Traffico di cuccioli dall’Est Europa: redatto un manuale per l’applicazione della nuova legge

Alla parte testuale segue poi una serie di tabelle che riportano sinteticamente le fattispecie di reato nel caso di sanzioni penali, o la descrizione dell’illecito nel caso di sanzioni amministrative; la norma o l’articolo di riferimento violati, la sanzione prevista; le competenze e la possibilità o meno di fare ricorso a sequestro e/o confisca degli animali, in base a quanto previsto dalla Legge 201/2010; nonché quanto previsto in caso di inosservanza delle norme che regolano il trasporto e il commercio legali. L’insieme permette una consultazione, quindi, rapida e immediata, consentendo l’individuazione dell’argomento d’interesse e l’applicazione pratica. Negli ultimi anni, la illecita di cuccioli di cane e gatto è fortemente cresciuta, rendendo necessari interventi normativi specifici: il Manuale costituisce lo strumento pratico affinché le norme trovino piena applicazione sul campo. Aumentano, infatti, le sanzioni, previste dal Codice penale, per chi maltratta e uccide animali. è contemplato il nuovo reato di “Traffico illecito di animali da compagnia”: chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca, trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale (microchip o tatuaggio) e delle necessarie certificazioni sanitarie, e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e la contestuale multa da 3.000 a 15.000 euro. Un’aggravante è prevista se i cani o i gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore a dodici settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. Il manuale è consultabile e scaricabile on-line da tutti, sul sito www.lav.it.

 

*Legge 201/2010: “Legge di ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.