I Giudici escludono la risarcibilità del danno alla salute provocato dal fumo attivo delle sigarette

Per come stanno le cose oggi, quindi, i propositi della campagna contro le multinazionali del tabacco difficilmente nel nostro paese potranno passare attraverso le porte delle aule di Giustizia

Avv. Luigi Lucente

Avv. Luigi Lucente

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 11272/2018) ha confermato la decisione della Corte di Appello di Roma che ha escluso la risarcibilità del danno alla salute provocato dal fumo attivo delle sigarette, ritenendo preminente il fatto che, ormai oggi, quella di fumare sia a tutti gli effetti una scelta libera e consapevole, e quindi, un’assunzione di responsabilità di chi l’esercita.

Una sentenza, quella della Suprema Corte nomofilattica, che ha fatto sobbalzare diversi autori al grido di “sentenza choc”, ma che, invero, nei contenuti non dispone della forza necessaria ad assurgere a precedente risolutivo della questione.

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Secondo gli ultimi dati ISTAT, il 19,8 % degli italiani fa regolarmente uso di sigarette (dato peraltro in aumento rispetto agli anni passati). Quello del tabagismo, infatti, è un vizio che nel nostro paese interessa quasi una persona su cinque, per un totale di più di 10 milioni di fumatori.

Nelle aule di tribunale il tema del tabagismo, o narcotismo, è stato recentemente affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 10 maggio 2018 n. 11272, intervenuta a seguito del rigetto delle pretese risarcitorie da parte del Tribunale di Roma e della Corte di Appello di Roma.

I PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO. La vicenda giudiziaria trae le sue origini dal novembre del 2002, quando l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Ministero delle Finanze, il Ministero della Salute e due società facenti capo ad una nota casa di produzione e commercializzazione di sigarette, venivano convenute in giudizio da un uomo ritenutosi vittima degli effetti nocivi del tabacco.

L’attore esponeva di aver cominciato a fumare sigarette della marca in questione fin da quando era giovane, anche due pacchetti al giorno, e che tale abitudine aveva determinato il formarsi di un carcinoma al lobo inferiore del polmone di sinistra. Sosteneva di aver preso coscienza della pericolosità del fumo solo dopo aver cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia, e che solo allora aveva cerato di smettere di fumare, senza però riuscirci, a causa della già intervenuta assuefazione e dipendenza provocate dagli elementi chimici del prodotto. A fronte di questo, dunque, il tabagista addebitava la propria dipendenza dal fumo e dalle altre sostanze contenute nelle sigarette ai soggetti che le avevano prodotte e poste in commercio, i quali, a suo dire, avrebbero subdolamente inserito nel prodotto sostanze atte a ingenerare un progressivo stato di bisogno e una forte dipendenza psichica e fisica, così da impedire ai tabagisti di smettere di fumare. Le pretese venivano estese, inoltre, anche a diversi enti riferenti allo Stato italiano, tra cui il Ministero della Salute, al quale veniva ascritta la responsabilità di aver omesso di salvaguardare la salute pubblica non obbligando le multinazionali ad offrire un prodotto quanto più naturale e privo di rischi per la salute. In conclusione, quindi, veniva chiesto all’Autorità giudicante di accertare e dichiarare che l’attore, non debitamente informato, e vittima dei raggiri e del dolo delle case produttrici di tabacco, non fosse stato posto in condizione di prestare un valido e libero consenso all’assunzione di sostanze nocive per la propria salute; che tale circostanza avrebbe reso illecita la condotta tenuta dai convenuti; che la patologia insorta fosse conseguenza immediata e diretta delle sostanze contenute delle sigarette; e che, pertanto, i convenuti dovessero essere condannati al risarcimento dei danni alla salute dallo stesso subiti.

Sia in primo grado che in secondo grado la domanda risarcitoria non trovava accoglimento a causa della ritenuta insussistenza di un nesso di causa fra le condotte asseritamente illegittime dei convenuti e il danno lamentato, in forza del principio di diritto “della causa prossima di rilievo”: principio espressione delle regole generali di cui all’art. 41 c.p., ed applicabile anche in sede civile, secondo cui qualsiasi fatto o comportamento da solo idoneo e sufficiente a determinare l’evento dannoso deve considerarsi bastevole ad escludere il nesso causale intercorrente tra tutte le condotte precedenti al fatto medesimo e il suddetto evento. Nel caso di specie, osservano i giudici di merito, ad interrompere il nesso causale intercorrente tra l’attività di produzione e commercializzazione del prodotto dannoso e il danno subito dal consumatore sarebbe stato proprio il comportamento di quest’ultimo, il quale, conscio e ben consapevole degli effetti dirompenti del prodotto da fumo sul proprio corpo, ha deciso scientemente di farne comunque uso. Secondo la Corte capitolina, infatti: “la dannosità del fumo costituisce da lunghissimo tempo dato di comune esperienza poiché anche in Italia era riconosciuta, dagli anni 70, la circostanza che l’inalazione da fumo fosse dannosa alla salute e provocasse il cancro”. A parer della Corte d’appello, pertanto, la decisione di fumare o meno deve ormai da molti anni ritenersi “un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo”; atto che, in quanto tale, secondo la Corte d’appello è da solo idoneo e sufficiente ad escludere il nesso di causa tra la condotta tenuta dai convenuti e il lamentato danno alla salute psico-fisica subito dall’assiduo fumatore.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE. Avverso la decisione della Corte di Appello di Roma proposero ricorso per Cassazione gli eredi dell’attore, i quali incentravano le loro doglianze sulla qualificazione dell’attività di produzione e commercializzazione di sigarette quale attività pericolosa ex art. 2050 c.c., e conseguentemente lamentavano una scorretta applicazione dei relativi oneri probatori incombenti sulle parti, che, secondo giurisprudenza costante, costituirebbero una presunzione di colpevolezza in capo al danneggiante superabile dallo stesso solo attraverso la prova liberatoria (che il danneggiante stesso deve fornire) di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

In sede di legittimità, però, la Corte Suprema riteneva il ricorso infondato, e con fare lapidario confermava il procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata dal giudice del gravame, che, secondo gli ermellini, correttamente ha indagato (ed escluso) il nesso eziologico intercorrente tra la condotta e il danno prima ancora di verificare la sussistenza o meno di una eventuale colpa dei convenuti, o di una particolare forma di responsabilità aquiliana quale quella di cui all’art. 2050 c.c..

A ben vedere, infatti, la Corte di legittimità si è limitata a confermare la bontà del modus operandi seguito dai precedenti giudici. Si legge nel corpo del provvedimento che: “nell’accertamento della responsabilità civile il primo presupposto da verificare è l’esistenza del nesso eziologico tra quello che s’assume essere il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si assume essere derivato. Una volta verificato che il nesso sussiste non ha più rilevanza né l’accertamento di un’eventuale colpa, né l’accertamento di una eventuale responsabilità cd. speciale (con tutto quello che ne consegue in ordine all’inversione dell’onere probatorio)… Conseguentemente va considerato irrilevante il tema della prova liberatoria ai sensi dell’art. 2050, tema che si sarebbe dovuto affrontare ove il presupposto del nesso causale fosse stato asseverato”.

Questo, dunque, il focus della Suprema Corte di Cassazione, la quale non sembra asseverare punto per punto la ratio decidendi del Giudice di seconde cure, quanto piuttosto rigettare il ricorso per Cassazione nella parte in cui involge temi e aspetti differenti rispetto a quelli oggetto della sentenza impugnata. Così come, del pari, avviene anche per il rigetto degli altri motivi di impugnazione, che invero riguardano per lo più mere questioni di diritto processuale.

Con queste premesse, pertanto, non sembra potersi segnalare quella in commento come una decisione “choc” o, comunque,  una presa di posizione in grado di indirizzare i giudici di merito verso un orientamento giurisprudenziale univoco e condiviso.

E ciò anche in considerazione del fatto che attualmente tra i palazzi di Giustizia non sia possibile evidenziare un orientamento unanime sull’argomento, seppur sia innegabile come con il passare del tempo l’indirizzo maggioritario sia sempre più quello volto ad escludere la risarcibilità dei danni alla salute provocati dal consumo di sigarette, e ciò in ragione del fatto che la nocività del fumo debba considerarsi ormai dato notorio e assimilato dalla società, e che ormai siano trascorsi quasi 30 anni dalla Legge 428/1990 che ha imposto ai produttori di tabacco di apporre delle esplicite avvertenze sul packaging del prodotto, rendendo così conosciuto e/o conoscibile il pericolo per la salute insito nel fumo.

Al di là, infatti, di pronunce della Suprema Corte che in passato hanno affrontato il tema solo in via incidentale, e che, proprio per questo, non paiono aver inciso in modo rilevante sulla questione – il riferimento è a Cass. civ., 30.10.2007, n. 22884 (che si sofferma più in generale sulla risarcibilità di alcune voci di danno non patrimoniale) e a Cass. civ., 17.12.2009, n. 26516 (che si concentra in modo specifico sulla pubblicità ingannevole delle sigarette definite “lights”) – va sottolineato come la quaestio iuris della risarcibilità dei danni alla salute provocati da un radicato tabagismo attualmente trovi dei precedenti solo nelle discordanti pronunce dei Giudici di merito, tra le quali si annoverano – oltre a Corte App. Roma, 21.01.2014 n. 396, supra commentata – Trib. Milano, 11.07.2014, n. 9235 (con condanna al risarcimento in favore del tabagista, seppur ridotta del 20% a causa della sua scelta – qualificata come concorso colposo – di continuare a fumare anche dopo il 1991, ossia dopo l’anno di introduzione sul pacchetto di sigarette delle c.d. warnings, le avvertenze sulla nocività del fumo); Trib. Reggio Emilia, sentenza n. 536/2016 (con rigetto delle domande risarcitorie per assenza di un comprovato nesso causale); Trib. Roma, 5.12.2007, n. 23877 (con rigetto delle pretese risarcitorie in funzione del principio della causa prossima di rilievo); Corte App. Roma, 07.03.2005, n. 1015 (con condanna al risarcimento in favore del fumatore danneggiato in applicazione dell’art. 2050 c.c.), in riforma di Trib. Roma, sentenza 04.04.2005 (di segno diametralmente opposto); Trib. Brescia, 10.08.2005, n. 3900 (con respingimento della domanda e dichiarazione di non applicabilità dell’art. 2050 c.c.); Trib. Napoli, 15.12.2004, n. 12729 (con rigetto delle domande risarcitorie per assenza di un comprovato nesso causale).

Quella in commento, pertanto, è una sentenza che si inserisce in un variegato panorama giurisprudenziale composto dalle diverse (e difformi) sentenze di Tribunali e Corti locali: un panorama che, tuttavia, per i motivi spiegati, anche a seguito della pronuncia della Suprema Corte 11272/2018 non pare poter vantare una rilevante presa di posizione da parte dei Giudici.

Per come stanno le cose oggi, quindi, i propositi della campagna contro le multinazionali del tabacco difficilmente nel nostro paese potranno passare attraverso le porte delle aule di Giustizia (a differenza di quanto è accaduto, invece, in altri stati, quali ad esempio gli Stati Uniti d’America).

Nel bel paese, insomma, il caro vecchio Nicholas Easter – citando il protagonista del noto romanzo del 1996, “La giuria” di John Grisham – troverebbe ben pochi alleati.


Cordialmente

Avv. Luigi Lucente

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