecniche, organizzative e produttive indicate dal datore di lavoro, la scelta del lavoratore da trasferire non è sindacabile, né l'art. 2103 Codice Civile richiede che debbano essere valutate le esigenze o situazioni personali dei lavoratori, anche se la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare come, in base ai principi di buona fede e correttezza, a diversa conclusione può pervenirsi in caso di esigenze personali o familiari del lavoratore particolarmente rilevanti (Cassazione 27 novembre 2002, n. 16801).

Ad ogni modo, in linea generale, nel corso degli anni la giurisprudenza, di legittimità e di merito, per la validità del trasferimento ha individuato i seguenti ulteriori limiti rispetto a quelli legali:

a) i motivi del trasferimento devono sussistere al momento in cui viene deciso e non dopo;

b) le ragioni del trasferimento devono essere di carattere oggettivo e non possono essere determinate da ragioni soggettive come, ad esempio, quelle che possono giustificare l’applicazione di sanzioni disciplinari (Cassazione 10 marzo 2006 n. 5320);

c) deve sussistere un rapporto di causalità tra le ragioni organizzative e il lavoratore che deve essere trasferito;

d) il trasferimento deve essere finalizzato al miglior funzionamento dell’azienda e la scelta del dipendente deve essere dettata dalle particolari attitudini di quest’ultimo a ricoprire il nuovo posto di lavoro;

e) inoltre, secondo parte della giurisprudenza, il datore di lavoro è tenuto a provare l’esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art 2103 c.c. con riferimento sia alla sede di provenienza che a quella di destinazione.

Anche la contrattazione collettiva può stabilire ulteriori limitazioni al potere datoriale di disporre i trasferimenti: esse possono riguardare la generalità dei dipendenti o alcune categorie di essi.  

Ciò premesso, nel suo caso, è necessario verificare se il suo contratto individuale di lavoro contiene una specifica clausola che preveda che la prestazione possa essere effettuata in diverse località, in considerazione del tipo di mansioni da Lei esercitate.

A tale riguardo preciso che eventuali clausole contenute nel contratto individuale di lavoro generiche e non giustificate da specifiche esigenze aziendali sono comunque nulle.

In ogni caso, poiché la comunicazione del datore di lavoro inerente il trasferimento da Lei ricevuta non contiene le ragioni giustificatrici del provvedimento, dovrebbe anzitutto chiedere per iscritto al datore di lavoro di fornire  le motivazioni della scelta.

A fronte della sua richiesta sorge, infatti, in capo al suo datore di lavoro l'obbligo di spiegare le ragioni che hanno determinato il  provvedimento.

Nell’ipotesi in cui  non dovessero sussistere le condizioni giustificatrici (ovvero i requisiti obiettivi richiesti dall’art. 2103 c.c. e dalla giurisprudenza, nonché le altre condizioni eventualmente previste dal contratto collettivo applicato al suo rapporto di lavoro) l’atto di trasferimento sarebbe nullo ex art. 1418, comma 1 c.c. e 1324 c.c.

A questo punto, di fronte a un ordine di trasferimento ritenuto illegittimo Lei potrebbe rifiutare -seppur con il rischio dell’esito del giudizio - in quanto le viene richiesta una prestazione lavorativa diversa, per luogo di esecuzione, da quella cui contrattualmente è tenuto.  Oppure potrebbe continuare a fornire la prestazione nella sede in cui è stato trasferito. In ogni caso, a fronte di un trasferimento ritenuto illegittimo, Lei potrebbe agire giudizialmente avanti al Giudice del Lavoro competente chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento e la conseguente declaratoria di nullità del provvedimento.  

Le preciso, infatti, che l'azione del lavoratore diretta a contestare il provvedimento datoriale di trasferimento, a differenza dell’impugnazione del licenziamento, non è soggetta a alcun termine di decadenza e non trova ostacolo nel fatto che il lavoratore abbia provvisoriamente ottemperato a detto ordine. 

Dunque, qualora ne sussistano i presupposti, lei avrebbe diritto ad impugnare davanti al giudice l’atto di trasferimento anche se lo abbia eseguito, ovvero anche se momentaneamente abbia acconsentito al trasferimento.

Qualora il Giudice del Lavoro accerti l'illegittimità del trasferimento  dichiarerà la nullità dell’atto invalido, con conseguenze non solo risarcitorie ma anche ripristinatorie, per quanto possibile, della situazione anteriore, cioè di reintegrazione di diritto nella precedente sede lavorativa.

Inoltre, nell'ipotesi in cui Lei avesse deciso di rifiutare il trasferimento, avrebbe diritto alla retribuzione per tutto il periodo in cui, rifiutando il trasferimento, sia rimasto assente in conseguenza dell’inevitabile provvedimento di licenziamento a seguito del rifiuto.

Se, invece,  il trasferimento risultasse legittimo Lei non potrà rifiutarlo: in caso di rifiuto non motivato da ragioni valide il datore di lavoro potrà, infatti, disporre il licenziamento.

Il rifiuto  di un trasferimento legittimo può, infatti, integrare gli estremi di un atto di insubordinazione giustificativo del licenziamento.

 

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La redazione si riserva il beneficio di sottoporre all'attenzione dello Studio Legale Lucente solo i casi più interessanti segnalati.

 

 

 

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16 commenti

giovanni :
Salve volevo un consiglio sul trasferimento di mia moglie con contratto commercio livello aiuto commessa dal 2001,ad Aprile 2013 ha ricevuto la lettera di trasferimento da Foggia ad Agrigento x l'apertura di un nuovo negozio e per cui la stessa era la piu' idonea ad istruire le giovani dipendenti di quel punto(cosa non vera perchè mai fatto corso di aggiornamento diversamente dalle altre tre colleghe di mia moglie).Abbiamo tentato con il 700 x bloccare subito il trasferimento ma nulla da fare,alcuni giorni dopo il ricevimento della lettera di trasferimento abbiamo saputo che mia moglie era in dolce attesa quindi si è subito messa in maternità fino al 22 di novembre del 2014. Adesso mi chiedo a distanza di quasi 2 anni queste esigenze tecnico organizzative per istruire le ragazze sono ancora valide??GRAZIE!! | mercoledì 19 novembre 2014 12:00 Rispondi
Francesca :
Gentile lettore, le consiglio di inoltrare il suo quesito completo di tutte le informazioni necessarie ed eventualmente documenti utili a [email protected]. Provvederemo a girare la sua mail all'Avvocato Lucente. Cordialmente, Francesca Tedeschi - 7giorni Staff | giovedì 20 novembre 2014 12:00 Rispondi
francesca foddai :
Spettabile redazione vorrei chiedere urgentemente all'Avvocato il seguente quesito,lavorro nel settore ristorazione ,presso ditte appaltarici. presso impianti ministeriali,vigili del fuoco dal 7 gennaio 2011.da gennaio 2014 cambio ditta.nel giugno 2014 kiedo aspettativa nn retribuita,ke mi è stata accetatta,e sempre nel giugno 2014 kiedo trasferimento in diversa sede x esigenze personali, ke anke questa volta mi è stata accettata. nel gennaio 2015 parte nuovo impianto e vengo trasferita ove io avevo rikiesto. la ditta appataltrice kome tipologia di servizi oltre a preparazione,distibuzione pasti( ke faccio io da sola ), prende anke pulizie mensa.pulizia cucina,pulizia di altro stanza barbecue..io sono stata assunta kome seconda cuoca al 5 livello,lavoro da sola faccio mansione di cuoca ,ragazza pulizie, nascono delle incogruenze kon i sig vigili del fuoco xkè esigevano kon prepotenza e arroganza ke , io apparecchiassi e sparecchiassi la tavola,puliisse la sala mensa e sala barbecue,nonostante il mio contratto nn prevedesse tale cosa io ho sempre effettuato il lavoro,ke a tutt'oggi l 'azienda a me nn ha comunicato nè x iscritto, nonostante le mie lamentele al mio direttore mi sono sentita rispondere verbalmente queste testuali parole:signora 2 minuti per apparecchiare, 2 minuti per sparecchiare,dal tronde le abbiamo dato il trasferimento da lei richiesto: oggi mi ritrovo kon un trasferimento comunicatomi prima previo telegramma ,poi tramite rc a 75km da casa, causa trasferimento per disservizi nell'esucuzione del servizio mensa e mancanza enella perdita di fiducia della sua persona.....mi kiedo come possono trasferirmi con questa causa nonostante tutto io eseguivo mansioni conttratuali nn previste?per poter lavorare devo fare 300 km al giorno visto ke il mio lavoro comprende pasti pranzo cena.mi sono rivolta al sindacato ke nn ha cavato piedi.mi sono rivolta ad un avvocato,ke mi ha detto ke la causa si può fare , ma mettendomi al corrente ke se perdo mi tocca pagare tutte le spese.ora mi trovo in attesa di lettera di licenziamento visto ke io nn mi sono presentata nella nuova sede di trasferimento .e nn potendo soperire questo richio..p.s. ho una persona di anni 84 disabile a casa ke assisto vi ringrazio dell attenzione aspetto vostra risposta | mercoledì 22 aprile 2015 12:00 Rispondi
buona sera. mi. ritrovo. trasferito da. napoli. firenze senza. preaviso e. legale. saluti. gennaro :
Fatemi. Sapere. Grazie | domenica 20 marzo 2016 12:00 Rispondi
giusy esposito :
spettabile redazione, vorrei chiedere urgentemente all' Avv.: da 2 giorni la mia azienda mi ha comunicato la chiusura del pv dove lavorerò ancora x pochi giorni , essendo un full time con contratto a tempo indeterminato mi hanno trasferito a 140 km dal 01/06/15. l'unica scelta che mi è stata proposto part.time di 20 ore a distanza di 80 km, ridicolo. Voglio precisare che la mia azienda a 800 negozi in tutta Italia, e anche nella Campania zona dove sono residente. Lavoro da più di 9 anni. Sono venuta a conoscenza circa un mese fa, che la mia azienda in un pv vicino alla mia residenza ha aumentato le ore di lavoro a tutte le colleghe, e poi io dovrei sbattere lontano, con tanti disagi, avendo mio marito a fine cassa integrazione,con un mutuo. Come faccio? a pagarmi un secondo fitto? in più stò cercando di avere un bambino, ed ho tutto il mio programma ospedaliero in zona. In anticipo vi ringrazio dell'attenzione , aspetto Vostra risposta | mercoledì 06 maggio 2015 12:00 Rispondi
Jenny :
Buongiorno, io ho un contratto in cui la sede di lavoro è quella legale ma è una casa privata del datore di lavoro. Sul contratto c'è scritto che l'azienda può farmi lavorare anche al di fuori della sede e infatti ho sempre lavorato da casa. Ora vogliono che vada nella sede legale che sta ad un'ora e mezza da casa mia. sono obbligata a farlo? Inoltre una dipendente può lavorare in ufficio di una casa privata anche se è la sede legale? Grazie | venerdì 09 ottobre 2015 12:00 Rispondi
Vincenzo :
Salve vorrei sapere se posso chiedere di nuovo il trasferimento nella mia città. Ci tengo a precisare che il trasferimento l'ho chiesto io ed adesso vorrei tornare indietro per motivi di saluti miei personali,( l'azienda è già a conoscenza).Mi hanno riconosciuto un invalidità dell'85 per cento dopo che ho subito l'intervento di duodenocefalopancreasectomia e diagnosticato una malattia genetica chiamata men1 che al momento del trasferimento non conoscevo,Grazie | mercoledì 14 ottobre 2015 12:00 Rispondi
Luigi :
Carissimo dottore! Avv. Sono un parte time 19 ore mi vogliono mandare in trasfertta per 7 mesi ma io già ho problemi economici moglie e 2 figli e devo fare 90km al giorno per 500€ al mese! Possono farlo | martedì 23 febbraio 2016 12:00 Rispondi
Paolo :
Salve,sono dipendente di una ditta, in appalto, di pulizia nelle scuole operante in terracina, in data o2/04/2016 ho ricevuto un telegramma dalla ditta comunicandomi che per esigenze lavorativecon decorrenza 04 /04/2016 fino a nuove disposizioni devo prendere servizio presso un'altro istituto, non so se posso dire il nome ma credo che non è importante, e l'indirizzo dello stesso,con l'orario lavorativo e basta senza nemmeno la città ho dovuto informarmi e ho saputo che è a Gaeta a circa 38 km di distanza, è legittimo tutto questo?nell'attesa di una risposta cordiali saluti grazie. | domenica 03 aprile 2016 12:00 Rispondi
erika :
buon giorno,come dipendente di ditta appalti pubblici circa 3 anni fa ho ricevuto telegramma di trasferimento da un impianto ad un alltro con gistificazioni da parte dell'azienda all'ora appaltane che :la mia figura professionale su quell'impianto non ne avevano bisogno ,percui accettai senza fare nessun tipo di ricorso .però da 3 anni a oggi precisando che la ditta e cambiata da 1 anno ma con interessenza mi chiedo: il posto e ancora vacante ed è sostituito da 2 mie colleghe che lavorano sull'impianto la quale sono stata trasferita e che essendo in esubero si alternano sull'impianto da me lasciato avendo loro la mia stessa qualifica. oggi l'impianto la quale siamo assegnate tutte e tre e chiuso per cui ci anno licenziato tutte posso fare ricorso sul trasferimento adottato nei miei confronti per essere reintegrata su'impianto la quale provengo? | martedì 10 maggio 2016 12:00 Rispondi
giancarlo :
buon giorno volevo farle presente io lavoro in una ditta da quasi 26 adesso la ditta e stata ceduta ad altri noi siamo 70 dipendenti di cui 55 vanno nella nuova ditta vicino a questa altri 15 dovranno essere trasferiti nella loro ditta a 170 km di distanza a chi viene trasferito cosa aspetta e poi se i dipendenti con anzianita superiore hai 22 non possono essere trasferiti grazie | sabato 18 giugno 2016 12:00 Rispondi
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Buongiorno vorrei sapere se a causa di un lungo periido di assenze per malattia si può essere trasferito senza il proprio consenso ed eventualmente quali potrebbero essere le giuste motivazioni che potrebbero scrivere dopo così tanta assenza .grazie | mercoledì 29 giugno 2016 12:00 Rispondi
Giordano francesco :
Salve volevo chiedervi una cosa io lavoro da quasi 8 anni per una coperativa con contratto di 36 ore settimanali con contratto indeterminato e successo che mi anno trasferito in un posto più lontano da casa cioè mi faccio ben 150 km ma la cosa più brutta non è la distanza ma le ore che faccio 3 o 4 ore iniziando alle 17 fino alle 21 ciò mi mettono in gravissime difficoltà perché non solo non guadagno niente ma ci rimetto anche in benzina quindi volevo sapere se loro possono farlo ma mi riferisco no per la distanza ma per le ore in quando potrebbero mandarmi in un altro cantiere dove si potrebbero fare più ore | martedì 19 luglio 2016 12:00 Rispondi
claudio :
buongiorno in accordo con la mia azienda in sede a milano ho accettato trasferimento a tempo determinato presso altra sede a 600km di distanza per un tempo di 6mesi. Se avessi avuto un ripensamento ? e' possibile impugnare tale lettera e chiedere l annullamento entro un certo periodo ? o devo prendere precisi accordi con il mio capo dell ufficio personale che mi ha proposto questa cosa per esigenze loro e per curiosita mia. grz in anticipo | martedì 09 agosto 2016 12:00 Rispondi
Simone :
Salve vorrei delle informazioni. Io sono di Roma e lavoro con una azienda da 9 anni ed sono stato assunto su Roma. Nel 2010 ho fatto domanda si trasferimento e la mia azienda non mi ha mai risposto nel 2011 ho rifatto la domanda e la società non mi ha mai risposto nel 2016 la ditta mi ha mandato a lavorare a Milano. La domanda è questa non devo firmare un foglio per accettare il trasferimento? | mercoledì 10 agosto 2016 12:00 Rispondi
Roberto :
l'articolo è interessante, ma non è vero che l'impugnativa di trasferimento non è soggetta a termini di decadenza. Il trasferimento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione, altrimenti diventa definitivo e inattaccabile. Poi entro ulteriori 180 giorni deve essere attivata l'azione giudiziale. Grazie | giovedì 29 settembre 2016 12:00 Rispondi