«Come difenderci da un figlio con un disturbo ossessivo compulsivo e delirante che esercita violenza psicologica, morale e fisica su di noi?»

Un' anziana lettrice scrive all’avv. Luigi Lucente per sapere fin dove arriva la responsabilità di genitori; quali siano i doveri dei servizi sociali; a chi ci si può rivolgere; come fare per costringere il figlio ad essere seguito da uno psicologo

“Gent.mo Avvocato, siamo due genitori anziani affetti da diverse patologie. In casa con noi vive nostro figlio di 30 anni, il quale è affetto da un grave disturbo ossessivo, compulsivo e delirante. Ha, per la sua disabilità, varie leggi (legge 68/99, legge 104/92 e importante invalidità civile). Ha prole adolescente, affidata esclusivamente alla madre dal Tribunale. Mio figlio lavora ma spende tutto il suo denaro per sé, in casa non dà nulla. Purtroppo da diverso tempo esercita una violenza psicologica, morale e anche fisica su di noi. Inoltre esprime minacce contro la madre di suo figlio e dice di volerle fare del male. Ha due facce, una buona che mostra ai conoscenti e anche ai medici, una feroce che mostra a noi.
Le porgo i seguenti quesiti:
1) Fin dove arriva la nostra responsabilità di genitori (anziani e malati) nel caso nostro figlio danneggiasse persone e cose?
2) Cosa devono fare, per legge, i servizi sociali o il centro psico-sociale per aiutarci a gestire questo caso che per noi è diventato un incubo?
3) Chi può agire per metterlo nella condizione di non nuocere a suo figlio, alla sua ex e a noi?
4) Chi può costringerlo a essere seguito da uno psicologo e da un procuratore di sostegno?”
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Gent.ma Lettrice,

ho letto quanto ha scritto alla redazione in ordine alla delicata e dolorosa vicenda che da tempo coinvolge lei e suo marito.

La vicessitudine da Lei riassunta tocca diversi aspetti di altrettanto diversi settori del nostro ordinamento, richiedendo per la replica, pertanto, un approccio per lo più di sistematica impostazione.

Sul primo quesito.

Anzitutto, rispondendo al primo quesito da Lei posto, vado a toccare il tema (d’ambito civile) della responsabilità genitoriale e dei suoi limiti.

In proposito, è dato ormai di comune esperienza nella società quello per cui compito dei genitori e in generale di chi ne vanta la potestà genitoriale è quello di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli. Non solo, però. Come noto, in costoro risiede anche la responsabilità per le azioni poste in essere dai propri figli, e così, tra queste, anche di eventuali illeciti da questi commessi (secondo gli schemi della culpa in educando ovvero della culpa in vigilando).

Tuttavia, va al contempo precisato che questi veri e propri obblighi in senso giuridico non permangono in capo alle figure genitoriali sine die, ossia senza limite di tempo. Al di là, infatti, del diritto in capo alla prole a ricevere un sostentamento sino al raggiungimento di una propria indipendenza economica (evento spesso di gran lunga successivo rispetto al compimento di anni diciotto), normalmente molti dei doveri e delle consequenziali responsabilità incombenti sul genitore decadono con il raggiungimento della maggiore età del figlio. Giacché, salvo eccezioni e precisazioni, allo spegnersi della diciottesima candelina costui inizia a rispondere in proprio e appieno degli atti compiuti.

E se così è, un’eventuale fattispecie di reato perpetrata dal maggiorenne non si traduce in una fonte di responsabilità o corresponsabilità in capo ai genitori, anche se con lui conviventi e anche qualora dovessero ancora contribuire, di fatto, al suo mantenimento. Così come, del pari, un eventuale inadempimento contrattuale o illecito civile, pur fonte di responsabilità in termini risarcitori, non intaccherebbe la posizione del genitore convivente.

In questo senso, infatti, la sussistenza di elevate percentuali di invalidità piuttosto che di forme di assistenza o aiuto (in questo caso L. 68/99; L. 104/92) in alcun modo sono in grado di ricomporre una responsabilità genitoriale che ha ormai definitivamente compiuto il suo corso.

Inoltre - mi permetto di aggiungere - nel suo caso, essendo ormai il figlio divenuto maggiorenne ed essendo costui peraltro ormai divenuto economicamente indipendente, sorge in capo al genitore il diritto a chiedere e ottenere giudizialmente l’abbandono della casa genitoriale da parte di questo (se non titolare di autonomo diritto di godimento sull’immobile o di altro diritto atto a giustificarne la presenza). Così come, del pari, in linea di diritto matura in capo alla figura genitoriale anche il diritto a ricevere un indennizzo per l’occupazione sine titulo dell’immobile operata dal figlio che rifiuta di lasciare la casa dei genitori, nonché il risarcimento per eventuali altre perdite patrimoniali che costui dovesse aver ingiustamente arrecato agli stessi.

Sui restanti quesiti.

Volgendo poi l’interesse ai rimanenti quesiti postimi - che per razionalizzazione espositiva tratterò in sede congiunta - tengo anzitutto a sottolineare come, in ottica generale, su questi aspetti l’ordinamento prevede un sistema di tutele proporzionali e rapportate in concreto ai singoli eventi di volta in volta verificatisi (eventi che nel quesito in esame non vengono descritti o esplicitati).

Primariamente, infatti, condotte quali minacce, ingiurie, percosse, violenza privata, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia trovano tutte il loro posto all’interno del Codice Penale poiché costituiscono illeciti penali il cui perseguimento è attivabile tramite denuncia e, quando occorre, querela della persona offesa (di norma da rendere entro 90 giorni dal compimento del fatto).

Per ottenere aiuto dal sistema Giustizia, pertanto - e qualora si siano effettivamente verificati eventi di tal fatta - occorrerebbe anzitutto denunciare questi accadimenti, e il consiglio in merito è dunque quello di rivolgersi a un legale che vi possa assistere nella gestione di questa delicata situazione e che, in base ai fatti concretamente capitati, possa prospettarvi le più opportune contromisure.

Difatti, va da sé che se - così come riferisce - i servizi sociali, il centro psico-sociale, piuttosto che il medico curante ovvero lo psicologo incaricato non hanno evidenziato elementi di pericolo ovvero non hanno riscontrato fatti da porre all’attenzione della Procura della Repubblica, sarà allora onere e possibilità di chi questi fatti e questi accadimenti li ha potuti constatare, e magari li ha anche subiti, quello di notiziare le Autorità pubbliche attraverso l’atto formale della denuncia.

Difatti, seppur i vari organi ausiliari e di supporto - quali ad esempio i servizi sociali ovvero i centri psico-sociali - dispongono di compiti di controllo e sorveglianza, anche medica, è e rimane l’Autorità giudiziaria che dispone, in ultimo, dei poteri per intervenire tramite - poi a seconda del caso - l’applicazione di misure di sicurezza, o di misure di prevenzione, ordini di protezione contro abusi familiari (allontanamento), piuttosto che, ancora, l’inflizione della pena o altre iniziative.

D’altronde, il nostro ordinamento impone che il processo alle intenzioni e alle mere possibilità (salvo stringenti casistiche) non trovi ragion d’essere: l’opinione di terzi circa la pericolosità sociale di una persona (pur magari consapevole e pur magari finanche veritiera), cioè, se non confortata da fatti in uno stato di diritto non potrà sfociare in un provvedimento restrittivo della libertà personale di un cittadino.

In proposito, tengo a precisare che ben comprendo tutto il carattere luttuoso, straziante e amaro di chi è chiamato in vita sua a dover denunciare un proprio figlio, e così anche tutto il timore e lo sconforto che tale gesto può ingenerare, specie in un simil contesto endofamiliare, e purtuttavia nel vostro interesse non mi è possibile sottacere come, in diritto, la denuncia sia per definizione lo strumento di cui è dotato il singolo cittadino per informare le competenti Autorità.

Mentre, in ultimo, trattando invece la paventata nomina di un amministratore di sostegno, ci si limita a segnalare come tale figura ricopra in questo caso una soluzione astrattamente non utile, dacché questo istituto civilistico - azionabile, tra gli altri, anche dal convivente stabile o dal Pubblico Ministero - mira in realtà alla gestione e cura degli interessi patrimoniali e personali di un determinato soggetto, cosiddetto beneficiario, non fornendo in concreto quindi un valido supporto nel contenimento e nella prevenzione di eventuali condotte criminose dello stesso.

Avv. Luigi Lucente

Avv. Luigi Lucente

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