Spese per il mantenimento dei figli, quali devo pagare e quali no?

Spese ordinarie e spese straordinarie: la differenza labile tra quello che è compreso nell'assegno di mantenimento e quello che non vi è compreso

Avv. Luigi Lucente

Avv. Luigi Lucente

Gentile avvocato,
Le scrivo per chiederle un consiglio riguardo un dubbio legale che da solo non riesco a risolvere.
Io e la mia ex moglie siamo separati da ormai tre anni, e abbiamo due figlie di 8 e 17 anni di nome Marta e Francesca. Nonostante siamo ben organizzati nella gestione del tempo e delle attività delle ragazze, capita però spesso ancora oggi di dover discutere sulle spese da sostenere.
In particolare, la madre delle mie figlie è solita darmi dei suoi appunti su cui riporta a mano diverse voci di spesa indicate come “spese straordinarie”, e per le quali mi chiede il 50% di quello che spende (come da accordi in fase di separazione). A volte, però, si tratta di spese secondo me inutili o evitabili; sulle quali non sono d’accordo; e che, in ogni caso, a me non paiono per nulla “spese straordinarie” – come dice lei – bensì spese di tutti i giorni già comprese nell’assegno che verso.
Si tratta, ad esempio, del parrucchiere, della ricarica del telefonino, delle lenti a contatto, dell’acquisto del telefonino, dell’insegnante privato per le ripetizioni di matematica, della bicicletta, della borsa firmata, etc.
Le scrivo, dunque, per chiederle gentilmente se queste spese devo effettivamente pagarle al 50%, o se invece rientrano nell’assegno di mantenimento che già verso alla mia ex moglie. E inoltre, le domando se (qualora non fossi d’accordo su queste voci di spesa) non possa anche rifiutarmi di contribuirvi.
La ringrazio molto e la saluto

Paolo
Gentile lettore,
inizio con il rappresentarle che il problema che si è (giustamente) posto è in effetti molto comune. Questo – le anticipo – in quanto il legislatore in materia di separazioni e divorzi non ha previsto una tabella o un range di valori indicanti la somma da doversi pagare a titolo di mantenimento; né ha stilato una lista delle esigenze della prole che rientrano nel concetto stesso di mantenimento (cd. spese ordinarie) o di quelle che, invece, ogni genitore deve sostenere pro quota in aggiunta all’assegno già eventualmente concordato (cd. spese straordinarie).
La sua legittima esigenza di conoscibilità e prevedibilità delle spese “extra”, quindi, non potrà trovare un riscontro nella normativa di riferimento, ma dovrà, semmai, accontentarsi degli oscillanti orientamenti dei Giudici sulla questione, nonché, oggi, dei diversi protocolli elaborati da alcuni Tribunali di merito. Infatti, si osserva come sia divenuta ormai prassi in molti Palazzi di Giustizia (spesso con la collaborazione dei rispettivi Consigli dell’Ordine degli Avvocati) quella di pubblicare Protocolli e/o Linee Guida di riferimento sulle spese dei figli a carico dei genitori. Si tratta di pubblicazioni che non hanno certo forza di legge, ma che, comunque, ben riassumono l’indirizzo prevalente nelle aule di Tribunale, e che tutto sommato, quindi, mostrano una buona affidabilità.
In particolare, si sottolinea l’adozione di “Linee guida sul contributo al mantenimento dei figli” – d’ora in poi, “Linee guida”da parte del Gruppo famiglia e minori, riunitosi lo scorso maggio presso la Suprema Corte di Cassazione nel corso dell’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile: un’opera dalla vocazione nazionale, il cui scopo è quello di catalogare e suddividere le spese della prole normalmente oggetto di contrasto tra i genitori, e di ridurre, dunque, il contenzioso civile tipico di questo settore.
Traendo spunto dalle stesse è possibile dare una definizione di spese ordinarie e spese straordinarie, anche se – si segnala sin d’ora – le Linee Guida stesse prediligono l’espressione “spese extra-assegno” o, nel caso in cui manchi l’assegno, “spese extra-mantenimento”, adottando una differente terminologia già sostenuta dal Protocollo del Tribunale di Pavia.
SONO SPESE ORDINARIE le spese mirate al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana del minore, o che periodicamente devono essere sostenute per lo stesso. La Corte di Cassazione con diverse pronunce (tra cui Cass. n. 11772/2010) ha ritenuto che l’oggetto dell’assegno di mantenimento debba riguardare non solo l’obbligo alimentare, ma anche l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, di assistenza morale/materiale e di gestione e organizzazione del minore. Queste spese si caratterizzano per un requisito temporale, la periodicità, per un requisito quantitativo, la non gravosità, e per un requisito funzionale, l’utilità e/o necessarietà. Si tratta, insomma, di “uscite” che normalmente ogni genitore è chiamato a sostenere.
Le Linee guida indicano quali spese ordinarie, a titolo esemplificativo: le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco che non richiedono prescrizione medica (Cass. n. 16664/2012); il vitto (e quindi anche la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo); il contributo alle spese abitative (il canone di locazione; le spese condominiali); l’abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione); le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo medio-superiore; le spese per i trasporti pubblici (tessere dell’autobus, della metropolitana, del treno, etc.); il parrucchiere e l’estetista; la ricarica del cellulare; il materiale scolastico di cancelleria; le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento (ad esempio, visite ai musei o parchi); le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati e baby sitter, ma solo se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza (e sempreché sostenibili in base alle nuove condizioni economiche).
SONO SPESE STRAORDINARIE (o extra-assegno o extra-mantenimento) quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli (Cass. n. 9372/2012). Queste, al contrario delle prime, non sono ricomprese nell’assegno di mantenimento, e andranno ripartite tra i genitori pro quota secondo la misura pattuita dagli stessi o determinata espressamente dal Giudice, in conformità al principio di proporzionalità.
Le Linee guida individuano le spese extra-assegno (o extra-mantenimento) distinguendo tra spese che possono sostenersi senza previo accordo dei genitori e quelle che possono essere effettuate solo previo accordo dei genitori.
Sono spese extra-mantenimento che non richiedono il previo accordo dei genitori:
  1. In ambito sanitario: le spese comunque connotate dai caratteri di necessità o urgenza; i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, quali ad esempio spese ortopediche, acustiche, oculistiche (compresi occhiali da vista e lenti a contatto) e spese per impianti di ausilio sanitario; sono sempre da dividere, altresì, anche i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali.
  2. In ambito scolastico: iscrizione e retta dell’asilo nido infantile (Cass. n. 2127/2016); tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati (non la decisione circa l’iscrizione ex novo, quindi, che, come si dirà, richiede il previo consenso); tasse universitarie; libri scolastici e universitari; tablet e personal computer per uso scolastico (non ludico).
  3. In altro ambito: spese sportive (abbigliamento tecnico, accessori, pagamento della retta, etc.); spese di manutenzione ordinaria e straordinaria – per meccanica, carrozzeria, bollo o assicurazione – dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (no la decisione di acquisto).
Sono spese extra-mantenimento che richiedono il previo accordo dei genitori:
  1. In ambito sanitario: visite mediche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie in generale erogate da strutture private; prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica; apparecchi sanitari ortodontici (apparecchio mobile o fisso).
  2. In ambito scolastico: lezioni private (ripetizioni post-scuola); stages; corsi di preparazione e selezione per l’accesso a facoltà universitarie; spese per la specializzazione universitaria o per l’avvio al mondo del lavoro; spese per l’università all’estero o alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche; corsi di formazione post universitari (master); corsi di lingua; gite scolastiche con pernottamento; viaggio di studio all’estero; istituti scolastici privati ma solo se non già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza.
  3. In altro ambito: baby sitter, ma solo se non già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione e non conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza; viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dal figlio; attività sportiva a livello agonistico, comprensiva dell’attrezzatura specifica e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); spesa di acquisto del cellulare; spesa di acquisto dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (compreso il casco); attività artistiche, culturali e ricreative (ad esempio, acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per comunioni, cresime o matrimoni, comprensive di intrattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino o parrucchiere per l’occasione speciale.
Sempre secondo le Linee guida, la richiesta del consenso potrà avvenire in forma scritta, e, in caso di contrarietà dell’altro genitore, dovrà seguire motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero nell’altro termine all’uopo fissato dai genitori. In difetto, invece, il silenzio deve intendersi come consenso.
Tutti i protocolli e le linee guida osservati concordano, poi, su un unico aspetto: le spese straordinarie devono essere documentate tramite l’invio dei relativi scontrini, ricevute fiscali, bonifici bancari, e quanto ancora idoneo a fornirne prova documentale. La mera elencazione delle spese sostenute, quindi, non è sufficiente ad esigere il rimborso.
Inoltre, come statuito anche da plurime pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 9372/2012; Cass. n. 18869/2014; Cass. n. 11894/2015), le spese extra-mantenimento in nessun caso potranno essere corrisposte forfettariamente, stante il loro contenuto straordinario, e pertanto, non potranno altresì essere inserite quale voce aggiuntiva dell’assegno di mantenimento, né sarà ammessa la loro compensazione con le somme dovute a titolo di mantenimento (Cass. n. 15098/2005; Cass. n. 28987/2008).
In sintesi, dunque, è evidente che nel silenzio della legge i protocolli e le linea guida dei Palazzi di Giustizia o degli Enti di riferimento fungano da strumento di informazione del cittadino e di deflazione del contenzioso di settore. E se da un lato ciò viene in aiuto agli ex coniugi e/o coniugi in crisi e limita le vertenze, dall’altro tuttavia è innegabile che così facendo ogni Foro sia legittimato a dettare le proprie regole, a discapito di quell’uniformità di giudizio che esige l’applicazione del diritto.
Qualche esempio per capire: stando ai protocolli, se siete di Pavia o Torino la carriera scolastica di Vostro figlio potrebbe avere una spada di Damocle sulla testa dal momento che, a differenza degli altri Fori, allo scattare del primo anno “fuori corso” la decisione se proseguire o meno l’università diventa spesa richiedente il previo accordo dei genitori.
Se siete di Bologna, poi, sappiate sempre che per le attività da concordare è vostro compito mandare via fax, raccomandata, o email, una richiesta di consenso all’ex coniuge, il quale avrà fino a 30 giorni per rispondere. Diversamente, se siete ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Pavia, potreste anche permettervi di essere un po’ più alla mano e moderni e usare strumenti quali “Whatsapp e simili” (e il termine per la risposta scende addirittura a 7 giorni).
Verrebbe da chiedersi, quindi, per quale ragione se ci si separa a Bergamo la spesa straordinaria per il centro estivo non richieda più il consenso dell’altro genitore e la mensa scolastica non faccia più parte dell’assegno di mantenimento; oppure perché, invece, per chi abita nel varesotto l’abbigliamento tecnico-sportivo del minore diventi parte integrante dell’assegno di mantenimento; o ancora, per quale motivo agli ex coniugi di Pavia non sarebbe permesso l’acquisto di un semplice paio di occhiali da vista per il minore senza una previa concertazione tra i genitori.
Tutto ciò, però, non deve spaventare: ad un occhio attento non sfuggirà il principio per cui le spese non strettamente necessarie per il minore, o comunque facoltative, se non futili, non potranno essere imposte al genitore dissenziente, e pertanto, è buona norma che per queste si richieda il preventivo consenso. Nessun genitore, difatti, potrà sentirsi obbligato ad acconsentire a spese quali servizi fotografici, esperienze universitarie all’estero, mini-car, o altro, il cui costo, semmai, dovrà essere sostenuto per l’intero dal genitore interessato.
All’opposto, tutte le spese che sottendono esigenze imprescindibili e rispondenti al maggior interesse dei figli (quali l’istruzione, l’educazione, la salute, l’assistenza) normalmente non richiederanno alcun onere di previa informazione a carico del genitore. A costui spetterà il rimborso pro quotaa meno che l’altra parte non sia in grado di opporre dei “validi motivi di dissenso” (Cass. n. 22029/2017; Cass. n. 2127/2016). Anzi, a ben vedere, la Suprema Corte ha più volte statuito che in tali casi, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso, è fatta salva la possibilità di ciascun genitore di adire l’Autorità Giudiziaria competente “affinché renda una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all’interesse del figlio in termini di sostenibilità in rapporto alla condizione economico/patrimoniale dei genitori, nonché di necessità e congruità rispetto all’entità e sostenibilità della spesa” (Cass. n. 2127/2016; Cass. n. 4182/2016). In parole più semplici, dunque, in determinati casi la giurisprudenza consente al genitore di obbligare l’ex coniuge dissenziente a non opporsi alla spesa e a provvedere al rimborso pro quota del costo sostenuto, proprio in considerazione della reale e viva esigenza del minore.
Si tratta spesso di elementi contingenti e da valutarsi in base al singolo caso specifico. A tal proposito, si riporta quale esempio la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione 23 ottobre 2017 n. 25055, nella quale è stato disposto l'obbligo di preventivo accordo tra genitori per tutte le spese straordinarie"al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti e in considerazione dell'elevata conflittualità in atto tra le stesse”.
Riassumendo, quindi – e venendo all’oggetto della sua richiesta – deve ritenersi innanzitutto che lei possa esigere da sua moglie gli scontrini, le ricevute e tutta l’altra documentazione comprovante le spese extra-assegno prima di provvedere al rimborso. Inoltre, per quel che concerne le voci di spesa su cui aveva dubbi, in linea di massima (e salvo diversa pattuizione) deve ritenersi che voci quali la ricarica del telefono e il parrucchiere siano da intendersi già incluse nell’assegno di mantenimento; l’acquisto delle lenti a contatto è una spesa straordinaria che non richiede previo consenso; mentre l’insegnante privato per le ripetizioni di matematica, l’acquisto della bicicletta, della borsa firmata e del telefono debbano intendersi quale spesa da concordarsi tra i genitori.

Cordialmente

Avv. Luigi Lucente

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