Motociclista viene tamponato da un furgone e finisce a terra. Il conducente del mezzo pesante ammette la propria responsabilità per iscritto. Perché il motociclista, pur avendo ragione, sarà risarcito dalla propria assicurazione?

Buongiorno,
ho fatto un incidente con la mia moto mentre percorrevo la strada Paullese, in direzione Milano. C'era traffico e procedevo in colonna. All'ennesimo rallentamento un furgone mi ha tamponato.

L'urto mi ha fatto perdere il controllo della moto e sono caduto. Fortunatamente l'autista del furgone ha ammesso di avere torto, scrivendolo sul CID. La diagnosi del pronto soccorso è risultata essere: escoriazione agli arti inferiori e superiori, trauma distorsivo cervicale e lombare. La moto l'ho portata in carrozzeria per le riparazioni. Chiedo, gentilmente, all'avvocato per quale motivo - visto che ho ragione - quando mi sono recato alla mia agenzia di assicurazioni, l'incaricato mi ha detto che avrebbero provveduto loro a pagarmi? Non è che questo inciderà sulla mia classe di merito (bonus malus)? C'entra qualcosa che ho con loro l'assicurazione del conducente? Antonio da Pantigliate

Gent.mo Lettore,

la sua domanda mi offre lo spunto per fare una breve disamina dell’attuale normativa in tema di RCA (Responsabilità Civile Auto).
Con decreto legislativo 07.09.2005 n. 209 è stato approvato il c.d. nuovo Codice delle Assicurazioni Private, che ha introdotto, in tema di risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali, una procedura davvero innovativa rispetto al passato nota come “indennizzo diretto”, la cui disciplina è stata regolata con successivo D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254.
Tale istituto prevede che, nel caso di sinistro con presenti determinate caratteristiche, e cioè che si sia verificato a partire dal 1 febbraio 2007 tra due veicoli identificati, immatricolati, in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, e regolarmente assicurati, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti, alle cose trasportate dal veicolo o ai loro conducenti (purché di lieve entità e comunque non superiori al 9% di invalidità permanente), i danneggiati, che abbiano totalmente o parzialmente ragione, debbano rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione, che, successivamente, in virtù di una convenzione con le altre imprese assicuratrici “gestisce” la procedura risarcitoria quale mandataria della compagnia del responsabile.
Leggendo la lettera, mi pare, che, nel suo caso, ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione di tale procedura, facendo riferimento alla quale, correttamente, il suo agente le ha comunicato che sarebbe stata la sua compagnia a pagarla.
Si tratta, effettivamente, di un metodo di indennizzo che sconvolge le regole generali in tema di responsabilità civile per cui dovrebbe essere chi cagiona un danno a doverlo risarcire (Cfr. art. 2043 C.C.); di conseguenza, del tutto legittime sono le sue perplessità, che, peraltro, hanno avuto e continuano ad avere in tanti, operatori del diritto e non.
L'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009, ha cercato di restituire una certa coerenza al sistema della responsabilità civile, dichiarando, una volta per tutte, la facoltatività della procedura di indennizzo diretto, prevista dai citati artt. 149-150 del Codice delle Assicurazioni e il suo carattere alternativo rispetto all'azione tradizionale finalizzata a far “pagare” l'autore del danno.
Tuttavia, molti dubbi permangono, anche in considerazione del fatto che il risarcimento diretto, dal 2007 ad oggi, come sottolineato recentemente perfino dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà, ha disatteso gli obiettivi di semplificazione, velocizzazione e riduzione dei costi dei sinistri (e dei premi assicurativi) che avevano prospettato al momento della sua introduzione.
Motivo per cui è stato oggetto di approfondito esame da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Monti e, più in generale, del Governo durante le discussioni sul c.d. “pacchetto liberalizzazioni”, che, tuttavia, dopo un primo momento in cui sembrava che tale procedura sarebbe stata parzialmente soppressa e relegata al risarcimento dei soli danni materiali, non ha recepito la modifica della normativa in vigore nel testo definitivo del Decreto “Cresci Italia” del 24.01.2012 n. 1.
Chiudendo questa breve divagazione, ispirata anche dai temi spesso trattati nelle ultime settimane dai mass media e che, in ogni caso, spero sia stata di suo interesse, in risposta alla domanda specifica che ha sottoposto alla mia attenzione, posso dirLe che, essendo rimasto vittima di un sinistro in cui ha completamente ragione e in presenza dei presupposti di cui ho fatto cenno poc’anzi, la sua compagnia di assicurazione potrà provvedere direttamente a risarcirla di tutti i danni patiti (patrimoniali e non patrimoniali) e che questo non avrà ripercussioni sulla sua classe di merito.
La cosiddetta “formula bonus malus”, infatti, quale sistema maggiormente utilizzato dalle polizze R.C. Auto per il calcolo del premio annuale, prevede progressivi rincari solo per sinistri in cui l’assicurato è responsabile (totalmente ovvero in parte).
Peraltro, a questo proposito, mi permetto di segnalare a lei e a tutti gli altri lettori che, anche in caso di responsabilità nella provocazione dell’incidente, esiste un'opzione, che può essere integrata nel contratto assicurativo, che prevede la possibilità di evitare il declassamento a patto che l’assicurato rimborsi integralmente la compagnia assicurativa della somma liquidata a terzi per danni a cose e persone. Si tratta, naturalmente, di una formula vantaggiosa solo in caso di danni lievi e risarcimenti poco cospicui, di cui si può usufruire anche nel caso in cui il sinistro rientri nella “ Convernzione di Indenizzo Diretto”.
In tale ipotesi l’assicurato, per conoscere l’importo del risarcimento, dovrà rivolgersi alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) la quale, una volta effettuato il rimborso, rilascerà apposito attestato per impedire la retrocessione della classe di merito. In questo caso, l’assicuratore dovrà far pervenire presso il domicilio dell’assicurato, unitamente all’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, anche un documento che illustri il numero del sinistro, la data di accadimento, i nominativi delle parti coinvolte, le modalità da seguire per rivolgersi direttamente o tramite personale della compagnia assicurativa alla CONSAP, la nuova classe di merito interna e la corrispettiva conversione universale, cui verrà assegnato il contratto e l’eventuale maggiorazione del premio.
Tornando, poi, al suo quesito, il fatto che abbia sottoscritto una polizza infortuni (facoltativa) con la sua Compagnia di Assicurazioni non ha alcun tipo di incidenza sul risarcimento che dovrà percepire a titolo di RCA (obbligatoria).
Si tratta, infatti, di due “questioni” che pur potendo seguire un binario parallelo (poiché azionate sulla base dello stesso fatto dannoso), danno luogo giuridicamente e sostanzialmente a due posizioni distinte e separate.
Senza entrare nel merito di tale diversità, mi limito a suggerirle di chiedere al medico legale a cui, suppongo, si rivolgerà una volta che sarà clinicamente guarito di effettuare una valutazione dei suoi postumi permanenti non solo con riferimento alle tabelle ufficiali utilizzate in tema di RCA, ma anche con riguardo a quelle prese come riferimento dalla sua polizza infortuni (solitamente si tratta delle tabelle INAIL, tuttavia, è opportuno lo verifichi preliminarmente sulle condizioni generali di contratto, che la Compagnia le deve aver rilasciato al momento della firma della polizza).
In tal modo, infatti, a patto, ovviamente, che la polizza non preveda una franchigia (cioè una parte di valutazione che, per contratto, non dà diritto a indennizzo), ovvero, nel caso in cui la preveda (come di solito accade), a patto che la ridetta valutazione medico legale la superi (ad esempio, se la franchigia prevista fosse del 2% e la valutazione fosse del 4%, rileverebbe la differenza del 2%), potrà ottenere il pagamento di un ulteriore importo calcolato sulla base del massimale sottoscritto, e ciò, a differenza di quanto accade per la RCA, indipendentemente dal torto o dalla ragione nella provocazione del sinistro.
Prima di concludere, tengo ad informarLa, altresì, di un’ulteriore novità introdotta dal già citato Decreto “Cresci Italia” del 24.01.2012 n. 1, che potrebbe tornarle utile dato che, da quanto leggo, nel sinistro di cui mi parla si è rovinata anche la moto di sua proprietà (anche se non ho contezza del fatto che sia già stata riparata o meno).
L’art. 29 di tale decreto ha previsto che la Compagnia possa offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica.
Questo significa che il proprietario del mezzo incidentato dovrà portarlo per la riparazione in una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia che gestisce il sinistro perché l’assicurazione possa pagare direttamente la struttura e fornire al danneggiato idonea garanzia sulle riparazioni effettuate (di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette ad usura).
Nel caso in cui il danneggiato dovesse rifiutarsi, la Compagnia sarà autorizzata a ridurre del 30% il risarcimento per equivalente, e, quindi, a pagare una somma di denaro pari al 30% in meno del danno effettivamente patito.
Non è mio compito né mia intenzione accendere polemiche su tale norma, che, comunque, certamente, darà luogo a notevoli difficoltà di attuazione, tuttavia, ritengo giusto e necessario che i cittadini abbiano più informazioni possibili su ciò che accade intorno a loro e spero di essere riuscito a darle qualche utile suggerimento e delucidazione su un tema tanto quotidiano quanto ampio e articolato come quello dei sinistri stradali.
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