I gas fluorurati ad effetto serra

Caro web lettore, come al solito la nostra rubrica si occupa di trattare i temi che concernono le emissioni di gas serra. Oggi parleremo di un Regolamento che mira sempre a prevenire i gas serra. Parliamo del Regolamento (CE) 842/2006 che - come prima accennato - ha come obiettivo quello di ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra previsti dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato A del predetto protocollo.

L’allegato I del Regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra da considerarsi i potenziali di riscaldamento globale.

Cosa si intende per gas fluorurati ad effetto serra?

I gas fluorurati ad effetto serra sono gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6): questi sono quelli elencati nell'allegato I (v. art 2 altre definizioni) ma vengono compresi anche i preparati contenenti tali sostanze; mentre sono escluse le sostanze controllate che riducono lo strato di ozono.
Quest’ultime sono sostanze che distruggono lo strato di ozono della terra e sono regolate dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000.
Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2.
I gas fluorurati sono impiegati in vari settori, tuttavia il Regolamento definisce gli obblighi specifici per gli operatori delle seguenti apparecchiature (v.art 6): circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, impianti di protezione antincendio ed estintori, commutatori ad alta tensione.
Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra previsti nell'allegato I, nonché l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas. 
È prevista inoltre la comunicazione di informazioni su questi gas e per di più è stabilito il controllo degli usi di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio di cui all'articolo 8.
Il Regolamento sancisce i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
Infine il Regolamento prevede la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal regolamento. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento in analisi su taluni gas fluoruranti ad effetto serra, il 12 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 26/2013 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2013, http://www.gazzettaufficiale.it).

Sui punti più salenti del Decreto parleremo nella prossima rubrica.

Avv. Diana Yuditxa Bautista Martinez
Studio legale Legal Consulting Borromeo
telf/fax + ( 39) 02 55301244
mobile + ( 39 ) 3342551147