Risarcimento del danno provocato dal figlio in contesto di separazione dei coniugi o divorzio: chi paga?

Una lettrice si rivolge all'Avvocato Luigi Lucente, per chiedere se, in contesto familiare con genitori separati e/o divorziati, il padre è tenuto a partecipare alla spesa per il danno all’automobile della madre cagionato dalla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente

QUESITO

 “Buongiorno, chiedo cortesemente se il papà, che versa già un assegno di mantenimento alla figlia 25enne studentessa, è tenuto a partecipare alle spese per la riparazione dei danni che la ragazza ha causato all'auto di proprietà della madre, auto che usa abitualmente e di cui al padre non è stato mai chiesto nessun versamento né per il carburante né per bollo ed assicurazione e altre spese riguardanti l'auto in questione. Cordiali saluti”.

RISPOSTA

Gent.ma Lettrice,
abbiamo preso in esame quanto da lei scritto alla redazione di 7 giorni e ci approntiamo a riscontrarla. La questione, a ben vedere, non comporta un difficoltoso inquadramento giuridico, a patto di tenere a mente e distinti i singoli istituti coinvolti. Anzitutto, preme analizzare la giustificazione posta a fondamento dell’assegno di mantenimento per la figlia che il padre versa mensilmente, premettendo peraltro che quanto si scriverà in argomento può valere anche per eventuali somme che lo stesso versa alla madre della ragazza a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie.

In entrambi i casi, infatti, la finalità è de plano riconosciuta come assistenziale.

Il genitore (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147 e 315 bis c.c.) è tenuto infatti a mantenere il figlio in ragione delle concrete sue esigenze di vita, in ragione delle effettive circostanze di vita, e sia sotto il profilo abitativo e alimentare che di coltivazione degli interessi, delle inclinazioni e delle aspirazioni.

Tale obbligazione del genitore, pertanto, in quanto tale nulla ha a che fare con l’ipotesi di ristoro del danno provocato al terzo dal proprio figlio.

Premesso quanto sopra, diviene allora di interesse recintare la casistica all’interno del suo effettivo ambito: quello della responsabilità civile per risarcimento del danno a terzi. Molto vi sarebbe da aggiungere sull’argomento, ma, per quel che qui rileva, la questione può agevolmente essere discussa per sommi capi e per principi.

Di fatto, la figlia ha provocato un danno a un terzo: la madre.

Ebbene, questa premessa fattuale fornita dalla lettrice cosa comporta in diritto?

Se si dovesse considerare la fattispecie quale fatto tra due soggetti non legati da alcun rapporto di sorta, troverebbe applicazione il principio cardine della responsabilità cd. aquiliana o per fatto illecito, espressa dall’art. 2043 c.c. secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Ergo, la figlia sarebbe in prima persona tenuta al ristoro del danno arrecato alla madre.

La soluzione, peraltro, non muta nemmeno considerando eventuali rapporti contrattuali in essere tra le parti, fra cui potrebbe considerarsi quello di un comodato d’uso gratuito (più comunemente, prestito) del veicolo.

La madre, difatti, mettendo il veicolo nella disponibilità della figlia e consentendole di utilizzarlo, ha per facta concludentia costituito un rapporto di comodato d’uso gratuito con la stessa ai sensi degli artt. 1803 e ss. c.c (“Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”), ricoprendo la lettrice la figura di comodante, e la figlia quella di comodataria.

Tale disciplina dell’istituto negoziale, tuttavia, non cambia il risultato, in quanto a ben vedere, nel comodato, il detentore e custode del bene è responsabile anche per i pregiudizi da lui stesso arrecati alla cosa imprestata (salvo normale deterioramento, ex art. 1807 c.c.) oltreché per i danni a terzi provocati tramite l’utilizzo del bene oggetto di comodato.Di conseguenza, anche sotto questo aspetto non può negarsi la responsabilità diretta della figlia per il danno arrecato al veicolo della madre. Sicché, dunque - che si tratti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale - a rispondere sarà sempre tenuta la figlia.

Last but not least, va approfondito anche un altro rapporto effettivamente intercorrente nel caso di specie tra i soggetti coinvolti: quello della responsabilità genitoriale.

Anche sotto tale aspetto, le richieste della lettrice di ottenere (da parte del padre, genitore separato o divorziato e tenuto al mantenimento della figlia non ancora affrancatasi) almeno parte della spesa necessaria alla riparazione del danno subito, risultano indebite.

Difatti, la responsabilità genitoriale per i fatti dei minori di cui all’art. 2048 c.c. (“Il padre e la madre … sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati …”) cessa per sua natura al compimento della maggiore età della prole, venendo sostituita dalla responsabilità personale del figlio ormai maggiorenne.

Perché cosa diversa è il diritto al mantenimento del figlio, che può invece protrarsi anche oltre la maggiore età e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, avendo l’istituto una funzione assistenziale, ma ciò in ogni caso non fa conseguire alcuna responsabilità in capo al genitore per i fatti commessi dal figlio maggiorenne.

Ne consegue, dunque, che, ancor di più, la figlia è l’unica responsabile a cui la madre danneggiata potrà, se riterrà, chiedere il risarcimento per il danno subito.

In conclusione, pertanto - analizzati i diversi profili giuridici in rilievo nel caso di specie - può trarsi l’assunto finale secondo cui, alle circostanze esposte, non è ravvisabile alcun obbligo giuridico in capo al padre di sostenere o concorrere al pagamento di tali spese.

Avv. Luigi Lucente

Avv. Luigi Lucente

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