Quando un cittadino può essere difeso a spese dello Stato?

Egregio Avvocato, sono una ragazza di 26 anni, convivo con il mio ragazzo e sono inoccupata. Dalla morte di mia madre - che è deceduta 3 anni fa (ero già orfana di padre) - i miei due fratelli non hanno fatto le pratiche di successione, non hanno intenzione di farle e usufruiscono dei beni anche a me spettanti (vivendo io lontana). Volevo sapere se, vista la mia situazione di convivenza, ho diritto al patrocino gratuito e se sia possibile attivarlo per le pratiche di successione.

Volevo sapere se, vista la mia situazione di convivenza, ho diritto al patrocino gratuito e se sia possibile attivarlo per le pratiche di successione.
Carmina

Gentile Signora,
nel prestare riscontro alla Sua cortese domanda, Le segnalo, anzitutto, che il D.P.R. 115/2002 recante disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, all’art 74 n. 2 dispone che “è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultano non manifestamente infondate”. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse ed è subordinata ad una serie di condizioni.
Il gratuito patrocinio può essere richiesto per giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti e per controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.
L’art. 76 del DPR 115/2002 stabilisce, infatti, che può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 9.296,22.  Con decreto 2 luglio 2012 del Ministero di Grazia e Giustizia il predetto limite di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato è stato aggiornato ad € 10.766,33.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Dunque al raggiungimento della somma di € 10.766,33 concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia.  Per analogia qualora il convivente more uxorio risulti nello stato di famiglia dell’istante,  lo stesso è equiparato al coniuge
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge (o convivente more uxorio) o con altri familiari, i limiti di reddito indicati dall’art 76, comma 1, e di cui si è detto sopra, sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene, invece, conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare facente parte del nucleo risultante dallo stato di famiglia il reddito di quest’ultimo non è da considerare.
Quindi, posto che per le cause di successione è possibile chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nel Suo caso specifico occorrerà verificare se nel Suo stato di famiglia risulta o meno il ragazzo con cui Lei convive.
In caso affermativo, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, dovranno essere considerati i redditi complessivi, vale a dire il Suo reddito personale e quello del Suo convivente. Diversamente, nell’ipotesi in cui, nello stato di famiglia risultasse solo Lei, potrà essere ammessa al gratuito patrocinio a condizione che il Suo reddito (inteso non solo come reddito da lavoro) non superi € 10.766,33.

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